Distribuiti alle Regioni 103 milioni di euro per i libri di testo gratuiti

da Il Sole 24 Ore

di Amedeo Di Filippo

Col decreto direttoriale 901 del 12 giugno il Miur ha impegnato in favore delle Regioni i 103 milioni di euro previsti dal Dl 95/2012 per fornire i libri di testo gratuiti agli studenti meno abbienti.

I riferimenti
L’articolo 27 della legge 448/1998 ha conferito ai Comuni l’obbligo di provvedere a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l’obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti.

La legge 296/2006 ha esteso la gratuità parziale dei libri di testo agli studenti del primo e del secondo anno dell’istruzione secondaria superiore. Le disposizioni di attuazione sono state approvate col Dpr 320/1999. Compete alle Regioni l’onere di disciplinare le modalità di ripartizione ai comuni dei finanziamenti.

L’articolo 23, comma 5, del Dl 95/2012 ha rifinanziato la misura con 103 milioni di euro a decorrere dal 2013. Il comma 258 della legge 208/2015 ha inoltre istituito presso il Miur un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato a concorrere alle spese sostenute e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura per l’acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d’istruzione scolastica fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione scolastica.

Il decreto
Col decreto direttoriale 901 dello scorso 12 giugno, pubblicato sul sito del Miur che provvede ad impegnare in favore delle Regioni la somma dell’esercizio finanziario 2019 per la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori, per l’anno scolastico 2019/2020.

Al decreto sono allegate tre tabelle:
– la prima (A/1) mostra il piano di riparto dei fondi relativi agli alunni che adempiono all’obbligo scolastico secondo la distribuzione degli alunni meno abbienti stimata dall’Istat sulla base della percentuale delle famiglie con reddito disponibile netto (inclusi i fitti figurativi) inferiore a 15.493,71 euro per Regione;
– la seconda (A/2) contiene il piano di riparto dei fondi relativi agli alunni della scuola secondaria superiore secondo la distribuzione degli alunni meno abbienti stimata sulla base della percentuale delle famiglie con lo stesso reddito disponibile di cui sopra;
– la terza è data dalla confluenza, per regione, delle cifre indicate nelle precedenti tabelle, per un totale di 103 milioni di euro finanziati dalla legge del 2012.

Il ruolo delle Regioni
Le singole Regioni devono ora provvedere, con deliberazione di giunta, ad approvare i criteri per la concessione dei contributi per l’acquisto dei libri di testo, individuando nel Comune di residenza degli aventi diritto l’ente titolare dell’erogazione dei benefici. Comune che viene altresì incaricato di accogliere le domande prodotte dai propri residenti, sia per gli alunni frequentanti scuole ricadenti sullo stesso territorio comunale e in Comuni vicini, sia per quelli frequentanti scuole fuori regione.

I singoli Comuni valutano l’ammissibilità delle domande, in base ai requisiti previsti dalla legge, con verifica, per i casi di frequenza extra-regionale, della non sovrapposizione del beneficio. Ai fini dell’acquisizione delle domande può eventualmente avvalersi della collaborazione delle scuole.

La misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della dotazione dei testi della classe frequentata, così come previsto da specifica nota del Miur. L’erogazione dei contributi ai beneficiari è subordinata alla presentazione della documentazione a supporto della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo. Le somme assegnate e non utilizzate in genere rimangono ai comuni per essere riutilizzate per lo stesso beneficio nell’anno successivo, previa verifica delle eventuali economie da parte della Regione.