Esami di Stato di I grado, Presidente commissione ed eventuale sostituto

da Orizzontescuola

di redazione

La Presidenza della Commissione dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, ossia dell’esame di terza media, è affidata al dirigente scolastico preposto o, nel caso lo stesso non possa, ad un suo collaboratore

Normativa di riferimento

La normativa di riferimento: D.lgs. 62/2017; DM 741/2017; nota Miur 10/10/2017; DM 138/2019; nota Miur del 4 aprile 2019.

Presidente commissione esami di Stato

Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d’esame composta da tutti i docenti del Consiglio di classe.

La Commissione è presieduta dal dirigente scolastico preposto.

Qui tutte le info sulla commissione e sulle sottocommissioni.

Sostituzione presidente

Il DM n. 183/2019, che definisce i criteri di nomina dei commissari e dei presidenti dell’esame di Stato di II grado, permettendo ai dirigenti del primo di ciclo la partecipazione agli stessi (esami) in qualità di Presidente, ha modificato il D.lgs. 62/2017 nella parte relativa ai requisiti richiesti al sostituto del dirigente scolastico nella funzione di Presidente della Commissione degli esami di Stato di I grado.

La novità introdotta dal succitato DM 183/2019 è stata poi illustrata dalla nota Miur del 04/04/2019.

Questa la modifica apportato dal DM 183:

Al fine di consentire l’inserimento dei dirigenti scolastici preposti a istituti
statali del primo ciclo di istruzione negli elenchi regionali, l’articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n.741, recante norme per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è sostituito dal seguente:
«In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell ‘articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.»

Il concetto viene ribadito nella nota del 4 aprile 2019, nella quale si legge che  in caso di assenza o impedimento o reggenza del dirigente scolastico, compresa la sua eventuale nomina come presidente di commissione per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le funzioni di presidente della commissione d’esame per il primo ciclo di istruzione sono assegnate ad un docente collaboratore non necessariamente di ruolo nella scuola secondaria di primo grado.

Il sostituto del dirigente scolastico, in qualità di presidente della commissione dell’esame conclusivo del primo ciclo, dunque, non deve necessariamente appartenere al ruolo della secondaria, ma può essere anche un docente della primaria o dell’infanzia (nel caso naturalmente di istituti comprensivi, ove i collaboratori possono appartenere anche ai predetti gradi di istruzione).