Petizione

Petizione diretta al Parlamento europeo

https://www.change.org/p/parlamento-europeo-diritto-all-insegnamento-negato-ai-4-000-docenti-italiani-abilitati-in-ue


“NOI NON VOTIAMO ALLE ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019!”

Siamo circa 4.000 docenti abilitati in un Paese membro dell’Unione Europea che a seguito di un lungo periodo di “silenzio inadempimento” da parte del MIUR italiano abbiamo scelto anche noi (e le nostre famiglie) di non adempiere ad un nostro diritto attraverso l’astensione al voto poiché ci è stato negato per ben due volte il diritto all’insegnamento e al lavoro: la prima volta per mancata attivazione in Italia di percorsi abilitanti o concorsi docenti, la seconda per mancato riconoscimento del percorso abilitante conseguito in un altro Stato Membro dell’Unione Europea a cui ha fatto seguito una nota ministeriale incostituzionale.

Riportiamo un breve esposto giuridico dell’Avv. Maurizio Danza (Prof. di Diritto del Lavoro “Università Mercatorum” di Roma) per chiarire sul piano legale e soprattutto morale la posizione denigratoria a cui siamo stati ingiustamente classificati senza alcuna valutazione specifica di titoli e competenze. 

Abilitati in Romania: l’avviso n.5636/2019 di rigetto del MIUR è illegittimo nella parte in cui non riconosce alcun valore al titolo conseguito in un Paese Membro dell’UE in violazione di principi comunitari e giurisprudenziali espressi dalla Corte di Giustizia Europea.

Desta notevoli perplessità l’avviso n.5636 del 2 aprile 2019 a firma del Direttore Generale  Dott.ssa Palermo del MIUR in riferimento alle abilitazioni all’insegnamento conseguite in Romania da numerosissimi italiani, secondo cu “le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei certificati di conseguimento della formazione psicopedagogica sono da considerarsi rigettate”. In sostanza è di tutta evidenza che il MIUR continui a sostenere l’assurda ed illegittima tesi, secondo cui se il Ministero della Educazione Nazionale Romeno non menziona sulle “Adeverinta” degli abilitati in Romania, l’art.11 della dir.n.36/2005, le istanze di riconoscimento non possono essere accolte, con ciò palesemente violazione della Direttiva CEE n. 36/2005 e del decreto legislativo n.206/2007.

Ad ogni modo, l’avviso appare del tutto illegittimo anche per altre ragioni, poiché il MIUR senza disporre alcuna valutazione istruttoria in riferimento alle singole istanze di riconoscimento presentate dagli interessati, viola palesemente norme interne, la direttiva europea n.36/2005, e i principi giurisprudenziali espressi dalla Corte di Giustizia Europea (anche recenti). Ed infatti, a ben vedere, quanto alle norme di diritto interno il MIUR nell’avviso, non ha tenuto in alcuna considerazione che, nel nostro ordinamento esiste il principio dell’accesso parziale disciplinato dal combinato disposto dell’art. 1 bis del D.lgs.n.206/2007 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE secondo cui “Il presente decreto disciplina, altresì, il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell’Unione europea e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente, ai fini dell’accesso parziale ad una professione regolamentata sul territorio nazionale, nonché i criteri relativi al riconoscimento dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani in un altro Stato membro” e dal successivo art. 5 septies co.1 del medesimo  D.lgs.n.206/2007. A tal proposito ed in riferimento alle vicende che riguardano gli abilitati in Romania, non si può non sottolineare la violazione e omessa applicazione di tale principio da parte del MIUR che illegittimamente, a tutt’oggi in riferimento alle istanze presentate, non ha mai disposto un accertamento finalizzato alla verifica di quei “requisiti minimi” tali da garantire così l’ “espletamento minimo della funzione docente “. Ciò detto, è di tutta evidenza come l’accesso parziale costituisca indubbiamente un ulteriore strumento a disposizione delle amministrazioni italiane, finalizzato a salvaguardare, anche nell’ordinamento scolastico, il diritto alla libertà di circolazione previsto dall’art.45 del trattato fondativo dell’Unione Europea. Tali principi risalgono alla pronuncia della Corte di Giustizia Europea a far data dalla nota sentenza “ Morgenbesser” del 13 novembre 2003 C-313/2001 (cfr. anche sentenza CGE 15 ottobre 1987 causa n 222/86 Heylens e a ; 7 maggio 1991 C-340/89  Vlassopoulou ; 7 maggio 1992 C -104/91 Aguirre Borrell.) che ha stabilito il principio secondo cui uno stato membro a cui si rivolge un cittadino di altro paese che intende svolgere una professione regolamentata, “deve disporre una valutazione del titolo “in bonam partem”, cioè finalizzata in via di principio alla “salvezza degli effetti della qualifica conseguita in un altro paese” anche quando essa non soddisfi pienamente, ma solo parzialmente, i requisiti fissati in quella legislazione: ciò alfine di garantire il diritto alla libertà di circolazione previsto dall’art.45 del trattato fondativo dell’Unione Europea

Sorprende invece che il MIUR, nel “rigettare le richieste”, si limiti a menzionare esclusivamente il parere del CIMEA, ma non la CHAP (2018) 02090 del 22 gennaio 2019 della stessa Commissione europea, “Direzione generale mercato interno, industria, imprenditoria e PMI, Modernizzazione del mercato unico, Qualifiche e competenze professionali”, a firma del Commissario Martin Frohn che, nell’esaminare una richiesta di una abilitata italiana in Romania in riferimento ad “un caso di richiesta di infrazione dell’Italia per non aver riconosciuto la abilitazione conseguita in Romania” ha applicato “il principio della salvezza degli effetti parziali della abilitazione all’insegnamento conseguita da laureati italiani in Romania” richiamando proprio la giurisprudenza comunitaria qui menzionando, affermando altresì che “anche nel caso di difetto di tutti i requisiti per la professione docente in capo al soggetto il tirocinio, occorre garantire l’accesso ai percorsi FIT”.