Legge Regionale Lazio 20 aprile 2015, n. 5

Legge Regionale Lazio 20 aprile 2015, n. 5
BUR 32 del 21/04/2015

Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale


SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Oggetto e finalità)
Art. 2 (Collaborazione istituzionale e concertazione sociale)
CAPO II SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE. SISTEMA INFORMATIVO
Art. 3 (Sistema educativo regionale dell’istruzione e della formazione professionale)
Art. 4 (Linee di intervento regionali)
Art. 5 (Percorsi, qualifiche e diplomi)
Art. 6 (Criteri di certificazione delle competenze)
Art. 7 (Soggetti del sistema educativo regionale)
Art. 8 (Programmazione)
Art. 9 (Sistema informativo)
CAPO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 10 (Clausola valutativa)
Art. 11 (Disposizioni finali e transitorie)
Art. 12 (Disposizioni finanziarie)
Art. 13 (Entrata in vigore)


CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La Regione, nel rispetto degli articoli 3 e 117 della Costituzione ed in attuazione dell’articolo 7, comma 2, lettera h) dello Statuto, nonché della normativa statale in materia di istruzione e formazione professionale, disciplina il sistema educativo regionale d’istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 3, finalizzato all’assolvimento dell’obbligo scolastico.
2. La Regione, in attuazione del comma 1 e nel rispetto del principio di leale collaborazione, persegue, in particolare:
a) la centralità della persona, attraverso la realizzazione di azioni volte a garantire la partecipazione e la libertà di scelta dei percorsi formativi e di istruzione, l’innalzamento dei livelli culturali e professionali, la continuità educativa, il raggiungimento del successo scolastico e formativo, il riconoscimento delle competenze, comunque e dovunque acquisite, l’inserimento, il reinserimento e la permanenza attiva nel mondo del lavoro;
b) la libertà di scelta educativa della famiglia, prestando particolare attenzione in favore delle famiglie economicamente svantaggiate, degli allievi frequentanti le istituzioni scolastiche e formative ricomprese nel sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 3;
c) la pari dignità dell’istruzione e della formazione professionale, mediante azioni:
1) per sviluppare, nel rispetto delle finalità educative, culturali e professionali proprie di ciascun sistema, l’interazione e il raccordo tra gli stessi e assicurare agli allievi, attraverso il riconoscimento dei crediti formativi, la reversibilità delle scelte e la mobilità orizzontale e verticale tra i diversi percorsi;
2) per valorizzare l’autonomia dei soggetti che operano al loro interno, ed in particolare delle istituzioni scolastiche secondarie, delle università e delle istituzioni formative accreditate, ai sensi delle disposizioni vigenti e del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del settore;
d) la differenziazione e la valorizzazione della pluralità delle offerte e delle metodologie formative per offrire opportunità di formazione adeguate ai fabbisogni di giovani, con particolare attenzione alla domanda formativa più debole e per rispondere alle caratteristiche personali e ai diversi stili di apprendimento degli utenti;
e) il collegamento delle politiche dell’istruzione e della formazione con le politiche di sviluppo produttivo e del lavoro;
f) la partecipazione e la corresponsabilità nella programmazione dell’azione attraverso il contributo degli enti locali, delle parti sociali, delle organizzazioni sindacali di categoria, dei soggetti sociali coinvolti nei processi di istruzione e formazione professionale, delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, delle istituzioni formative accreditate e degli enti del terzo settore.

Art. 2
(Collaborazione istituzionale e concertazione sociale)
1. La Regione promuove il partenariato sociale e la collaborazione tra le istituzioni quale strumento per l’integrazione delle politiche per l’istruzione, per l’istruzione e formazione professionale e per il lavoro, valorizzando il ruolo del comitato istituzionale regionale di cui all’articolo 8 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro).
2. La Regione assume la concertazione quale strumento strategico per le politiche regionali ed individua nella commissione regionale di concertazione per il lavoro di cui all’articolo 7 della l.r. 38/1998 e successive modifiche, la sede per la partecipazione delle parti sociali alla programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche formative regionali. A tal proposito è elaborata una relazione annuale da sottoporre alla valutazione ed approvazione della commissione consiliare competente in materia di diritto allo studio e di istruzione.


CAPO II
SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE. SISTEMA INFORMATIVO


Art. 3
(Sistema educativo regionale dell’istruzione e della formazione professionale)
1. Il sistema educativo regionale dell’istruzione e della formazione professionale, inteso quale insieme di percorsi funzionali all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione professionale, di seguito denominato sistema educativo regionale, è diretto ad elevare le competenze generali delle persone al fine di:
a) ampliare le opportunità di acquisizione di una qualifica professionale;
b) assicurare il successo scolastico e formativo anche contrastando la dispersione scolastica e la disoccupazione giovanile;
c) fornire una risposta coerente ai fabbisogni formativi e professionali del territorio;
d) favorire la permanenza attiva nel mondo del lavoro e nel contesto sociale a livello europeo, nazionale e locale;
e) elevare il livello delle conoscenze, dei saperi e delle competenze;
f) promuovere l’integrazione, l’orientamento e l’inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili;
g) promuovere lo sviluppo professionale degli operatori delle istituzioni formative di cui all’articolo 7, comma 3;
h) promuovere specifiche iniziative per l’integrazione sociale dei cittadini di origine straniera.
2. La Regione, attraverso l’integrazione tra il sistema dell’istruzione e quello educativo regionale, assicura agli studenti un’offerta unitaria, coordinata e flessibile nei contenuti e nelle modalità organizzative tale da corrispondere alle specifiche esigenze ed aspettative individuali.
3. La Regione, raccordandosi con l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) LAZIO, attua un sistema educativo regionale omogeneo, tale da offrire un percorso formativo triennale univoco per le diverse qualifiche professionali.
4. Il sistema educativo regionale è sottoposto dalla Regione ad una specifica valutazione di qualità, efficienza ed efficacia.

Art. 4
(Linee di intervento regionali)
1. Il sistema educativo regionale si esplica, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53) nelle seguenti linee di intervento:
a) realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale destinati a persone di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni, fermo restando che alle prime annualità possono iscriversi i minori di età compresa fra i quattordici e i sedici anni, compiuti entro il 31 dicembre dell’anno formativo d’inizio e che, comunque, abbiano titolo ad iscriversi al primo anno della scuola secondaria di secondo grado per l’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 5. L’inserimento di studenti diversamente abili riveste carattere prioritario e la programmazione regionale prevede azioni personalizzate per consentirne l’efficace integrazione;
b) specifici percorsi individualizzati di istruzione e formazione professionale sono assicurati a beneficio dei soggetti diversamente abili;
c) offerta formativa per il conseguimento di qualifiche professionali attraverso i percorsi in apprendistato di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247) e successive modifiche;
d) recupero e sviluppo degli apprendimenti dello studente attraverso azioni di orientamento e di tutorato;
e) attività di tirocinio orientativo, realizzabile attraverso visite presso organizzazioni produttive e di servizio, partecipazione ad eventi, fiere, rassegne
e seminari con esperti nel settore economico di riferimento per la figura professionale;
f) attività di coordinamento, accompagnamento e monitoraggio anche finalizzate a favorire l’innalzamento dei livelli di istruzione e formazione dei giovani sulla base sia delle competenze di cittadinanza inerenti l’obbligo di istruzione sia delle competenze chiave per l’apprendimento permanente, nella prospettiva della filiera formativa verticale verso i diplomi professionali;
g) assicurare un orario annuale obbligatorio in misura analoga a quanto previsto per gli istituti professionali pubblici ed un’articolazione oraria per macro area di intervento conforme a quanto definito dalla lettera n);
h) personalizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale per fornire allo studente, attraverso l’esperienza diretta, gli strumenti culturali e le competenze professionali in grado di valorizzare:
1) conoscenza della persona;
2) esperienze e relativi vissuti di tipo culturale e sociale;
3) riconoscimento dei crediti in ingresso;
4) formazione del gruppo-classe e integrazione in esso;
5) conoscenza del contesto formativo, dei suoi attori e delle sue regole;
6) consapevolezza del progetto formativo;
i) percorsi individuali per l’approfondimento, il recupero ed il sostegno a studenti, anche provenienti da altri paesi, in situazioni di particolari difficoltà sociali, culturali o personali, per moduli di attività culturale o per moduli finalizzati a passaggi intra e intersistemici;
l) percorsi ed azioni volti a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo;
m) sviluppo delle competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche per assicurare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e l’equivalenza formativa di tutti i percorsi del secondo ciclo, nel rispetto dell’identità dell’offerta formativa e degli obiettivi peculiari dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio;
n) strutturazione di percorsi articolati in modo da garantire:
1) l’acquisizione di saperi e competenze di base, che richiedono attività formative sui quattro assi culturali dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale;
2) le competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine del biennio;
3) le competenze tecnico-professionali specifiche comuni sulla base delle competenze tecnico-professionali assunte quale standard minimo a livello nazionale;
4) la realizzazione di attività fisiche e motorie e l’insegnamento della cultura religiosa;
o) realizzazione dei percorsi con il personale docente in possesso di abilitazione all’insegnamento e con esperti in possesso di comprovata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento. La direzione regionale competente verifica, annualmente, che il personale impiegato nelle strutture del sistema educativo regionale di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b), c) e d) sia in possesso dei predetti requisiti;
p) a tutto il personale, docente, amministrativo e ausiliario impegnato nei percorsi di istruzione e formazione professionale, è applicato l’adeguato CCNL;
q) garanzia per gli studenti che in ogni fase del percorso è possibile la realizzazione di passaggi tra il sistema dell’istruzione e quello educativo regionale.

Art. 5
(Percorsi, qualifiche e diplomi)

1. Il sistema educativo regionale è articolato in:
a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di una qualifica professionale di III livello europeo, che costituisce titolo per l’accesso al quarto anno del sistema, ai quali possono accedere gli studenti diplomati della scuola secondaria di primo grado;
b) percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un diploma professionale di IV livello europeo. Tali percorsi saranno programmati nel caso in cui l’indirizzo di studi nei percorsi triennali non consenta di proseguire percorsi formativi coerenti presso gli istituti professionali.
2. L’offerta formativa di cui al comma 1 è strutturata in modo da favorire la realizzazione di percorsi sia graduali, continui e progressivi, sia modulari che personalizzati e di diversa durata e articolazione, in rapporto ai differenti stili di apprendimento e alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie.
3. Le istituzioni formative di cui all’articolo 7, assicurano il diritto al passaggio dai percorsi di istruzione ai percorsi di istruzione e formazione professionale e viceversa, anche mediante specifiche iniziative didattiche e di accompagnamento che prevedono percorsi formativi flessibili comprensivi di attività di sostegno e di riallineamento delle competenze e di ogni altra opportunità conforme alla normativa vigente.
4. Le competenze acquisibili nell’ambito dei percorsi di cui al comma 1 si riferiscono alle qualifiche previste dalla programmazione regionale in coerenza con le figure professionali definite con l’Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e con le previsioni delle linee guida di cui all’articolo 13, comma 1quinquies del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
5. La certificazione delle qualifiche e dei diplomi del sistema educativo regionale avviene, oltreché in coerenza con l’Accordo di cui al comma 4 e con l’Accordo Stato-Regioni del 19 gennaio 2012, riguardante l’integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale dei percorsi di istruzione e formazione professionale, nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), in armonia con gli strumenti di certificazione e formalizzazione delle competenze adottati dalla Regione ed in coerenza con le linee guida statali in materia.
6. Al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa e di sostenere la reversibilità delle scelte degli studenti, la Regione, previa consultazione con i soggetti di cui all’articolo 2, assicura i raccordi previsti dalle linee guida di cui al comma 4.
7. Le qualifiche ed i diplomi del sistema educativo regionale sono rilasciati esclusivamente dagli organismi di formazione professionale e dagli istituti professionali rientranti nel sistema educativo regionale.

Art. 6
(Criteri di certificazione delle competenze)
1. A conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 5 è rilasciata la certificazione delle competenze in conformità ai sistemi europei di descrizione dei titoli e delle qualifiche, ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 4, comma 1 e agli standard minimi definiti nell’Accordo Stato-Regioni del 19 gennaio 2012.
2. La certificazione delle competenze è finalizzata a:
a) garantire la trasparenza delle competenze acquisite anche al fine della prosecuzione degli studi;
b) favorire l’inserimento, la permanenza e il reingresso nel mondo del lavoro, nonché lo sviluppo professionale;
c) assicurare il riconoscimento a livello regionale, statale ed europeo delle competenze acquisite nei diversi contesti formali, informali o non formali.
3. La certificazione delle competenze ha valore di attestato di idoneità o di abilitazione, qualora l’offerta formativa rispetti le specifiche norme per l’accesso e per l’esercizio di un’attività professionale, sulla base della normativa vigente.
4. La certificazione delle competenze, rilasciata a seguito di frequenza, anche parziale, di percorsi del sistema educativo regionale, costituisce credito formativo. Ha valore di credito formativo anche la certificazione delle competenze acquisita in contesti non formali ed informali, nonché nell’ambito di percorsi in alternanza e in apprendistato.
5. La certificazione delle competenze è registrata nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e successive modifiche, spendibile nel percorso individuale di educazione lungo tutto l’arco della vita e nelle transizioni in ambito formativo e di lavoro.

Art. 7
(Soggetti del sistema educativo regionale)

1. Sono soggetti del sistema educativo regionale:
a) le strutture formative facenti capo direttamente alle amministrazioni provinciali;
b) le strutture formative, accreditate o accreditabili, facenti capo direttamente alle amministrazioni comunali e alla Città metropolitana di Roma Capitale;
c) gli enti strumentali delle province e della Città metropolitana di Roma Capitale istituiti ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modifiche;
d) gli organismi con strutture accreditate secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale vigente, con capacità di sviluppare un’offerta formativa in termini di studenti non inferiore ai valori fissati in sede di indirizzi pluriennali di cui all’articolo 8, comma 2, con rapporto regolato convenzionalmente e individuate all’esito di procedure ad evidenza pubblica sulla base dei seguenti requisiti:
1) anni di esperienza maturata in attività analoghe;
2) curricula delle risorse umane impegnate rispetto ai percorsi di istruzione e formazione professionale;
3) progettualità in termini di risposte ad esigenze di personalizzazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettere h) ed i);
4) CCNL applicato ai dipendenti;
e) gli istituti professionali, con un ruolo integrativo e complementare al sistema educativo regionale, in applicazione del regime di sussidiarietà e secondo quanto previsto dalla disciplina statale nonché in base ad un apposito atto della Giunta regionale. Gli istituti professionali si relazionano con i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) e firmano con tali soggetti intese di collaborazione.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) svolgono la loro attività di istruzione e formazione professionale fino all’approvazione della legge regionale di riordino delle funzioni non fondamentali esercitate dalle province, in conformità all’Accordo sancito l’11 settembre 2014, in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 1, comma 91 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni) e successive modifiche.
3. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), indipendentemente dalla loro natura giuridica, assumono la denominazione di istituzioni formative, dotate di autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e di sviluppo ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del d.lgs. 226/2005 e successive modifiche.
4. Le istituzioni formative, in coerenza con gli standard formativi minimi definiti nell’Accordo Stato-Regioni del 19 gennaio 2012, sono tenute ad assicurare la presenza di un sistema di governo che, indipendentemente dai compiti e dalle funzioni facenti capo ai competenti organi, garantisca l’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di:
a) qualità dei processi nell’ambito dei servizi formativi e di orientamento;
b) livelli essenziali delle prestazioni;
c) revisione e certificazione della contabilità;
d) protezione dei dati personali;
e) appalti e contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di beni;
f) tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
g) tracciabilità finanziaria;
h) applicazione del CCNL.
5. La Regione, sulla base dei criteri definiti in sede di piano annuale di cui all’articolo 8, comma 3, assegna a ciascuna istituzione formativa il volume di attività, in termini di studenti per ciascuna annualità per il triennio di riferimento e le relative risorse.
6. I criteri e le modalità di gestione e di rendicontazione delle attività di cui al presente articolo, nonché gli ulteriori requisiti necessari per essere soggetti del sistema educativo regionale, formano oggetto di specifica deliberazione adottata dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti a livello statale.

Art. 8
(Programmazione)

1. Le funzioni e i compiti concernenti la programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale spetta, ai sensi dell’articolo 153, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), alla Regione.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva con cadenza triennale gli indirizzi per la programmazione territoriale del sistema educativo
regionale, con particolare riferimento:
a) all’individuazione degli ambiti territoriali funzionali entro i quali realizzare l’offerta formativa;
b) all’armonizzazione dei parametri dimensionali delle istituzioni formative;
c) all’assegnazione del finanziamento alle istituzioni formative su base capitaria per frequentante correlata al principio dei costi standard, quale costo di erogazione del servizio in condizioni di efficienza;
d) al volume di attività complessivamente svolto da ciascuna istituzione formativa compresa la tipologia dei corsi indicante la qualifica.
3. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, adotta il piano annuale degli interventi del sistema educativo regional, in coerenza con gli indirizzi di cui al comma 2.
4. Il piano di cui al comma 3 individua i servizi e i percorsi essenziali che garantiscono l’offerta formativa e il diritto all’istruzione e alla formazione professionale sull’intero territorio regionale e che comprendono, in ogni caso, sia l’offerta dei percorsi di istruzione e formazione professionale sia i servizi connessi e funzionali, quali le attività di orientamento, le azioni per la lotta alla dispersione scolastica ed al sostegno per studenti in situazioni di particolari difficoltà sociali, nonché per l’educazione civica, l’educazione stradale, musicale ed alla salute.
5. La programmazione del sistema educativo regionale è sottoposta a monitoraggio da parte della Regione in raccordo con i soggetti di cui all’articolo 2.

Art. 9
(Sistema informativo)
1. La Giunta regionale istituisce, nell’ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 20 (Norme per la promozione della costituzione della società regionale per l’informatica) e successive modifiche, settori specifici e interconnessi dedicati all’istruzione e formazione professionale, all’istruzione, compresa l’istruzione universitaria, alla formazione professionale, compresa la formazione superiore e al lavoro.
2. I settori di cui al comma 1 sono finalizzati alla realizzazione delle azioni di:
a) analisi, valutazione e supporto alle decisioni in ordine alla programmazione;
b) supporto alla comunicazione e promozione dell’offerta formativa attraverso la pubblicizzazione della medesima;
c) raggiungimento del successo scolastico e formativo e di contenimento della dispersione scolastica;
d) assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione;
e) gestione, monitoraggio e controllo delle attività relative all’offerta formativa;
f) raccolta e conservazione delle certificazioni e degli accreditamenti;
g) analisi dell’inserimento lavorativo e del mercato del lavoro.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE


Art. 10
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, in conformità all’articolo 7, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo a codice etico, trasparenza e correttezza amministrativa, presenta al Consiglio regionale, con cadenza triennale, una relazione sull’attuazione della presente legge che contiene informazioni sulle attività svolte, i soggetti formativi coinvolti, gli studenti interessati e gli effetti ottenuti rispetto:
a) all’offerta formativa e alle qualifiche conseguite;
b) al proseguimento in percorsi formativi;
c) all’inserimento nel mondo del lavoro;
d) alla creazione delle condizioni per agevolare i passaggi tra sistema dell’istruzione e sistema educativo regionale.
2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti dalla presente legge.  

Art. 11
(Disposizioni finali e transitorie)
1. Il Consiglio regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva gli indirizzi per la programmazione territoriale del sistema educativo regionale.
2. Nelle more dell’adozione dell’atto di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta il piano annuale degli interventi del sistema educativo regional, sulla base degli indirizzi di cui all’articolo 8.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si rinvia alla legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 (Ordinamento della formazione professionale) e successive modifiche ed, in particolare, al Titolo VI.

Art. 12
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede, per ciascuna delle annualità del triennio 2015-2017, a carico delle risorse finanziarie proprie della Regione, valutate in euro 23.672.500,00, iscritte, a valere sulle medesime annualità, nel programma 02 “Formazione professionale” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, nonché mediante le risorse derivanti da assegnazioni statali e comunitarie previste dalla legislazione vigente nell’ambito del programma 02 “Formazione professionale” e del programma 04 “Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”.
2. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge concorrono, altresì, le risorse iscritte nell’ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

Art. 13
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.