Diritto di precedenza ex l. 104/92 in sede di mobilità interprovinciale

Il Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro nuovamente riconosce il diritto di precedenza ex l.  104/92 in sede di mobilità interprovinciale in favore di una docente che assiste il padre disabile grave

(Avv. Sergio Algieri)

Con sentenza 12 luglio 2019, n. 1436 il Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro si è nuovamente pronunciato positivamente sul ricorso proposto – con l’assistenza dell’Avv. Sergio Algieri del foro di Cosenza – da una docente referente unica di genitore con disabilità grave, riconoscendole il diritto alla precedenza ex art. 33 comma V legge 104/1992 in sede di mobilità interprovinciale (di fatto disapplicando le norme pattizie di cui al CCNI della mobilità, ossia art. 13 punto IV ed art. 14, che non riconoscono il diritto di precedenza ex art. 33 legge 104/92 nei trasferimenti interprovinciali, limitandone la operatività nell’ambito della sola mobilità provinciale e delle assegnazioni provvisorie).

Sicché, in accoglimento della domanda proposta (e conformemente all’ormai uniforme orientamento della giurisprudenza di merito  sul punto) è stato riconosciuto ‘il diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento presso la sede disponibile, tra quelle indicate nella domanda di mobilità interprovinciale, con la precedenza di cui all’art. 33 comma 5 legge 104/1992’.