Concorso straordinario infanzia primaria: non basta solo il diploma, necessari 2 anni di servizio. Sentenza

da Orizzontescuola

di Avv. Marco Barone

Concorso straordinario infanzia/primaria, legittimi i requisiti di 2anni di servizio in 8anni scolastici

Fatto

diverse ricorrenti impugnavano al TAR il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2018 relativo al concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno; il Bando di concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ( IV serie speciale “Concorsi ed esami ) n. 89 del 9 novembre 2018 (Decreto Direttoriale 1546 del 7 novembre 2018) .

Ciò perché lamentavano l’illegittimità degli stessi nella parte in cui ammettono alla partecipazione al concorso, esclusivamente i candidati in possesso dei requisiti di ammissione (due annualità di servizio nel corso degli ultimi 8 anni scolastici) di cui all’art. 6 del decreto ministeriale nonché all’articolo 3 del suddetto bando di concorso, ma implicitamente escludono i docenti che ne sono privi pur essendo in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/02 come gli odierni ricorrenti.

Il TAR Lazio con sentenza del 15/03/2019 N. 03486/2019 respinge il ricorso richiamandosi ai precedenti conformi di cui alle Sentenze della Sezione nn. 2102/2019, 2104/2019, 2115/2019 .

Sull’esclusione del sevizio prestato presso scuole paritarie

Merita in questa sede unicamente soggiungere, quanto alla conformità a Costituzione della esclusività delle scuole statali quali sede di maturazione del requisito del biennio di servizio rilevante, con esclusione quindi del medesimo servizio svolto presso istituti paritari, che la previsione si giustifica considerando, come già accennato dalla Sezione in sede cautelare che “ex aliis, l’accesso all’insegnamento nelle scuole statali avviene secondo regole e procedure pubblicistiche e trasparenti” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 8 febbraio 2019 n.1654, Ord.; ID, 8 febbraio 2019 n.1677, Ord.) accesso ancorato nella specie al modulo pubblicistico delle graduatorie, la cui formazione e tenuta e il cui meccanismo di scorrimento sono informati a canoni di imparzialità ed evidenza amministrativa.

Due anni di servizio su otto anni scolastici, sono requisito idoneo per valutare professionalità

Più in generale, inoltre, valga porre in luce che il requisito dell’avvenuto svolgimento di due annualità di servizio negli ultimi otto anni scolastici fa presumere la verosimile conseguita maturazione di adeguata professionalità acquisita “sul campo”, equipollente di una selezione preliminare dei candidati che fa da contrappeso alla natura particolarmente semplificata della prova concorsuale, consistente in un colloquio orale.

La delineata funzione del requisito dei due anni di servizio negli ultimi otto negli istituti statali, induce, correlativamente, anche ad escludere possibili assimilazioni ad esso di eventuali altri percorsi formativi paralleli, quali i tirocini universitari, tale percorso, come già sancito dalla Sezione, “essendo ontologicamente differente dall’avvenuto espletamento di due anni di servizio di insegnamento nelle scuole statali.” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 8 febbraio 2019 n. 996).