Pensioni, prescrizione contributi: tutte le date di scadenza. Circolare INPS

da Orizzontescuola

di redazione

Pensioni: termini di prescrizione dei contributi dovuti dalle amministrazioni pubbliche. Circolare INPS di chiarimenti e date di scadenza.

Normativa di riferimento

Il cosiddetto decreto quota 100 (decreto legge n. 4/2019 convertito in legge 26/2019) ha dettato delle misure relativamente ai contributi dovuti dalle amministrazioni pubbliche.

Il citato decreto ha modificato la legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedendo la sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione obbligatoria, per i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, con riferimento alle contribuzioni dovute dalle amministrazioni pubbliche per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall’INPS.

Il termine di sospensione dell’applicazione dei termini di prescrizione è fissato al 31 dicembre 2021.

Ambito di applicazione

La sospensione dei termini di prescrizione si applica alle amministrazioni pubbliche, di cui al D.lgs. 165/01:

  1. le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. Sono da comprendere nell’ambito degli istituti e scuole di ogni ordine e grado le Accademie e i Conservatori statali;
  2. le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
  3. le Regioni, le Province, i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
  4. le istituzioni universitarie;
  5. gli Istituti autonomi case popolari;
  6. le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  7. gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; in essi rientrano tutti gli enti indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, i consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione anche se non compresi nella legge n. 70/1975;
  8. le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
  9. l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
  10. le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Sospensione termini prescrizione

La sospensione dei termini si applica alla sola contribuzione dovuta alle gestioni previdenziali esclusive amministrate dall’INPS e, quindi, esclusivamente alla contribuzione riguardante:

  • la Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (CPDEL);
  • la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI);
  • la Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS);
  • la Cassa per gli ufficiali giudiziari (CPUG);
  • la Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti civili e militari dello Stato (CTPS).

Sono escluse invece escluse le contribuzioni pertinenti a:

  • fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD)
  • fondi esonerativi e sostitutivi della Assicurazione generale obbligatoria;
  • fondi per l’erogazione dei trattamenti di previdenza (TFR/TFS) ai dipendenti pubblici (fondo ex INADEL ed ex ENPAS).

La sospensione non opera sugli effetti dei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.

Periodi retributivi che decorrono dal 1° gennaio 2015

La contribuzione riguardante i periodi retributivi, che decorrono dal 1° gennaio 2015, è esclusa dall’ambito di applicazione della suddetta sospensione ed è soggetta agli ordinari termini prescrizionali indicati dalla legge n. 335/1995.

In particolare, i versamenti afferenti ai periodi retributivi del 2015 devono essere effettuati nel rispetto dei relativi termini prescrizionali entro l’anno 2020, fatta eccezione per quelli afferenti a dicembre 2015, che potranno essere effettuati secondo gli ordinari termini di prescrizione, entro il 18 gennaio 2021. Questo perché il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) e il termine di decorrenza coincide con il giorno in cui l’Istituto può esigere la contribuzione, ossia con la data di scadenza del termine per effettuare il versamento (il 16 del mese successivo a quello al quale la contribuzione si riferisce).

Circolare 169/2017

La circolare n. 117/08 ha differito al 1° gennaio 2020 il termine dal quale, secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 169/2017, si pone a carico dei datori di lavoro iscritti alle casse pensionistiche della Gestione pubblica l’onere del trattamento di quiescenza spettante per i periodi di servizio utili ai fini della prestazione non assistiti dal corrispondente versamento di contribuzione.

Per i dipendenti iscritti alla CPI, secondo le indicazioni della citata circolare n. 169/2017, l’utilità dei periodi prescritti e non coperti da contribuzione è subordinata al pagamento dell’onere della rendita vitalizia.

Le pubbliche amministrazioni, per le quali si applica la sospensione suddetta, potranno regolarizzare la contribuzione dovuta alle casse pensionistiche della Gestione pubblica, compresa la CPI, entro il termine del 31 dicembre 2021, per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014 e, entro i termini di prescrizione quinquennale, per i periodi retributivi che decorrono dal 1° gennaio 2015.

Conclusioni

  • Contribuzione obbligatoria per i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, con riferimento alle contribuzioni dovute dalle amministrazioni pubbliche per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall’INPS:  i termini di prescrizione sono sospesi sino al 31/12/2021
  • Versamenti afferenti ai periodi retributivi del 2015 devono essere effettuati entro l’anno 2020 (prescrizione quinquennale)
  • Versamenti afferenti a dicembre 2015 potranno essere effettuati secondo gli ordinari termini di prescrizione, entro il 18 gennaio 2021

Circolare Inps