Assunzioni, ora tocca all’Economia dire l’ultima parola

da ItaliaOggi

Carlo Forte

Il ministero dell’istruzione ha inviato al ministero dell’economia una richiesta di autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato 58.627 docenti per il prossimo anno scolastico. Di questi, 14.552 dovrebbero essere docenti di sostegno. La richiesta è stata inviata il 2 luglio scorso. Ed è un atto dovuto. Perché la legge prevede che l’amministrazione scolastica debba indicare nella richiesta il numero delle cattedre vacanti utili alle immissioni in ruolo. E il ministero dell’economia e il dipartimento della funzione pubblica debbano procedere ad autorizzare le assunzioni nella misura in cui sussista la necessaria copertura finanziaria.

Non sono rare le volte in cui il provvedimento autorizzatorio dispone un numero inferiore di assunzioni rispetto a quello richiesto. E in questi casi, per definire il numero delle assunzioni da effettuare sui posti vacanti, l’amministrazione applica un coefficiente pari al rapporto tra il numero dei posti autorizzati e il numero dei posti vacanti e disponibili. Per esempio, se il numero dei posti autorizzati è pari alla metà di quelli richiesti, il coefficiente da utilizzare è pari a 0,5. Nel caso in cui tutte le 58.627 immissioni dovessero essere autorizzate, il coefficiente sarebbe pari a 1. Va detto subito che non tutte le disponibilità di posti sono utili ai fini delle immissioni in ruolo. Il primo parametro di riferimento e l’organico di diritto. Vale a dire, l’organico previsionale sulla base del quale vengono disposte le operazioni di mobilità a domanda. I movimenti, cioè, che comportano una modifica geografica definitiva della titolarità della sede della prestazione (trasferimenti e passaggi di cattedra o di ruolo). Quest’anno i docenti e i non docenti hanno presentato domanda sono 129.802 e ne sono state accolte poco più della metà.

I cambi di sede, dunque, hanno interessato circa il 5% del personale. All’esito dei trasferimenti e dei passaggi l’amministrazione rende noti i cosiddetti tabulati riassuntivi. Vale a dire, le tabelle che recano le disponibilità residue all’esito dei passaggi e dei trasferimenti interprovinciali e i posti e le cattedre disponibili per le immissioni in ruolo. La regola generale, che vale per tutte le tipologie di posto e classi di concorso è che i posti e le cattedre utili per le immissioni in ruolo sono pari al 50% delle disponibilità che residuano dopo i trasferimenti.

Il restante 50%, invece, viene reso disponibile per i trasferimenti interprovinciali e per la mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo). Che però avviene in coda alle operazioni di trasferimento e, quindi, prima delle immissioni in ruolo. Terminata la fase dell’individuazione dei posti e delle cattedre da destinare alle immissioni in ruolo, l’amministrazione procede con la definizione dell’organico di fatto e con le operazioni di mobilità annuale. Cioè con la determinazione dell’organico effettivo che andrà in vigore dal 1° settembre dell’anno scolastico immediatamente successivo. E con la disposizione delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie. Che sono movimenti della durata di un anno, che non comportano la modifica della titolarità della sede. Perché avvengono su posti e cattedre meramente disponibili.

L’esito della mobilità annuale non comporta una modifica del numero delle cattedre e dei posti da destinare alle immissioni in ruolo. Dopo queste operazioni gli uffici periferici procedono con le immissioni in ruolo. Che avvengono sempre secondo il criterio duale della suddivisione al 50% dei posti e delle cattedre tra le graduatorie di merito dei concorsi e le graduatorie a esaurimento. Per esempio, se le assunzioni a tempo indeterminato da effettuare sono 10, 5 vanno agli aventi titolo tratti dalla graduatoria di merito del concorso a cattedre e gli altri 5 agli aspiranti utilmente collocati nella corrispondente graduatoria a esaurimento. Ad entrambe le procedure vanno applicate le quote di riserva previste dalla legge 68/98. Che sono pari al 7% dell’organico per quanto riguarda gli invalidi civili e all’1% per gli orfani per lavoro. Se le quote risultano sature, l’intero contingente di assunzioni viene destinato ai non riservisti. Tale ipotesi si verifica quando nell’organico della provincia il 7% dei posti è già occupato da invalidi civili assunti nelle precedenti tronate di assunzioni. Idem per l’1% di posti da riservare agli orfani per lavoro.

In caso contrario alle assunzioni dei riservisti è destinato il 50% delle assunzioni. Sempre però fino alla eventuale saturazione della rispettiva quota di riserva. Le assunzioni avvengono dando la priorità agli aventi titolo tratti dalle graduatorie dei concorsi ordinari. In entrambe le procedure, però, qualora tra gli aventi titolo vi fosse un soggetto titolare della precedenza prevista dalla legge 104/92 per i disabili (art. 21) e per chi li assiste (art. 33), a tale soggetto viene attributita la priorità nella scelta della sede. Negli altri casi, la scelta della sede avviene secondo il criterio del maggiore punteggio in graduatoria. Il tutto entro il 31 agosto.