Inizio anno scolastico, 2 settembre 2019: chi deve prendere servizio

da Orizzontescuola

di Paolo Pizzo

Il 1°  settembre 2019 è domenica, pertanto per tutto il personale della scuola l’inizio dell’anno scolastico è posticipato al 2 settembre.

Analizziamo i casi in cui il docente è obbligato a prendere servizio il 2 settembre. Per gli altri docenti non c’è alcun obbligo, a meno che non siano state programmate delle attività che andranno necessariamente conteggiate nelle ore funzionali all’insegnamento.

Presa di servizio il 2 settembre (il 1° settembre è domenica)

Per la decorrenza dei contratti dei docenti neo assunti in ruolo o per la presa di servizio dei docenti che di seguito elencheremo, il fatto che il 1 settembre sia domenica non cambia nulla, né dal punto di vista economico, né giuridico.

Nel caso il 1° settembre cada di domenica, infatti, l’inizio dell’anno scolastico è prorogato al giorno successivo secondo l’art. 155, comma 3 del Codice di procedura civile: “Se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”.

Per la questione soprattutto economica, la C.M. n. 95/2002 recitava: “…la circostanza poi che tale data coincida con la domenica, e quindi con la chiusura delle scuole e con la materiale impossibilità per il personale di assumere servizio, configura una causa di forza maggiore che non si ritiene possa incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali, né sul diritto all’ intera retribuzione mensile”.

Docenti neoassunti in ruolo dal 1° settembre 2019

indipendentemente dal canale di assunzione (GAE/Concorso 2016 o 2018), i docenti neoassunti in ruolo dall’1/9/2019 dovranno assumere servizio il 2 settembre nella scuola assegnata.

La presa di servizio il 2/9 perfezionerà il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e si avrà così anche la decorrenza economica della nomina a far data dal 1/9.

Nota bene

  • Anche per i docenti di I e II grado assunti dal concorso 2018 (ex FIT) la decorrenza economica e giuridica sarà l’1 settembre dal momento che non esiste più lo svolgimento dell’anno di prova e di formazione con contratto a TD
  • L’eventuale differimento della presa di servizio per un giustificato motivo (es. malattia) comporterà anche il differimento della decorrenza economica; mentre, l’eventuale differimento della presa di servizio senza giustificato motivo comporterà la decadenza della nomina.

Si richiama a tal proposito l’art. 9 del DPR 3/1957 (richiamato a sua volta dall’art. 560 del Dlgs 297/94) il quale prevede che “La nomina dell’impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina”.

Docenti assunti in ruolo in anni precedenti che hanno ottenuto il trasferimento/passaggio

Per i docenti assunti entro il 1/9/2018 che hanno ottenuto un trasferimento o un passaggio di cattedra o di ruolo, la presa di servizio il 2/9 avverrà nella scuola di nuova titolarità ottenuta con la mobilità per l’a.s. 2019/2020.

Nel caso di completamento (ore divise in due o più scuole) è sufficiente assumere servizio nella scuola che ha il maggior numero di ore (o che gestisce la titolarità).

Docenti assunti in ruolo in anni precedenti che entro il 31 agosto otterranno assegnazione/utilizzazione

Per i docenti assunti entro il 1/9/2018 aventi diritto all’assegnazione/utilizzazione le cui operazioni si concluderanno entro il 31/8/2019, la presa di servizio il 2/9 avverrà direttamente nella nuova scuola assegnata con dette operazioni.
Nel caso di completamento (ore divise in due o più scuole) è sufficiente assumere servizio nella scuola che ha il maggior numero di ore (o che gestisce la titolarità).

Docenti assunti in ruolo in anni precedenti che entro il 31 agosto non otterranno assegnazione/utilizzazione

Per i docenti assunti entro il 1/9/2018 aventi diritto all’assegnazione/utilizzazione le cui operazioni non si concluderanno entro il 31/8, la presa di servizio il 2/9 avverrà nella scuola di titolarità ovvero nella scuola di nuova titolarità ottenuta con la mobilità per l’a.s. 2019/2020 in attesa dell’esito della domanda di assegnazione/utilizzo.

Nota bene:
• Eventuali docenti in esubero o comunque senza sede a qualunque titolo e in attesa di una sede, assumeranno servizio nella sede assegnata in provincia nel 2019/20.
Se la sede loro assegnata era però in altra provincia (per esempio docente classe di concorso in esubero che ha ottenuto per il 2018/19 utilizzazione interprovinciale), la presa di servizio potrà essere effettuata in una qualsiasi scuola della provincia di titolarità (su questo aspetto è però bene confrontarsi con l’ATP di competenza).

Docenti assegnati o utilizzati in altra sede per l’a.s. 2018/19

Per i docenti che a qualunque titolo sono stati assegnati o utilizzati ad altra sede per l’a s. 2018/19, la presa di servizio il 2/9 avverrà nella scuola di titolarità ovvero nella scuola di nuova titolarità ottenuta con la mobilità per l’a.s. 2019/2020.

Docenti collocati per l’a.s. 2018/19 in aspettativa

per anno sabbatico, motivi di famiglia, dottorato di ricerca e altre tipologie di aspettative o congedi protratti fino al 31 agosto 2019

Per i docenti che a qualunque titolo sono stati collocati in particolari status di assenza fino al 31/8 (congedi, aspettative ecc.) la presa di servizio il 2/9 avverrà nella scuola di titolarità ovvero nella scuola di nuova titolarità ottenuta con la mobilità per l’a.s. 2019/2020.

Docente collocata in congedo di maternità

Per la docente neo immessa in ruolo (o che rientra nei casi di assunzione in servizio) che al 2/9 ovvero al momento dell’assunzione in servizio si trova collocata in congedo di maternità (o interdizione per gravi complicanze) la presa di servizio si intende effettuata.
Nel caso di una neo immessa in ruolo anche la decorrenza economica decorre dall’1/9 senza alcun bisogno della presa di servizio effettiva.

Docenti assunti entro il 1° settembre 2019 che non cambiano scuola ma rimangono in quella in cui hanno svolto il precedente anno scolastico

A differenza delle categorie dei docenti finora elencati, per tali docenti non c’è:

• Alcun obbligo di servizio e di presenza a scuola dopo aver terminato il periodo di ferie che può anche non coincidere con la data del 31/8 (un docente può anche aver finito le ferie il 21 agosto. Dal 22 al 31/8 non ha nessun obbligo di presenza a scuola).
• Alcun obbligo di servizio e di presenza a scuola il 2 settembre 2019 a meno che, ovviamente, in questa data non sia stato calendarizzato un incontro collegiale. Altrimenti la presenza è richiesta solo nella data degli incontri collegiali programmati i quali andranno necessariamente conteggiati nelle 40 ore delle riunioni collegiali di cui all’art. 29 del CCNL 29.11.2007.

Immissioni in ruolo, assegnazioni provvisorie e supplenze: tempistica e corretto avvio del 2019/20