18 ottobre Licei Sportivi nelle 7e Commissioni

La 7a Commissione della Camera, il 18 ottobre, esprime parere favorevole con condizioni sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei (Atto n. 501);
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:

1) venga istituito presso il Ministero dell’istruzione, università e ricerca un apposito gruppo di lavoro, per un quinquennio dall’entrata in vigore del regolamento, avente la funzione di armonizzare e monitorare sul territorio nazionale l’assetto organizzativo-didattico-disciplinare dei nuovi licei ad indirizzo sportivo, tenendo presente le scuole con esperienze già maturate in campo didattico-sportivo, con particolare riferimento agli studenti che già frequentano indirizzi a carattere sportivo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 275/99 sull’autonomia scolastica, le professionalità già formate e l’impiantistica sportiva specifica di ogni istituto, nonché la cultura sportiva propria di ogni territorio;
2) si faccia riferimento, con riguardo alla fonte del potere regolamentare che viene esercitato, all’articolo 64, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008;
3) all’articolo 3, comma 5, si aggiungano, dopo le parole: «nel rispetto della programmazione regionale dell’offerta formativa», le seguenti: «la valutazione effettuata dall’ufficio scolastico regionale»;
4) all’articolo 4, comma 1, lettera b), si aggiunga il seguente periodo: «Le convenzioni stipulate tra le scuole paritarie e il CONI e CIP devono essere conformi alle eventuali convenzioni stipulate tra ufficio regionale scolastico e gli stessi organismi sportivi.»;
5) all’articolo 4, comma 1, lettera c), si espliciti che anche le province, i comuni e le città metropolitane siano aggiunti agli enti che possono stipulare con le scuole le convenzioni di cui alla presente disposizione;
6) si tenga conto, nel regolamento che disciplinerà le classi di concorso, che gli insegnamenti di «scienze motorie sportive», «discipline sportive» e «diritto ed economia dello sport» saranno assegnati alle classi di concorso già esistenti;
7) all’articolo 1, comma 3, si sostituisca la parola «adeguate» con la seguente: «adeguati»;
8) si provveda a monitorare il crescente ricorso al sostegno, attualmente spesso finalizzato ad ottenere un maggior numero di insegnanti, prevedendo eventuali correttivi;
9) si sostituisca in tutto il regolamento il termine «disabili» con l’espressione «alunni disabili e con bisogni educativi speciali»;
10) si consideri prioritario il sostegno al singolo alunno disabile, valutando di svolgere una riflessione sulla legge n. 517 del 1977, anche alla luce dei trentacinque anni di applicazione dalla sua entrata in vigore;
11) si aumenti la pratica sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado, con il considerare un impegno più vasto rispetto all’azione avviata dall’atto in esame, al fine di incrementare l’attività e la cultura sportiva nelle scuole.

Il 16 ottobre la 7a Commissione del Senato esprime parere favorevole con condizioni e osservazioni sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei

La Commissione, esaminato, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica  in titolo,
tenuto conto che:
–                   il decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, recante la riforma dei licei, prevedeva che alla riorganizzazione di alcuni percorsi formativi particolari, fra cui le sezioni ad indirizzo sportivo, si provvedesse con distinto regolamento, il quale colma perciò il vuoto normativo finora registrato;
-le nuove sezioni non rappresentano dei licei aggiuntivi rispetto ai sei già previsti dalla normativa (artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane), ma si inseriscono strutturalmente nel percorso del liceo scientifico – in quanto afferenti all’ambito matematico e delle scienze naturali nonché del diritto ed economia (articolo 2, comma 1) – di cui pertanto costituiscono un’articolazione (come già accade per l’opzione Scienze applicate);
-rispetto al liceo scientifico queste sezioni si caratterizzano per il potenziamento dell’insegnamento di Scienze motorie e sportive e per l’introduzione di nuove materie come Diritto ed economia dello sport e Discipline sportive. In quest’ultima, in particolare, si approfondiscono teoria e pratica di molti sport, la cui scelta sarà rimessa all’istituzione scolastica, in base alle richieste delle famiglie e alle esigenze del territorio;
-affinché il monte ore annuali resti immutato, pari a 27 ore settimanali nel primo biennio e 30 ore settimanali nel secondo biennio e nell’ultimo anno, si prevede la soppressione dell’insegnamento di Disegno e storia dell’arte, nonché del Latino, e si riduce di un’ora a settimana l’insegnamento di Filosofia;
preso atto che la diminuzione di ore relative all’insegnamento del latino e della storia dell’arte non determinerà alcun esubero per i docenti di tali classi di concorso, i quali saranno facilmente riassorbiti negli altri licei;
valutato favorevolmente che le nuove discipline introdotte saranno rimesse a docenti di classi di concorso già esistenti o da istituire, posto che gli insegnamenti obbligatori non saranno comunque svolti da personale esterno;
considerato che i destinatari di tale innovazione saranno tutti gli studenti, anche disabili, e non solo quelli che già svolgono attività sportiva a livello agonistico;
ritenuto essenziale che l’avvio delle nuove sezioni avvenga nei tempi congrui per definire l’organico di diritto dell’anno di riferimento;
considerato che l’accesso a tali nuove sezioni è aperto agli studenti disabili al pari di ogni altro ordine e grado di scuola;
condivisa l’importanza di diffondere in età scolare i valori positivi dello sport, il cui esercizio può contribuire in maniera determinante ad una migliore qualità della vita fino a tarda età, con ricadute positive anche in termini economici sul Servizio sanitario nazionale;
osservato comunque che, per corrispondere alla domanda di incrementare l’attività sportiva a scuola proveniente dalla società civile, nonché per combattere patologie che hanno effetti sempre più negativi sulla salute come l’obesità, è necessario aumentare la pratica sportiva in tutti gli ordini e gradi di scuola, con un impegno assai più vasto rispetto all’azione avviata dall’atto in titolo, che pure costituisce un arricchimento dell’offerta formativa,
condivisi i pareri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata,
esprime parere favorevole con la seguente condizione:
a)      in considerazione della estrema specificità della materia, che rischia di snaturare il percorso formativo liceale, si ritiene necessario sopprimere dal piano di studi l’insegnamento di “Diritto ed economia dello sport”. Quanto alle tre ore settimanali così recuperate, si suggerisce di restituire a “Filosofia” quella che le era stata sottratta, onde rafforzare l’apprendimento logico-argomentativo dei ragazzi, e di utilizzare le altre due per potenziare la materia caratterizzante “Discipline sportive”, oppure per reintrodurre “Disegno e storia dell’arte”.
La Commissione formula altresì le seguenti osservazioni:
1.                  circa la collocazione di dette sezioni all’interno del liceo scientifico, onde evitare una eventuale discordanza con il profilo di uscita tipico dei licei,  si suggerisce un attento monitoraggio, in itinere  e finale;
2.                  in base al decreto, il numero di sezioni che saranno attivate corrisponderà in prima applicazione ad un totale di circa 100, da distribuire in ciascuna Regione secondo il numero delle sue attuali province. Sulla questione si invita peraltro l’Esecutivo a valutare la possibilità che, a condizione di invarianza della spesa, garantita la qualità della didattica e tenuto conto dei risultati dell’attività di monitoraggio, sia rimessa alla programmazione regionale l’istituzione di ulteriori sezioni ad indirizzo sportivo, anche oltre il predetto limite di 100. Si ravvisa infatti un grosso limite, rispetto alle attese delle famiglie, nell’esiguo numero di sezioni attivabili, tale da creare false aspettative tra le famiglie e da non colmare il divario tra la scuola e il mondo dello sport;
3.                  tenuto conto della possibilità che a tali sezioni si iscrivano giovani che praticano sport a livello agonistico e che pertanto sono costretti ad assenze concentrate nei periodi di gara, si reputa necessario assicurare tutte le forme di flessibilità consentite dalla normativa sull’autonomia scolastica. Si invita inoltre l’Esecutivo a valutare in futuro una maggiore caratterizzazione in questo senso, a parità di qualità didattica;
4.                  in ordine alle misure operative, si ritiene opportuno specificare che anche le convenzioni stipulate dai gestori delle scuole paritarie con il CONI e il Comitato italiano paralimpico (CIP) siano sottoposte al rispetto delle linee programmatiche concordate tra Ministero, CONI e CIP per le scuole statali;
5.                  relativamente alle verifiche periodiche dell’efficacia del nuovo indirizzo si suggerisce di inserire una cadenza fissa, almeno biennale, e una a fine quinquennio, nonché il monitoraggio dell’adeguatezza degli impianti e delle attrezzature sportive. Si invita altresì a chiarire quale sarà l’organo ministeriale deputato a svolgere quest’attività di valutazione;
6.                  si invita a valutare la possibilità che anche le province e i comuni siano aggiunti agli enti che possono stipulare con le scuole le convenzioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), per dare il proprio apporto alla realizzazione di specifici obiettivi legati alla formazione e all’attività sportiva, nonché  fra gli enti che possono stipulare le convenzioni di cui al medesimo articolo 4, comma 1, lettera a).

Nelle 7e Commissioni di Senato e Camera, il 9 e 10 ottobre, prosegue l’esame dello Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei

Il 3 ottobre la 7a Commissione della Camera esamina lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei

(7a Camera, 3.10.12) Manuela DI CENTA (PdL), relatore, ricorda, innanzitutto, l’iter che ha portato all’emanazione del provvedimento in esame, frutto di un lavoro di elaborazione normativa che ha tenuto in considerazione anche le esperienze già esistenti in materia. Osserva, quindi, che lo schema di regolamento in esame, deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri l’8 settembre 2011, disciplina l’organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, disponendone l’incardinamento nel liceo scientifico. Esso si compone di sette articoli e un allegato, che ne forma parte integrante e definisce il piano degli studi, le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi di apprendimento, i risultati di apprendimento. In base all’articolo 7, le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale. Lo schema attua, pertanto, parte della previsione recata dall’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, con il quale si è proceduto alla revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei. L’articolo 1 individua l’oggetto del regolamento, in particolare esplicitando, come ante accennato, che la sezione ad indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo scientifico. Dunque, la sezione in questione si affianca all’opzione «scienze applicate», già attivabile nei licei scientifici ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010. Inoltre, l’articolo 1 dispone che le istituzioni scolastiche che richiedono l’attivazione della sezione devono disporre di impianti e attrezzature ginnico-sportive adeguati. Segnala che all’articolo 1, comma 3, è opportuno sostituire la parola «adeguate» con «adeguati», in modo da riferirla anche agli impianti.
Osserva che l’articolo 2 esplicita le finalità della sezione ad indirizzo sportivo: essa è volta all’approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una o più discipline sportive (scelte – in base a quanto indicato nella relazione illustrativa – dalla scuola, che a tal fine deve tener conto delle richieste degli studenti e delle esigenze del territorio), all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali, nonché dell’economia e del diritto. Il percorso guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni fra le diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza di linguaggi, tecniche e metodologie relative. Con riferimento all’accesso al percorso, l’articolo 2 dispone che le istituzioni scolastiche assicurano, anche attraverso le attività di orientamento, pari opportunità a tutti gli studenti, compresi quelli che si trovano in condizioni di criticità formativa e di disabilità, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, la relazione illustrativa specifica che non sono previste prove selettive di accesso, poiché la sezione non è finalizzata alla formazione scolastica di giovani che praticano sport a livello agonistico – i quali, ovviamente, possono comunque frequentarla – ma si rivolge agli studenti particolarmente interessati ai valori propri della cultura sportiva, inclusi i disabili. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) ha evidenziato nel suo parere che il Comitato Orizzontale relativo alla Scuola Secondaria Superiore (COSSS) ha proposto, con riferimento all’inserimento degli studenti in condizione di disabilità, la cancellazione del riferimento ai limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, ritenendo tale previsione in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2010, in materia di diritto fondamentale dei disabili all’istruzione. Con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del percorso, l’articolo 2 fa riferimento a quello di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, integrato con i risultati di apprendimento specificamente previsti per la sezione ad indirizzo sportivo e riportati – come già accennato –, insieme con il piano degli studi e gli obiettivi specifici di apprendimento, nell’allegato A dello schema. Da quanto si evince dall’Allegato A, rispetto al piano degli studi del Liceo scientifico, il piano degli studi della sezione ad indirizzo sportivo non prevede l’insegnamento di Lingua e cultura latina – come per l’opzione Scienze applicate – e l’insegnamento di Disegno e storia dell’arte, e vede ridursi (negli anni dal terzo al quinto) l’insegnamento di Filosofia di 33 ore annue, corrispondenti ad 1 ora media settimanale. Il monte orario annuale della sezione, tuttavia, è identico a quello del liceo scientifico, in quanto risultano potenziati di 33 ore annue gli insegnamenti di Scienze motorie e sportive, negli anni dal primo al quinto, e di Scienze naturali nel primo biennio e sono introdotti gli insegnamenti di Discipline sportive (99 ore annue, corrispondenti a 3 ore medie settimanali, nel primo biennio; 66 ore annue, pari a 2 ore medie settimanali, negli anni dal terzo al quinto) e di Diritto ed economia dello sport (99 ore annue, corrispondenti a 3 settimanali, negli anni dal terzo al quinto). L’articolo 3 reca vari contenuti. Innanzitutto, dispone che la sezione ad indirizzo sportivo adotta le forme di flessibilità organizzativa e didattica previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, anche al fine di adeguare il percorso formativo agli specifici bisogni degli studenti, inclusi i disabili (comma 1). Al riguardo, la relazione tecnica evidenzia che l’esigenza di dare rilievo alla flessibilità didattica e organizzativa deriva dal fatto che la sezione ad indirizzo sportivo sarà frequentata anche da studenti impegnati in attività agonistiche che comportano assenze concentrate in uno o più periodi dell’anno scolastico. Con riferimento alla quota dei piani di studio rimessa all’istituzione scolastica, l’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, prevede che la stessa non può essere superiore al 20 per cento del monte ore complessivo nel primo biennio e nel quinto anno, e al 30 per cento nel secondo biennio, fermo restando che l’orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell’arco dei cinque anni e che non possono essere soppresse le discipline previste nell’ultimo anno di corso. L’orario annuale degli insegnamenti obbligatori, come già accennato, è quello previsto, in generale, per il liceo scientifico: 27 ore medie settimanali nel primo biennio (per un totale annuo di 891 ore) e 30 ore medie settimanali nel secondo biennio e nel quinto anno (per un totale annuo di 990 ore) (comma 2). Riprendendo quanto previsto, in linea generale, dall’articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, si dispone, inoltre (commi 3 e 4), che, al superamento dell’esame di Stato conclusivo del percorso, è rilasciato il diploma di liceo scientifico con l’indicazione di «sezione ad indirizzo sportivo». Il diploma – che è integrato dalla certificazione delle competenze acquisite dallo studente – consente l’accesso all’università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori (ITS) e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall’ordinamento giuridico. Segnala che all’articolo 3, comma 4, poiché vengono richiamati i capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, le parole «ai percorsi di istruzione tecnica superiore» devono essere precedute dalle parole «agli istituti tecnici superiori e». Al comma 5, invita ad approfondire l’utilizzo del verbo «evitare». I commi 5 e 6 riguardano il numero di sezioni ad indirizzo sportivo attivabili. In prima applicazione, nel rispetto della programmazione regionale di cui all’articolo 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998, in ogni regione non possono essere costituite sezioni in numero superiore a quello delle relative province. Resta in ogni caso fermo il conseguimento, a regime, dei risparmi previsti dall’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, evitando che l’attivazione delle sezioni possa determinare esuberi di personale in una o più classi di concorso. La relazione tecnica prevede che, in prima applicazione, saranno istituite circa 100 sezioni, mentre la relazione illustrativa evidenzia che, poiché le esperienze finora realizzate dalle scuole nel campo dell’indirizzo sportivo non sono state regolate da provvedimenti autorizzatori, non si prevede la confluenza di percorsi sperimentali nella sezione ad indirizzo sportivo. L’AIR specifica che le scuole interessate presentano la richiesta di attivazione del percorso alla regione e all’Ufficio scolastico regionale (USR) competenti. Se la regione, in base all’articolo 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998, inserisce il percorso nel piano regionale della rete scolastica, l’USR decreta l’istituzione del percorso, dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni di fattibilità, sotto il profilo delle strutture e della formazione degli organici. Il CNPI ha osservato che, al fine di garantire pari opportunità di distribuzione dell’offerta formativa su tutto il territorio regionale, la previsione dovrebbe essere modificata prevedendo che le sezioni ad indirizzo sportivo sono assegnate in ogni regione in modo da assicurare prioritariamente il numero di una per ogni provincia. Con riferimento alla situazione a regime, si dispone che eventuali sezioni aggiuntive possono essere istituite qualora l’organico annualmente assegnato lo consenta e sempre che in tal modo non si determinino esuberi di personale. Al riguardo, la relazione tecnica evidenzia che la «sostituzione» delle ore settimanali di «latino» con le ore di «discipline sportive», e delle ore di «disegno e storia dell’arte» con le ore di «diritto ed economia dello sport» non creerà esuberi degli insegnanti di latino e di disegno e storia dell’arte, che potranno trovare collocazione nell’ambito degli altri licei, nei quali le iscrizioni aumentano di circa il 3 per cento ogni anno. Al contempo, l’introduzione di «diritto ed economia dello sport» consente di alleviare la situazione di esubero della classe di concorso 19/A – Discipline giuridiche ed economiche. Ricorda che sull’argomento il parere del CNPI ha richiamato la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica del MIUR, prot. 7820 del 21 novembre 2011, emanata in risposta ad un quesito formulato dal medesimo Consiglio, nella quale si precisa che gli insegnamenti «diritto ed economia dello sport» e «discipline sportive» saranno tutti rimessi a docenti e riferiti a classi di concorso già istituite (che confluiranno nelle nuove) o da istituire, escludendo, dunque, l’affidamento di insegnamenti obbligatori a tecnici ed esperti esterni. Conseguentemente, il CNPI ha proposto – oltre all’affidamento dell’insegnamento di «diritto ed economia dello sport» alla classe 19/A, già previsto dalla relazione tecnica –, l’affidamento dell’insegnamento di «discipline sportive» alla classe di concorso 29/A – Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione II grado.
Ricorda, quindi, che l’articolo 4 prevede la realizzazione di accordi e collaborazioni con soggetti qualificati – senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalità istituzionali delle sezioni ad ordinamento sportivo. Segnala che all’articolo 4, comma 1, lettera a), occorre indicare per esteso la denominazione dei due Comitati (con la sigla fra parentesi) la prima volta che essi si citano; nelle successive citazioni, è sufficiente utilizzare la sola sigla. In particolare, si prevede la stipula di convenzioni con i comitati regionali del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) in materia di rapporti tra le istituzioni scolastiche interessate e i soggetti associati ai due Comitati o da essi riconosciuti (quali, ad esempio, federazioni e società sportive): nel caso delle scuole statali, le convenzioni sono stipulate dai competenti USR, sulla base di linee programmatiche concordate tra MIUR, CONI e CIP, nel caso delle scuole paritarie sono stipulate dai gestori. Al riguardo, il Consiglio di Stato, nel parere reso il 17 aprile 2012, ha suggerito di prevedere che anche le scuole paritarie facciano riferimento, nella stipula delle convenzioni, alle linee programmatiche definite a livello nazionale. Inoltre, tutte le istituzioni scolastiche interessate, statali e paritarie, singole o collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private e con altri soggetti operanti sul territorio che intendono collaborare per la realizzazione di specifici obiettivi legati alla formazione e all’attività sportiva. Al riguardo, la premessa del parere della Conferenza unificata, reso il 27 ottobre 2011, evidenzia che l’UPI, anche a nome dell’ANCI, aveva chiesto l’inserimento delle province tra i soggetti con i quali gli USR possono stipulare convenzioni e l’inserimento delle province e dei comuni fra i soggetti con i quali le scuole possono stipulare direttamente convenzioni. Evidenzia, inoltre, che con nota n. 3971 del 21 ottobre 2011 (non allegata allo schema trasmesso alle Camere) il MIUR ha trasmesso una nuova formulazione dell’articolo 4, che recepisce tali richieste. Conclusivamente, la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto come riformulato. Al riguardo, evidenzia che il testo trasmesso alle Camere non contiene, all’articolo 4, comma 1, lettera a), alcun riferimento alle province (mentre, nella lettera c), l’utilizzo dell’espressione «istituzioni» può includere sia le province che i comuni). L’articolo 5 riprende i contenuti dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, salvaguardando l’autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e prevedendo che le disposizioni del regolamento si applicano anche alle scuole con insegnamento in lingua slovena, fatti salvi gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole e fermo restando il limite massimo di ore annuali – identico a quello stabilito per il liceo scientifico dal decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010 – fissato in 1188 ore. L’articolo 6 dispone che il MIUR verifica periodicamente l’efficacia dell’attività delle sezioni ad indirizzo sportivo, anche in collegamento con le iniziative del sistema nazionale di valutazione di cui all’articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito in legge n. 10 del 2011. Sull’argomento, il Consiglio di Stato ha suggerito di specificare l’organo ministeriale che procederà alla verifica periodica, la quale dovrebbe riguardare anche l’adeguatezza degli impianti e delle attrezzature sportive. Il CNPI, invece, ha suggerito che le verifiche vengano effettuate al termine di ogni biennio e a fine quinquennio. Segnala che all’articolo 6, comma 1, il riferimento all’articolo 2, co. 4-septiesdecies, del decreto-legge 225/2010 non sembra pertinente, in quanto riguarda la proroga del commissario di un organo che è ormai soppresso e che, dunque, non sarà parte del nuovo sistema nazionale di valutazione. L’articolo 7 contiene, oltre alla decorrenza dell’applicazione delle nuove disposizioni la clausola di neutralità finanziaria e ribadisce che restano fermi gli obiettivi di cui all’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008. Segnala che all’articolo 7, comma 1, le parole «alla data della sua pubblicazione» dovrebbero essere precedute dalle seguenti: «a quello in corso». Ricorda, poi, che l’articolo 64 citato ha previsto l’adozione di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, al fine di conferire al sistema scolastico maggiore efficacia ed efficienza. Gli interventi sono incentrati su tre linee direttrici: ridefinizione degli ordinamenti scolastici; revisione delle dotazioni organiche dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA); dimensionamento della rete scolastica. Ai sensi dell’articolo 64 citato, il piano ha costituito il presupposto per l’emanazione di regolamenti di delegificazione. Dalle misure previste devono derivare risparmi lordi non inferiori, dal 2012, a 3.188 milioni di euro. Dispone, inoltre, che il regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Al riguardo, osserva che trattasi di previsione non necessaria, poiché corrisponde alla regola generale. La fonte normativa primaria che ha autorizzato la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola, attraverso regolamenti di delegificazione, è l’articolo 64, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008. Nel caso specifico il decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010 – con il quale, in attuazione di tale previsione, si è proceduto alla revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei – ha rinviato a successivo decreto del Presidente della Repubblica la riorganizzazione, fra gli altri, dei percorsi delle sezioni ad indirizzo sportivo. Rileva che appare, pertanto, necessario citare esplicitamente l’articolo 64, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008 sia nel titolo che nella premessa dello schema di regolamento, in quanto esso costituisce la disposizione legislativa di autorizzazione all’esercizio della potestà regolamentare.
Invita, quindi, i colleghi della Commissione a prendere parte attiva al dibattito sul provvedimento in esame, eventualmente proponendo rilievi e modifiche che potranno migliorarne il testo.

Il 19 e 25 settembre la 7a Commissione del Senato esamina lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei

(7a Senato, 19.9.12) Riferisce alla Commissione il relatore BARELLI (PdL), il quale rammenta anzitutto che il decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, recante la riforma dei licei, prevedeva che alla riorganizzazione di alcuni percorsi formativi particolari, fra cui le sezioni ad indirizzo sportivo, si provvedesse con distinto regolamento restando tuttavia in quell’ambito. Le esperienze finora attuate – avvalendosi delle opportunità assicurate dall’autonomia scolastica – in percorsi non liceali non possono quindi avere seguito né confluire nei nuovi percorsi disciplinati dal provvedimento in esame. L’atto in esame colma dunque un vuoto normativo, censurato anche dal Consiglio di Stato, corrispondendo nel contempo alla forte domanda di rafforzare il ruolo dello sport nella scuola che proviene dalla società civile.
La relazione introduttiva, prosegue il relatore, precisa che le nuove sezioni non rappresentano dei licei aggiuntivi rispetto ai sei già previsti dalla normativa (artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane), ma si inseriscono strutturalmente nel percorso del liceo scientifico – in quanto afferenti all’ambito matematico e delle scienze naturali nonché del diritto ed economia (articolo 2, comma 1) – di cui pertanto costituiscono un’articolazione (come già accade per l’opzione Scienze applicate).
Rispetto al liceo scientifico queste sezioni si caratterizzano per il potenziamento dell’insegnamento di Scienze motorie e sportive e per l’introduzione di nuove materie come Diritto ed economia dello sport e Discipline sportive. In quest’ultima, in particolare, si approfondiscono teoria e pratica di molti sport, la cui scelta sarà rimessa all’istituzione scolastica, in base alle richieste delle famiglie e alle esigenze del territorio. Affinché il monte ore annuali resti immutato, pari a 27 ore settimanali nel primo biennio e 30 ore settimanali nel secondo biennio e nell’ultimo anno, si prevede peraltro la soppressione dell’insegnamento di Disegno e storia dell’arte, nonché del Latino, e si riduce di un’ora a settimana l’insegnamento di Filosofia.
In questo modo, è escluso qualunque aggravio di spesa a carico della finanza pubblica. Né la diminuzione di ore relative all’insegnamento del latino e della storia dell’arte determinerà alcun esubero per i docenti di tali classi di concorso. La relazione tecnica assicura infatti che gli insegnanti coinvolti (appena 17 per latino e non quantificati per storia dell’arte) saranno facilmente riassorbiti negli altri licei, in cui si verifica un costante aumento delle iscrizioni (tale da aver comportato ad esempio un incremento di ben 53 posti per latino nell’anno scolastico 2011-2012). Analogamente, l’introduzione di Diritto ed economia dello sport consentirà di alleviare la situazione di esubero che invece caratterizza attualmente la classe di concorso 19/A, penalizzata dal riordino dei licei. E’ peraltro attribuito al direttore scolastico regionale il compito di vigilare affinché l’attivazione delle nuove sezioni non determini alcun esubero.
Sulla collocazione di dette sezioni all’interno del liceo scientifico è intervenuto espressamente il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), che – fermo restando il rispetto per la scelta operata dal DPR n. 89 del 2010 – ha comunque ritenuto deboli le motivazioni addotte. Nello specifico, il CNPI ha ravvisato delle competenze più orientate sul piano professionale che su quello dell’apprendimento delle culture umanistica e scientifica, al punto da sottolineare una discordanza con il profilo di uscita tipico dei licei. Ha suggerito perciò un attento monitoraggio, in itinere  e finale.
Rispetto alle nuove discipline introdotte, a fronte di un quesito del CNPI circa la loro riconducibilità a classi di concorso esistenti o da istituire, il Ministero ha chiarito che esse saranno rimesse a docenti di classi di concorso già esistenti o da istituire, posto che gli insegnamenti obbligatori non saranno comunque svolti da personale esterno.
In base al decreto, il numero di sezioni che saranno attivate corrisponderà in prima applicazione a quello delle province di ciascuna Regione (articolo 3, comma 5), per un totale di circa 100. Sulla questione il CNPI ha eccepito il rischio di disuguaglianze, suggerendo al Dicastero una formulazione diversa, secondo la quale le sezioni avrebbero dovuto essere assegnate in modo “da assicurare prioritariamente il numero di una per ogni provincia”. Sul punto però il Governo non ha finora manifestato disponibilità ad apportare modifiche. In proposito il relatore invita peraltro l’Esecutivo a valutare la possibilità che, a condizione di invarianza della spesa e garantita la qualità della didattica, sia rimessa all’autonomia scolastica l’istituzione di ulteriori sezioni ad indirizzo sportivo, anche oltre il predetto limite di 100.
Quanto ai destinatari di tale innovazione, il provvedimento stabilisce che siano tutti gli studenti, anche disabili, e non solo quelli che già svolgono attività sportiva a livello agonistico. A questo riguardo, il CNPI ha sottolineato l’importanza che il diritto all’istruzione dei disabili sia garantito come diritto fondamentale, senza limiti al numero dei posti dei docenti di sostegno. Ha chiesto perciò che fosse espunta la clausola “nei limiti delle risorse finanziarie disponibili”. Anche a questo riguardo, tuttavia, il Governo non ha finora dimostrato disponibilità ad apportare correzioni. Non è peraltro escluso, ovviamente, che a tali sezioni si iscrivano giovani che praticano sport a livello agonistico e che pertanto sono costretti ad assenze concentrate nei periodi di gara. Sono perciò raccomandate tutte le forme di flessibilità consentite dalla normativa sull’autonomia scolastica. Il relatore invita peraltro a valutare in futuro una maggiore caratterizzazione in questo senso, a parità di qualità didattica.
Proseguendo nell’illustrazione dell’articolato, egli rileva poi che, in ordine alle misure operative (articolo 4), lo schema di regolamento dispone che, per le scuole statali, siano stipulate convenzioni tra gli Uffici scolastici regionali e il CONI e il Comitato italiano paralimpico (CIP), sulla base di linee programmatiche concordate tra Ministero, CONI e CIP. Le convenzioni che saranno stipulate dai gestori delle scuole paritarie non sono invece soggette al rispetto delle linee programmatiche. Il Consiglio di Stato ha perciò invitato a esplicitare tale indicazione anche per i gestori di queste scuole.
Relativamente alle verifiche periodiche dell’efficacia del nuovo indirizzo (articolo 6) il CNPI – ritenendo troppo generica la dizione – ha proposto una cadenza fissa, almeno biennale, e una a fine quinquennio, mentre il Consiglio di Stato ha suggerito di monitorare anche l’adeguatezza degli impianti e delle attrezzature sportive. Sempre il Consiglio di Stato ha invitato a chiarire quale sarà l’organo ministeriale deputato a svolgere quest’attività di valutazione.
Sullo schema di regolamento si è espressa infine anche la Conferenza unificata, chiedendo che le province e i comuni fossero aggiunti agli enti che possono stipulare con le scuole le convenzioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), per dare il proprio apporto alla realizzazione di specifici obiettivi legati alla formazione e all’attività sportiva. Essa ha altresì chiesto che le province fossero inserite fra gli enti che possono stipulare le convenzioni di cui al medesimo articolo 4, comma 1, lettera a). Il Ministero sembrerebbe aver fornito assicurazioni in questo senso, ma sarebbe utile che confermasse i suoi intendimenti anche in questa sede, atteso che non è disponibile un testo che recepisca tutte le correzioni che il Governo è intenzionato ad apportare.
Circa l’entrata in vigore del provvedimento, esso sarà applicato a partire dall’anno scolastico successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Al riguardo, come rilevato anche dal CNPI, il relatore si augura che l’avvio delle nuove sezioni avvenga nei tempi congrui per definire l’organico di diritto dell’anno di riferimento.

Il senatore RUSCONI (PD) chiede chiarimenti circa il rispetto del contingente numerico previsto dal provvedimento con riferimento alle scuole paritarie.

Il sottosegretario Elena UGOLINI precisa anzitutto che le scuole paritarie devono chiedere l’autorizzazione all’Ufficio scolastico regionale per l’avvio della loro attività in quanto devono dimostrare il rispetto di determinati requisiti previsti dalla legge. Esse tuttavia non rientrano nella programmazione regionale. L’istituzione di sezioni ad indirizzo sportivo presso le scuole paritari e non rientra pertanto nel numero massimo fissato dal regolamento, che è quindi da intendersi riferito alle sole scuole statali.
Puntualizza altresì che il numero delle sezioni ad indirizzo sportivo può essere distribuito all’interno di ogni regione secondo criteri di flessibilità, in rapporto alle esigenze del territorio, specialmente alla luce della prevista soppressione di alcune province.
Tiene infine a sottolineare che l’iniziativa in esame andrà valutata, considerato che il percorso di uscita prevede l’acquisizione della maturità scientifica. Rammenta inoltre che anche l’opzione Scienze applicate, che si avvia al terzo anno di sperimentazione, non prevede lo studio del latino e sarà sottoposta parimenti ad un monitoraggio.

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