Evacuazione dei disabili cognitivi

OrizzonteScuola.it del 03.05.2019

Evacuazione dei disabili cognitivi: cosa fare se non si riesce ad uscire dall’edificio? 

di Natalia Carpanzano

Le difficoltà che si incontrano nell’evacuazione degli alunni da un edificio scolastico vengono indubbiamente acuite in caso di presenza di alunni con disabilità.

Come comportarsi nel caso di alunni con problemi cognitivi che non riescano a raggiungere l’area di raccolta esterna?
Come si comportano i disabili cognitivi in caso di emergenza?
Volendo semplificare estremamente il concetto, le persone che presentano disabilità di apprendimento possono avere molte difficoltà nell’eseguire istruzioni piuttosto complesse e che coinvolgono più di una breve sequenza di semplici azioni.

In una situazione di pericolo (incendio,presenza di fumo, scossa di terremoto, etc.) un disabile cognitivo può presentare un atteggiamento di non collaborazione con coloro che dovrebbero soccorrerlo.
Può accadere altresì che in una situazione nuova e sconosciuta si manifesti una reazione di totale rifiuto e disconoscimento della realtà, atteggiamento che può sfociare in comportamenti aggressivi contro se stessi o nei confronti dei soccorritori.

Chi è responsabile di organizzare le procedure di evacuazione degli alunni disabili?
Spesso si tende a credere che l’organizzazione delle procedure di evacuazione sia a carico del referente di plesso o di un addetto all’emergenza. La realtà è che il responsabile per la strutturazione di un efficace sistema di gestione delle emergenze è sempre il Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico infatti, in qualità di datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., deve valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza (art. 15 c. 1 lett. a) compresi quelli riguardanti “gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari” (art. 28 c. 1) e, “nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza” (art. 18 c. 1 lett. c). Tale specifica tutela va garantita anche nella gestione delle emergenze (art. 43) con l’applicazione dei contenuti del D.M. 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” che espressamente evidenzia, tra l’altro, la necessità di sottolineare che “qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano di emergenza deve essere predisposto tenendo conto delle loro invalidità” (Allegato VIII-8.3.1).

Risulta chiaro, dunque, come il Dirigente Scolastico, ovviamente coadiuvato dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e dal coordinatore dell’emergenza, debba mettere in atto tutte le azioni preventive atte ad assicurare una sicura evacuazione del disabile. Si citano a titolo di esempio:

Analisi e valutazione delle vie di fuga in caso di presenza di barriere architettoniche
– Assegnazione degli incarichi specifici ad ulteriori addetti oltre agli insegnanti di sostegno (ad esempio collaboratori scolastici in servizio al piano, altri docenti, etc.)
– Simulazione periodica delle procedure di evacuazione

Come deve comportarsi il soccorritore?
Nel caso in cui sia presente un alunno con disabilità cognitive, il soccorritore deve mantenere la calma, cercare di parlare con voce rassicurante con il disabile, farsi aiutare dagli altri addetti all’emergenza presenti sul luogo. La priorità assoluta resta comunque l’integrità fisica della persona, ed il ricorso ad un eventuale intervento coercitivo di contenimento per salvaguardarne l’incolumità può rappresentare l’unica soluzione. In questo ambito diventano necessarie e fondamentali le esercitazioni di emergenza simulate, che devono essere ripetute con frequenza.

Il soccorritore, inoltre, dovrà tener presente che:
– la persona può non essere completamente in grado di percepire il pericolo
– il senso di direzione potrebbe essere limitato
– è bene spiegare sempre e direttamente alla persona le operazioni che si effettueranno in situazione d’emergenza.

Se non in grado di far uscire il disabile dall’edificio, il docente di sostegno deve rimanere con l’alunno disabile o scappare fuori dalla scuola?

Se non è possibile raggiungere l’esterno dell’edificio, ed in particolare l’area di raccolta, occorre provvedere al trasporto del disabile fino ad un luogo idoneo.

Per luogo idoneo si intende uno “spazio calmo”, ovvero un locale dove è possibile sostare in relativa sicurezza e possibilmente dotato di finestra, in attesa dei soccorsi.

Nel caso di un incendio, per esempio, se non esiste una adeguata compartimentazione degli ambienti e le scale sono inaccessibili e impraticabili, si dovrà trovare/individuare un luogo sufficientemente lontano dal focolaio d’incendio e possibilmente dotato di finestra accessibile dall’esterno dove attendere l’arrivo dei soccorsi.

Inoltre, occorre segnalare tempestivamente al Coordinatore o ad un Addetto Antincendio l’avvenuta evacuazione del disabile o l’impossibilità di effettuarla.
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La nostra esperta Natalia Carpanzano risponderà alle domande in base alla loro rilevanza e all’originalità del quesito rispetto alle risposte già inserite in archivio