Spese per l’istruzione, dal nido all’università bonus al 19 per cento

da Il Sole 24 Ore

di Luca De Stefani

Le detrazioni Irpef del 19% per le spese legate all’istruzione seguono la crescita dei cittadini dal nido all’università. Gli sconti si applicano a più momenti della formazione come, ad esempio, il pagamento delle rette, le attività sportive, i costi dovuti a disturbi specifici di apprendimento, le spese per l’università. Tutte queste spese – sostenute nel 2018 – sono già inserite nella dichiarazione precompilata (730 o Reddito PF) che il contribuente trova nella propria area riservata del sito delle Entrate.

Ma focalizziamoci su quelle universitarie, per passare nelle pagine seguenti ad analizzare le altre. I dati gestiti dai server dell’Agenzia per i costi di ateneo pagati lo scorso anno sono stati 3,4 milioni. Per queste spese (anche riferite a master, dottorati di ricerca, di perfezionamento e di specializzazione), detraibili dall’Irpef al 19%, il provvedimento da considerare per l’invio dei dati è quello del 27 gennaio 2017, che ha aggiornato quello del 19 febbraio 2016 (protocollo 27065).

Invio dei dati

Circa i modelli 730 2019 o Redditi PF 2019, precompilati, per il 2018, le spese, pagate nel 2018, sono state inviate online entro lo scorso 28 febbraio, utilizzando i servizi telematici delle Entrate (Entratel o Fisconline) o avvalendosi degli intermediari abilitati. È stato inviato, per ogni studente, l’ammontare delle spese universitarie pagate lo scorso anno (principio di cassa), specificando chi ha sostenuto le spese: può essere esclusivamente lo studente o un suo familiare. È stato indicato anche l’anno accademico di riferimento delle spese universitarie pagate nel 2018. L’importo comunicato è al netto dei rimborsi e contributi ricevuti dal contribuente. Sono stati indicati separatamente i rimborsi erogati nell’anno d’imposta, se riferiti a spese sostenute in anni d’imposta precedenti. Non sono stati inviati, invece, i dati sulle spese sostenute per conto dello studente da parte di enti, società, imprese e professionisti e, in generale, da parte di soggetti diversi dallo studente o dai suoi familiari, in quanto questi pagamenti non costituiscono oneri detraibili dall’Irpef. Va indicata anche l’area disciplinare, scegliendo tra la medica, la sanitaria, la scientifica, la tecnologica, l’umanistica e la sociale, come desumibili dalla tabella 1 del decreto Miur 288 del 29 aprile 2016.

Rimborsi spese universitarie

Entro lo scorso 28 febbraio 2019 chi ha erogato rimborsi di spese universitarie ha anche inviato all’anagrafe tributaria, per ogni studente, l’ammontare dei rimborsi descritti, con l’indicazione dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata. Non sono stati inviati, invece, i rimborsi contenuti nelle CU e quelli trasmessi dalle università (provvedimento 27 gennaio 2017).

Opposizione trattamento dati

Nel sito delle Entrate c’è il modello che il contribuente può utilizzare per opporsi (via Pec o fax) all’inserimento nella dichiarazione precompilata, da parte dell’Agenzia, dei dati relativi alle informazioni contabili sulle spese universitarie (e a eventuali rimborsi). L’invio di questo modello va effettuato dal 1° gennaio al 28 febbraio di ciascun anno, con riferimento ai dati dell’anno precedente. La presentazione del modello comporta la cancellazione di queste informazioni, quindi, le stesse non saranno presenti né nella dichiarazione precompilata, il cui accesso è consentito al contribuente stesso, né nella dichiarazione dei soggetti di cui il contribuente risulta eventualmente fiscalmente a carico. L’opposizione al trattamento, comunque, non vieta al contribuente di utilizzare le spese universitarie nella propria dichiarazione dei redditi come onere detraibile.