Ma per la Consulta tutto ok dopo la Buona scuola

da ItaliaOggi

Carlo Forte

Nel 2016 la Corte costituzionale si era espressa dichiarando l’incostituzionalità della legge 124/99 nella parte in cui consentiva la reiterazione delle supplenze annuali senza limite e senza prevedere tempi certi per i concorsi. Ma aveva anche chiarito che la legge 107/2015 aveva aggiunto quello che mancava, affinché la legge 124/99 potesse continuare a dispiegare effetti in modalità compatibile con la Costituzione. La Consulta aveva spiegato tutto nella sentenza 187 depositata il 20 luglio 2016: gli elementi di incostituzionalità dell’articolo 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 sono stati sanati dal legislatore. Perché la legge 107/2015 ha previsto per i docenti una stabilizzazione di massa attraverso il piano straordinario di assunzioni,. Mentre per gli Ata ha previsto un risarcimento per equivalente. In più, per i docenti, il piano assunzionale della 107 prevedeva due velocità. Un primo step, con il quale sono stati immessi in ruolo tutti i docenti delle fasi B e C. E un’ulteriore fase, pluriennale, nella quale avrebbero dovuto essere immessi in ruolo i 18mila docenti rimasti nelle graduatorie a esaurimento, mediante veri e propri automatismi, in alternativa alla procedura ordinaria del concorso a cattedra. In buona sostanza, dunque, secondo la Corte costituzionale, non sussistevano i termini per azioni legali da parte dei precari ultratriennalisti. Perché il legislatore aveva già ampiamente provveduto a sanare la questione. Addirittura prevedendo il risarcimento in forma specifica. E cioè la stabilizzazione, sebbene in due fasi. Per gli Ata, invece, la legge prevedeva espressamente il risarcimento per equivalente. Fin qui il pregresso.

La legge 107/2015, peraltro, aveva previsto anche una soluzione definitiva per evitare di superare il cumulo dei 36 mesi che determina l’insorgenza dell’infrazione. Una soluzione che era stata ritenuta dalla Consulta conforme al diritto comunitario e, per l’effetto, compatibile con l’articolo 117 della Costituzione, che prevede l’inserimento « a pettine» in Costituzione delle norme comunitarie (cosiddette norme interposte). La soluzione consisteva divieto di superare i 36 mesi nel cumulo delle supplenze annuali e, in caso di superamento, il risarcimento del danno per equivalente. Ma questa soluzione è stata cancellata dall’ordinamento tramite l’abrogazione del comma 131 della legge 107/2015 operata dal Decreto dignità.