Graduatorie ad esaurimento, sostegno secondaria II grado: abolite aree disciplinari, elenco sarà unico

da Orizzontescuola

di redazione

Il decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 dovrebbe essere pubblicato a breve.

Tra le novità la costituzione di un elenco unico di sostegno anche per la scuola secondaria di secondo grado.

Vediamo, nello specifico, in cosa consiste la succitata novità, ricordando dapprima il periodo di presentazione delle domande e le operazioni che si possono effettuare.

Graduatorie ad esaurimento: presentazione domande

Secondo la bozza di decreto presentata ai sindacati, le domande dovrebbero presentarsi, tramite istanze online, dal 26 aprile al 16 maggio. Tali date, tuttavia, devono essere confermate nel decreto, per cui potrebbero subire delle variazioni.

Il periodo, comunque, dovrebbe essere quello sopra indicato: dalla fine di aprile alla seconda metà di maggio.

Graduatorie ad esaurimento: operazioni possibili

I docenti interessati, compilando la domanda su Istanze Online, possono chiedere:

  • permanenza e/o aggiornamento del punteggio con cui si è inseriti in graduatoria;
  • reinserimento in graduatoria (docenti depennati per non aver presentato domanda di aggiornamento)
  • conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa
  •  trasferimento da una provincia ad un’altra, anche per i docenti inseriti con riserva

La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi.

Graduatorie ad esaurimento: costituzione elenchi sostegno scuola secondaria di secondo grado

Come detto all’inizio, una delle novità dell’aggiornamento delle GaE 2019/22 riguarda la costituzione degli elenchi di sostegno presso la scuola secondaria di secondo grado, sino ad ora suddivisi per aree disciplinari:

  • area scientifica (AD01);
  • area umanistica (AD02);
  • area tecnica professionale artistica (AD03)
  • area psicomotoria (AD04).

Con l’aggiornamento le succitate aree non ci saranno più, come leggiamo nel decreto-legge n. 104/2013, convertito in legge n. 12/2013, il cui articolo 15 – commi 3bis e 3ter – così recita:

3bis. Anche per le finalita’ di cui ai commi 2 e 3, le aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all’articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997, sono unificate. Al citato comma 5 dell’articolo 13 della legge n. 104 del 1992, le parole: «, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato» sono soppresse. Le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all’articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3ter.  All’atto dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto, ad esclusione della prima fascia da effettuare in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni,dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, le aree di cui al comma 3-bis del presente articolo, per le predette graduatorie, sono unificate. Gli elenchi relativi alle graduatorie di istituto di prima fascia e alle graduatorie provinciali, a meno che non siano esauriti all’atto dell’aggiornamento da effettuare in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, sono unificati all’atto dell’aggiornamento per il successivo triennio 2017/2018-2019/2020. Gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono collocati in un unico elenco e graduati secondo i rispettivi punteggi e rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie. ))

Le aree disciplinari, dunque, sono soppresse, come si legge nel sopra riportato comma 3bis, e gli elenchi di sostegno delle graduatorie di istituto e delle graduatorie ad esaurimento sono unificati all’atto dell’aggiornamento 2017-20, prorogato poi (aggiungiamo noi) al 2019/22 dal Decreto Legge n. 210/2015, convertito in legge 25 febbraio 2016 n. 21.

Alla luce di quanto detto sopra, anche per gli insegnamenti della scuola secondaria di II grado, è compilato un unico elenco relativo al sostegno.

L’elenco, come avviene per la secondaria di primo grado, è articolato  in fasce e ciascun aspirante è incluso in esso (elenco) in base alla migliore collocazione di fascia e nell’ambito di questa (fascia) in base alla migliore collocazione nella graduatoria ad esaurimento di scuola secondaria di II grado nella quale sia inserito col massimo punteggio.

Esempio: docente specializzato e inserito nelle GaE di III fascia per le classi di concorso A-60 (Tecnologia) e A-28 (Matematica e Scienze); se il docente ha un maggior punteggio nella A-60, sarà inserito nell’elenco con il punteggio della predetta classe di concorso (A-60); se invece ha un maggior punteggio nella A-28, sarà inserito nell’elenco con il punteggio di tale classe di concorso (A-28).