Le conseguenze sul concorso: nullità per scritto e orale. La prova preselettiva si salva

da Il Sole 24 Ore

di Claudio Tucci

La pronuncia del Tar Lazio, con cui martedì sera è stato annullato il concorso presidi, costituisce il primo grado di giudizio. Il Miur ricorrerà immediatamente in appello al consiglio di Stato per ottenere in via cautelare la sospensiva del provvedimento del Tar Lazio, astenendosi nel frattempo dall’applicazione immediata della sentenza e procedendo con gli orali già calendarizzati. Nel caso il Consiglio di Stato non accolga la richiesta di sospensiva del Miur, la sentenza andrà applicata: la conseguenza della pronuncia, secondo la Cisl Scuola, è la nullità di tutte le procedure relative alla valutazione della prova scritta e alla successiva prova orale (non quindi della prova preselettiva). In caso di sospensiva, invece, e in attesa del pronunciamento di merito sarà possibile proseguire nelle operazioni conclusive del concorso, compresa l’approvazione della graduatoria di merito e l’assunzione dei vincitori.

Lo studio legale Bonetti & Delia ha predisposto una serie di faq per chiarire i termini della questione.

Sulla base di quale motivo il Tar Lazio ha accolto il ricorso?
Il Tar ha ritenuto fondato il motivo di ricorso con il quale è stata dedotta l’illegittima composizione del Comitato tecnico integrato con i Presidenti delle Sottocommissioni per incompatibilità di taluno tra essi. In particolare tre membri, pur incompatibili, si erano frattanto dimessi e dunque non hanno partecipato rendendo ininfluente la loro posizione di incompatibilità. Altri tre, invece, tutti tra i Presidenti di sottocommissione, facendo parte attiva della Commissione in seduta Plenaria al momento di creazione dei criteri, hanno inficiato il funzionamento dell’organo.

Cosa significa che il concorso è annullato in toto? Vanno rifatte anche le prove preselettive?
Il Tar, nella parte motiva, scrive testualmente «il ricorso va accolto a seguito della riconosciuta fondatezza della doglianza che ha contestato la legittimità dell’operato della Commissione plenaria nella seduta in cui sono stati fissati i criteri di valutazione, con conseguente annullamento in toto della procedura concorsuale in questione». In dispositivo, tuttavia, chiarisce di «annulla(re) i provvedimenti impugnati». In nessun ricorso, come è ovvio, sono impugnati i provvedimenti inerenti la prova preselettiva ragion per cui l’annullamento è limitato alla prova scritta ed alla prova orale che dovranno essere ripetute.

Quando avverrà la ripetizione della prova?
Il ministero ha annunciato appello con richiesta di sospensione immediata degli effetti della sentenza al fine di consentire il completamento delle prove orali e l’assunzione dei vincitori. Il Consiglio di Stato, dunque, verosimilmente nei prossimi giorni, dovrà valutare se sospendere o meno la decisione nell’attesa di una sentenza definitiva. È possibile che il Consiglio di Stato, in questa fase annunciata di urgenza, a Commissioni per le prove orali in corso, consenta di completare la procedura e di far sottoscrivere, seppur con riserva, ai vincitori i relativi contratti. La sentenza definitiva potrebbe giungere entro il 2019. Difficilmente, dunque, la ripetizione della prova potrà avvenire prima della decisione definitiva del Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato potrà solo accogliere o rigettare l’appello del Ministero? Limitatamente a questa prima sentenza sì. Il Tar, tuttavia, nelle prossime udienze, potrebbe valutare, accogliendoli o rigettandoli, altri profili e motivi di ricorso che non sono stati trattati nella sentenza del 2 luglio. Il Consiglio di Stato, inoltre, dovrà anche valutare la correttezza della motivazione del Tar con riguardo ai motivi di ricorso rigettati che, dunque, verosimilmente, chi ha perso riproporrà.