Esame di Stato studenti con BES non certificati: no a misura dispensative, solo compensative contenute nel PDP

da Orizzontescuola

di redazione

Gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) non certificati e che non usufruiscono, quindi, delle tutele previste dalla Legge n. 104/1992 (disabili) e della legge n. 170/2010 (alunni con DSA) possono rientrare in categorie molto diversificate tra loro

In base alla Direttiva 2012 del MIUR , in relazione agli studenti con BES, si sottolinea che “L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse

Quest’area dello svantaggio scolastico, che comprende problematiche diverse, viene indicata, nella Direttiva succitata, come area dei Bisogni Educativi Speciali. Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità, quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.

Per “disturbi evolutivi specifici” si intendono, “oltre i disturbi specifici dell’apprendimento, anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ricomprendendo anche quelli dell’attenzione e dell’iperattività, mentre il funzionamento intellettivo limite può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico

Non tutte queste differenti problematiche, comprese nei disturbi evolutivi specifici, vengono certificate ai sensi della legge 104/92 o della legge 170/2010, ma, a discrezione del Consiglio di classe, possono determinare la necessità di predisporre un Piano Didattico Personalizzato (PDP) funzionale alle esigenze dello studente con BES

Studenti con BES e PDP

La predisposizione del PDP per gli studenti con BES non certificati o con certificazioni che non rientrano nei casi previsti dalla legge 104/92 (disabilità) o dalle legge 170/2010 (DSA), è a totale discrezione del Consiglio di classe.

Il MIUR con la nota 2563/2013 riconosce, infatti, massima autonomia di giudizio ai docenti che hanno il compito di stabilire autonomamente gli strumenti e le strategie di intervento che meglio rispondono alle esigenze dello studente.

Nella succitata nota il MIUR chiarisce che “soltanto quando i Consigli di classe o i team docenti siano unanimemente concordi nel valutare l´efficacia di ulteriori strumenti – in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o nel caso di difficoltà non meglio specificate – questo potrà indurre all´adozione di un piano personalizzato, con eventuali misure compensative e/o dispensative, e quindi alla compilazione di un PDP. Non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l´adozione di particolari strategie didattiche

Il Consiglio di classe è, quindi, autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico

Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione.

Per questi studenti, quindi, sulla base delle decisioni assunte in sede di Consiglio di classe, è possibile predisporre il Piano Didattico Personalizzato (PDP) con l’obiettivo di attuare interventi didattico-educativi con modalità funzionali alle esigenze e caratteristiche dello studente, con la finalità di raggiungere gli obiettivi prefissati per ogni disciplina.

Come per gli studenti con DSA, anche per gli studenti con BES è possibile prevedere le stesse misure compensative in relazione alle specifiche esigenze

Esame di Stato per gli studenti con BES

In sede di esame di Stato per gli alunni con BES non sono previste modalità differenziate di verifica degli apprendimenti.

In base alla succitata Direttiva 2012 del MIUR, l’uso temporaneo di dispense, di compensazioni e di flessibilità didattica è utile al fine di porre lo studente nelle condizioni di sostenere l’esame di Stato con le stesse modalità ei medesimi tempi degli studenti che non vivono situazioni di BES

Se l’uso degli strumenti compensativi utilizzati nel corso dell’anno scolastico e previsti nel PDP, viene consentito anche nello svolgimento dell’esame di Stato, la stessa cosa non è valida per eventuali misure dispensative adottate in corso d’anno. L’uso di queste misure nel corso dell’anno scolastico deve avere come unico obiettivo quello di mettere lo studente nella condizione di superare eventuali ritardi o difficoltà legate l’apprendimento

Organizzazione e svolgimento esame per studenti con BES

Lo svolgimento dell’esame di Stato per gli studenti con BES individuati formalmente dal Consiglio di classe e per i quali è stato predisposto il PDP, come chiarisce l’art.21 comma 6 dell’OM n.205/2019, deve essere strutturato in base a quanto in esso previsto.

Il Consiglio di classe fornisce alla commissione d’esame opportune indicazioni per consentire a questi studenti di sostenere adeguatamente l’esame di Stato.

A tal fine il Consiglio di classe trasmette alla commissione d’esame l’eventuale Piano Didattico Personalizzato.

La commissione d’esame, esaminati gli elementi fomiti dal Consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con BES.

Misure compensative e dispensative all’Esame di Stato

Per gli studenti con BES, come indicato nella succitata Ordinanza ministeriale, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni indicate conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Si attende nota ministeriale a completamento dell’OM n.205/2019

Con la nota n. 562 del 3 aprile 2019, prontamente segnalata da OrizzonteScuola, il MIUR mette in primo piano l’attenzione che si deve avere nei riguardi di questi studenti negli Esami di Stato e si comunica che con apposita nota, in corso di emanazione, saranno fornite utili precisazioni anche con riferimento agli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Tale prossima nota, come sottolinea il MIUR, deve essere considerata come completamento di quanto già scritto nell’art.21 dell’ OM n.205/2019 relativa agli esami di Stato per i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado