Passaggio di ruolo sul sostegno: parte il vincolo quinquennale, sarà possibile mobilità solo sul sostegno

da Orizzontescuola

di Giovanna Onnis

Il docente che ottiene passaggio di ruolo sul sostegno deve rispettare il vincolo quinquennale. Potrà partecipare alla mobilità solo per posti di sostegno

Una lettrice ci scrive:

Per i passaggi di ruolo su sostegno (da sostegno scuola media a sostegno scuola superiore) il vincolo quinquennale riguarda anche il trasferimento? Cioè non si può chiedere trasferimento per 5 anni una
volta ottenuto il passaggio?”

Il docente immesso in ruolo sul sostegno o che ottiene il trasferimento da posto comune a sostegno deve rispettare il vincolo di permanenza triennale su questa tipologia di posto.

Computo del quinquennio

Il vincolo quinquennale decorre dall’anno scolastico di immissione in ruolo sul sostegno o dall’anno scolastico in cui si ottiene il trasferimento da posto comune a sostegno.

Nel computo del quinquennio si considera l’eventuale anno di decorrenza giuridica della nomina in ruolo, derivante dalla applicazione del  decreto legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto 2001, art. 1, comma 4-bis.

Nel quinquennio, inoltre, si valuta anche l’anno scolastico in corso

Il computo del quinquennio ricomincia per il docente di sostegno che ottiene il passaggio di ruolo sempre sul sostegno, in quanto, come esplicitato nell’art.23 comma 11 del CCNI , “I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio

Mobilità per il docente nel vincolo quinquennale

Il docente nel vincolo quinquennale sul sostegno può partecipare alla mobilità, ma solo per posti di sostegno.

Potrà quindi chiedere sia trasferimento che passaggio di ruolo, ma solo per posti di sostegno

Potrà partecipare alla mobilità per posto comune soltanto dopo aver superato i 5 anni di permanenza sul sostegno

Conclusioni

La nostra lettrice, quindi, se otterrà il passaggio di ruolo sul sostegno dalla Secondaria I grado alla Secondaria II grado, se non sarà sottoposta al vincolo triennale sulla scuola richiesta con preferenza analitica, potrà sicuramente chiedere trasferimento  l’anno successivo ma solo sul sostegno.

Non potrà invece chiedere un altro passaggio di ruolo in quanto sarà in anno di prova nel nuovo grado di titolarità e dovrà superarlo prima di poter di nuovo partecipare alla mobilità professionale che potrà essere, comunque, solo sul sostegno, se non sarà superato il vincolo, con la consapevolezza che con il passaggio di ruolo il computo del quinquennio  ricomincia di nuovo

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