Legge Provinciale Bolzano 26 gennaio 2015, n. 1

Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1

Modifiche di leggi provinciali in materia di istruzione, di stato giuridico del personale insegnante e di apprendistato

Art. 1 (Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, recante “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”)

(1)  Dopo il comma 9 dell’articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 10 e 11:

“10. La Provincia autonoma di Bolzano procede all’indizione di un nuovo corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, solo qualora siano stati nominati tutti i docenti inseriti nella graduatoria di merito dell’ultimo concorso bandito dalle rispettive Intendenze scolastiche.

11. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo e dall’articolo 48, comma 2, della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e in considerazione della particolare situazione linguistica della provincia di Bolzano, l’Amministrazione provinciale organizzerà i futuri corsi-concorsi selettivi di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici in collaborazione con università e centri di ricerca nazionali ed esteri.”

(2)  Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 1/bis e 1/ter:

“1/bis A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 le esistenti graduatorie provinciali per l’accesso ai singoli ruoli della scuola primaria e per le classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado vengono così ridisciplinate:

  1. le graduatorie provinciali istituite per l’anno scolastico 2014/2015 ai sensi del presente articolo e degli articoli 12/bis e 12/ter sono trasformate in graduatorie provinciali ad esaurimento. A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 esse sono utilizzate ai fini della stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato. I docenti che, in base alla normativa vigente, sono inseriti con riserva nelle graduatorie provinciali per l’anno scolastico 2014/2015, hanno titolo a permanere con riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento. Qualora la riserva non venga sciolta entro l’anno scolastico 2016/2017, essi vengono depennati definitivamente dalle graduatorie provinciali ad esaurimento. A partire dall’anno scolastico 2017/2018 non si procede più all’aggiornamento del punteggio;
  2. a decorrere dall’anno scolastico 2015-2016 la Provincia istituisce nuove graduatorie provinciali, che verranno utilizzate per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato. Per tali graduatorie si applicano le disposizioni contenute in questo articolo e negli articoli 12/bis e 12/ter, ad eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 12/bis, comma 1, lettere b), b/bis) e c). La Giunta provinciale stabilisce le modalità e i criteri per la formazione e l’utilizzo delle nuove graduatorie provinciali. Il servizio di insegnamento specifico, che i docenti delle scuole primarie hanno prestato o prestano, a decorrere dal conseguimento dell’idoneità o dell’abilitazione universitaria, e che i docenti delle scuole secondarie hanno prestato o prestano, a decorrere dal conseguimento dell’idoneità o dell’abilitazione, per un intero anno scolastico, viene maggiorato di un quarto rispetto al servizio di insegnamento che i docenti hanno prestato o prestano senza i predetti requisiti. Le nuove graduatorie provinciali per l’accesso ai ruoli e per le classi di concorso delle scuole in lingua italiana vengono istituite d’intesa con il Ministero della pubblica istruzione dopo l’entrata in vigore delle norme relative alla definizione delle classi di concorso adottate dalla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, e comunque non prima dell’anno scolastico 2017/2018. Fino all’istituzione delle nuove graduatorie provinciali per le scuole in lingua italiana valgono le attuali graduatorie provinciali, che continuano ad espletare le funzioni previste dalla normativa vigente.

1/ter Fatte salve le eventuali disposizioni nazionali in merito agli insegnanti in possesso del diploma magistrale, a domanda, vengono inseriti nelle nuove graduatorie provinciali di cui al comma 1/bis, lettera b), anche gli insegnanti in possesso del diploma di istituto magistrale o di titolo di studio sperimentale dichiarato equivalente, conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002, e che abbiano prestato, a decorrere dall’anno scolastico 1999/2000 e fino all’anno scolastico 2013/2014 incluso, almeno tre anni di servizio, con il possesso del prescritto titolo di studio, nelle scuole primarie ed abbiano superato un corso-concorso selettivo di formazione. Il corso-concorso selettivo di formazione consiste in ogni caso in una valutazione del servizio prestato, in una prova scritta e in una prova orale sull’esperienza professionale e sull’aggiornamento professionale effettuato. La Giunta provinciale emana norme specifiche relative alla valutazione del servizio ed ulteriori modalità e criteri per lo svolgimento del corso-concorso selettivo di formazione. In sede di attribuzione del punteggio per l’inserimento di questi insegnanti nella nuova graduatoria provinciale viene detratto un punteggio pari al punteggio spettante per cinque anni interi di servizio.”

(3)  Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 2/bis, 2/ter e 2/quater:

“2/bis A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 il contingente complessivo dei posti annualmente disponibili per l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado viene assegnato nel modo seguente:

  1. il 50 per cento dei posti mediante scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami;
  2. il 25 per cento dei posti mediante scorrimento delle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui al comma 1/bis, lettera a);
  3. il restante 25 per cento dei posti mediante scorrimento delle nuove graduatorie provinciali di cui al comma 1/bis, lettera b).

2/ter Nel caso in cui sia esaurita una delle graduatorie di cui al comma 2/bis per l’accesso a un ruolo della scuola primaria o per una classe di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado, il 50 per cento dei posti disponibili per l’assunzione a tempo indeterminato viene assegnato scorrendo le restanti due graduatorie; nel caso in cui siano esaurite due graduatorie, tutti i posti vengono assegnati mediante scorrimento della graduatoria restante.

2/quater Ai soli fini della stipulazione di contratti a tempo determinato viene presa in considerazione la migliore posizione che i docenti rivestono nelle graduatorie di cui al comma 2/bis, lettere b) e c).”

(4)  Il comma 3 dell’articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Fatto salvo l’accesso ai ruoli su posti vacanti, per la copertura di almeno il 50 per cento dei posti vacanti o dei posti annualmente disponibili dall’inizio dell’anno scolastico sino ad almeno il termine delle lezioni, è istituita la dotazione organica provinciale supplementare. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l’istituzione di tale dotazione, compresa la possibilità di inquadrare in detta dotazione i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali con più di 15 anni di servizio. Finché sono inquadrati nella dotazione organica provinciale supplementare, a tali docenti non viene assegnata alcuna sede di servizio definitiva; essi vengono invece utilizzati secondo le disposizioni dei contratti collettivi provinciali in materia di mobilità. Ai predetti docenti è conferito un incarico a tempo indeterminato con sviluppo di carriera secondo le disposizioni vigenti.”

(5)  Dopo il comma 4 dell’articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 5, 6 e 7:

“5. Ogni Intendenza scolastica può istituire un’apposita graduatoria al fine di coprire dei posti che richiedono l’impiego di personale specificamente qualificato in relazione a particolari metodologie didattiche o a particolari tipologie di offerta formativa. L’inserimento in questa graduatoria è effettuato a domanda del personale docente interessato e previo superamento di una procedura selettiva. A tal fine valgono i seguenti presupposti:

  1. la particolare metodologia didattica o il particolare progetto devono essere previsti nel piano dell’offerta formativa della scuola e devono essere stati attivati da almeno un anno;
  2. i docenti hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure sono inseriti nelle graduatorie provinciali o d’istituto.

6. La Giunta provinciale definisce le particolari metodologie didattiche e le tipologie dell’offerta formativa e stabilisce ulteriori modalità della procedura selettiva, che viene espletata nel rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità.

7. Al fine di favorire la continuità didattica ed organizzativa possono richiedere la conferma sul posto di servizio dell’anno precedente sia i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato, purché siano inseriti nelle graduatorie provinciali e abbiano prestato almeno tre anni di servizio. Ai fini della conferma, i docenti interessati devono aver superato un’apposita procedura di valutazione, che si svolge all’interno della rispettiva scuola. La valutazione è effettuata nel rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità e comprende in ogni caso una valutazione del servizio prestato ed un colloquio riguardante l’esperienza professionale e l’aggiornamento professionale effettuato. La Giunta provinciale stabilisce con delibera ulteriori modalità e criteri per lo svolgimento della procedura di valutazione e la conferma del posto nella sede di servizio. È anche prevista la possibilità di contratti pluriennali a tempo determinato.”

(6)  Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 12/bis della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è inserita la seguente lettera:

“d/bis) a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 non è consentita la permanenza nelle graduatorie provinciali dei docenti che hanno già stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento nella scuola primaria o di classi di concorso delle scuole secondarie;”.

(7)  Dopo il comma 1 dell’articolo 12/bis della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“2. Le graduatorie d’istituto sono istituite per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato con il personale docente e sono articolate in fasce, in relazione alle abilitazioni e ai titoli. Le graduatorie di istituto delle scuole in lingua tedesca e delle scuole delle località ladine e le graduatorie di istituto di seconda lingua delle scuole in lingua italiana hanno validità annuale. Fatto salvo quanto previsto per le graduatorie di seconda lingua, le graduatorie di istituto delle scuole in lingua italiana hanno validità triennale o comunque corrispondente a quella delle graduatorie di istituto nazionali, con aggiornamento annuale dei punteggi e delle posizioni dei docenti ivi inseriti. La validità triennale vale a partire dalle graduatorie di istituto per l’anno scolastico 2014/2015.”

(8)  Il comma 9 dell’articolo 12/ter della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è così sostituito:

“9. L’aggiornamento delle graduatorie provinciali è effettuato con cadenza annuale. Il trasferimento da altre province è possibile, in base al punteggio determinato secondo i criteri di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e nel rispetto della fascia di appartenenza, esclusivamente nell’anno di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento nazionali.”

(9)  Nell’ultimo periodo del comma 11 dell’articolo 12/ter della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è soppressa la parola “effettivo”.

(10)  L’articolo 12/quinquies della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, è così sostituito:

“Art. 12/quinquies (Mobilità del personale docente)

1. I docenti che hanno assolto la propria formazione nell’ambito della formazione professionale e che sono inquadrati con contratto a tempo indeterminato nel profilo professionale del personale docente delle scuole di musica e delle scuole della formazione professionale della Provincia (categoria docenti con diploma di laurea quinquennale o diploma di laurea di vecchio ordinamento ad esso equiparato), e i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole a carattere statale, possono accedere ai ruoli del personale docente delle scuole a carattere statale ovvero ai ruoli del personale docente delle scuole della formazione professionale della Provincia, nel rispetto dei criteri stabiliti, a seconda della competenza, rispettivamente dalla Giunta provinciale o dalla contrattazione collettiva.”

(11)  Dopo l’articolo 12/quinquies della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

”Art. 12/sexies (Periodo di inserimento professionale)

1. Nei primi due anni scolastici in cui il personale docente delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Provincia, in possesso di un valido titolo di studio, stipula un contratto di lavoro a tempo determinato dall’inizio delle lezioni prevedibilmente fino ad almeno il 30 aprile, nella misura minima di 11 ore su 22 ore settimanali o di 9 ore su 18 ore settimanali, lo stesso si trova nel periodo di inserimento professionale.

2. Nel periodo di inserimento professionale il personale docente di cui al comma 1 è tenuto a partecipare alle iniziative specifiche di formazione e di accompagnamento pratico.

3. Le iniziative specifiche di formazione e di accompagnamento pratico svolte durante il periodo di inserimento professionale possono essere fatte valere ai fini dell’anno di formazione previsto dall’articolo 440 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

4. Il primo anno scolastico del periodo di inserimento professionale costituisce, per il personale di cui al comma 1, il periodo di prova. In caso di valutazione negativa, il periodo di prova può essere ripetuto, ove possibile, in un’altra scuola. Il mancato superamento anche del secondo periodo di prova comporta l’esclusione da tutte le graduatorie provinciali e d’istituto.

5. I criteri dettagliati concernenti lo svolgimento del periodo di inserimento professionale, il riconoscimento dei corsi di formazione e dell’accompagnamento pratico nonché lo svolgimento del periodo di prova sono disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale.”

Art. 2 (Modifica della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante “Autonomia delle scuole”)

(1)  Il comma 1 dell’articolo 15/bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è così sostituito:

“1. La Giunta provinciale disciplina la definizione degli organici del personale ispettivo, dirigente e docente delle scuole, sulla base di quanto previsto nei commi 2, 3 e 4. Al fine di garantire la continuità didattica del personale docente, la Giunta provinciale prevede la durata pluriennale dei provvedimenti relativi agli esoneri, utilizzi, distacchi e al lavoro a tempo parziale e l’assegnazione definitiva delle sedi. La Giunta provinciale stabilisce anche i termini per la presentazione delle domande per la fruizione di assenze di durata annuale.”

Art. 3 (Modifiche della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, recante “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”)

(1)  Dopo l’articolo 1/ter della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 1/quater e 1/quinquies:

“Art. 1/quater (Riconoscimento delle offerte formative)

1. Tutte le scuole del primo ciclo di istruzione possono riconoscere sia l’offerta formativa delle scuole di musica della Provincia e delle associazioni sportive che altre offerte formative extrascolastiche. A tal fine, su richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale, possono concedere alle alunne e agli alunni un esonero dalla quota riservata all’istituzione scolastica per un massimo di 34 ore all’anno.

2. Le scuole del primo ciclo di istruzione in lingua tedesca concedono, su richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale, alle alunne e agli alunni per seguire attività formative presso le scuole di musica della Provincia – anche in aggiunta all’esonero di cui al comma 1 – un esonero dalla quota riservata all’istituzione scolastica, pari a 34 ore all’anno. Per le scuole in lingua italiana tale riconoscimento può avvenire all’interno del curricolo della medesima disciplina.

3. Le scuole del secondo ciclo di istruzione, su richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale o delle studentesse e degli studenti maggiorenni, possono riconoscere sia l’offerta formativa delle scuole di musica della Provincia, del Conservatorio di musica e delle associazioni sportive che altre offerte formative extrascolastiche e concedere l’esonero dall’orario di insegnamento obbligatorio per un massimo di 57 ore all’anno.

4. Nel rispetto delle indicazioni definite dalla Giunta provinciale, le scuole stabiliscono criteri di qualità e disposizioni dettagliate per il riconoscimento e la collaborazione e li inseriscono nel piano dell’offerta formativa. Il riconoscimento dell’offerta formativa extrascolastica presuppone il riferimento della stessa alle indicazioni provinciali e alla funzione educativa della scuola. I processi di apprendimento e il profitto nell’ambito delle offerte formative extrascolastiche non sono oggetto della valutazione da parte della scuola.

5. Il riconoscimento delle offerte formative delle scuole di musica della Provincia e dell’offerta formativa extrascolastica disciplinato dal presente articolo non ha ripercussioni sul contingente dell’organico delle singole scuole.

Art. 1/quinquies (Sistema informativo scolastico provinciale)

1. L’Amministrazione provinciale gestisce il sistema educativo provinciale di istruzione e formazione, anche per le scuole dell’infanzia e le scuole paritarie e riconosciute, attraverso l’attivazione di un sistema informativo, secondo criteri e modalità che garantiscono in particolare l’utilizzazione in rete dei dati e delle informazioni. Il sistema informativo comprende l’anagrafe provinciale delle alunne e degli alunni. Per l’alimentazione del sistema informativo possono essere stipulate convenzioni con soggetti pubblici o privati.

2. Il sistema informativo può contenere dati definiti sensibili ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, il cui trattamento è strettamente necessario all’organizzazione del servizio educativo provinciale di istruzione e formazione.

3. I dati personali generali degli alunni e delle alunne possono essere comunicati alle istituzioni scolastiche e formative interessate e ai soggetti pubblici e privati che forniscono servizi diretti agli alunni e alle alunne, purché funzionali ad una migliore organizzazione del servizio scolastico, nonché ai comuni, all’Azienda sanitaria, al Sindaco del comune competente, all’Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza nonché alle unità organizzative provinciali competenti esclusivamente per il conseguimento dei loro fini istituzionali.”

(2)  Il comma 6 dell’articolo 20 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è così sostituito:

“6. All’esame di Stato sono ammessi anche le candidate privatiste e i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, almeno il tredicesimo anno di età e che abbiano sostenuto, con esito positivo, l’esame preliminare. Le modalità dell’esame preliminare sono disciplinate con delibera della Giunta provinciale.”

Art. 4 (Modifica della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, recante “Ordinamento dell’apprendistato”)

(1)  Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è aggiunto il seguente comma:

”6. La formazione aziendale può avvenire anche in istituzioni pubbliche nell’ambito di una misura di riabilitazione lavorativa, a condizione che la relativa istituzione adempia gli standard formativi stabiliti dalla Provincia per la relativa professione oggetto di apprendistato. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per l’attuazione di tali misure.” 

Art. 4/bis (Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi)

(1) Dopo il comma 4 dell’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, viene inserito il seguente comma 4/bis:

4/bis. Nell’ambito del diritto allo studio, le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione anche ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del presente articolo, se più favorevoli, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo.

2)L’art. 4/bis è stato inserito dall’art. 11, comma 1, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.

Art. 5 (Abrogazioni)

(1)  Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. la lettera e) del comma 1 dell’articolo 12/bis e il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 12/ter della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche;
  2. l’articolo 18 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5.

Art. 6 (Norma finanziaria)

(1)  Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, stimati in 577.843,03 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul fondo globale per provvedimenti legislativi di parte corrente (UPB 27115) dello stato di previsione per l’anno finanziario 2015.

(2)  La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.

3)L’art. 6, comma 1, è stato così sostituito dall’art. 11, comma 2, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.

Art. 7 (Entrata in vigore)

(1)  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.