Chiamata diretta nel guado

da ItaliaOggi

Carlo Forte

Cancellazione della chiamata diretta in mezzo al guado. Il varo del nuovo governo, che prevede una nuova maggioranza composta dal Movimento 5 Stelle e dal Partito democratico, mette a rischio l’approvazione del disegno di legge Granato (S 763), già licenziato in prima lettura dal senato e assegnato alla camera dal 26 luglio scorso con il numero C. 2005. Il provvedimento si intitola: «Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti». E il Pd, finora, ha sempre votato contro, in tutte le fasi della discussione parlamentare: sia in commissione che in aula.

È probabile che la diversità di vedute venga ricomposta. Ma il provvedimento, che viaggiava spedito verso l’approvazione, potrebbe essere rinegoziato e subire dei ritardi. Le coordinate di riferimento, infatti, non sono più quelle stabilite nel contratto di governo a suo tempo stipulato con la Lega, che prevedeva espressamente la cancellazione di questo istituto introdotto dal governo Renzi con la legge 107/2015. Nel contratto di governo, al paragrafo 2.2. (pag. 42) si leggeva, infatti, che: «Un altro dei fallimenti della cosiddetta Buona Scuola» determinato «dalla possibilità della chiamata diretta dei docenti da parte del dirigente scolastico».

Tant’è che Il Movimento 5 Stelle e la Lega si erano impegnati a «superare questo strumento» si legge nel contratto « tanto inutile quanto dannoso». Una cosa è certa però: il Movimento 5 stelle non ha cambiato idea. E durante il «Conte 1» è stata già introdotta nell’ordinamento una norma che vieta l’assegnazione dei docenti agli ambiti sia in sede di assunzione che di mobilità. Si tratta del comma 796 dell’articolo 1 della legge di bilancio, il quale dispone che: «A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità territoriale e professionale del medesimo personale non possono comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su ambito territoriale». Ma non prevede l’abrogazione delle norme della legge 107/2015, che istituiscono e regolano gli ambiti territoriali e la chiamata diretta. Di qui la necessità di un provvedimento legislativo che lo preveda espressamente, mettendo in sicurezza anche le pattuizioni contenute nel contratto sulla mobilità. Che hanno dato attuazione al divieto. Ma in un contesto del tutto anomalo.

Da una parte esiste una norma che prevede espressamente la chiamata diretta (che nella legge 1097 è denominata chiamata per competenze). E da un’altra parte c’è una norma che, pur non cancellando gli ambiti e la chiamata diretta, vieta espressamente che la chiamata diretta possa essere attuata. E a questo provvede il disegno di legge Granato. Che abroga le norme specifiche della legge 107/2015 e introduce anche delle modifiche che legittimano il contenuto delle norme contrattuali. Il disegno di legge dispone l’abrogazione espressa dei commi 18, 80, 81 e 82 dell’articolo 1 della legge 107/2015. Vale a dire, delle norme che istituiscono gli ambiti territoriali e la cosiddetta chiamata per competenze. Gli ambiti territoriali sono estensioni geografiche pari all’ampiezza di circa due distretti scolastici nei quali è stato suddiviso il territorio nazionale. Ad ogni ambito è assegnata una dotazione organica di docenti. E i docenti non titolari, perché senza sede o in esubero, e i docenti neoassunti vengono assoggettati ad un sistema di assegnazione della sede che avviene per chiamata diretta da parte dei dirigenti scolastici.

I docenti interessati stipulano con il dirigente scolastico un contratto di durata triennale e, secondo la legge 107/2015, non assumono mai la titolarità della sede. In particolare, il disegno di legge, oltre a prevedere l’abrogazione delle norme istitutive di ambiti e chiamata diretta, dispone che il personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 1° settembre 2018 assuma la titolarità presso l’istituzione scolastica che gli abbia conferito l’incarico triennale. E ciò modifica definitivamente lo stato giuridico dei titolari di incarico triennale, disponendo l’attribuzione della titolarità sulla scuola. In più prevede che i vincitori di concorso, all’atto dell’assunzione, debbano esprimere, secondo l’ordine di graduatoria, la preferenza per l’istituzione scolastica di assunzione, all’interno della regione per cui hanno concorso.

Mentre, per gli aventi titolo all’assunzione a tempo indeterminato tramite lo scorrimento delle graduatorie a esaurimento, prevede che esprimano, secondo l’ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per l’istituzione scolastica ricompresa fra quelle della provincia in cui sono iscritti. Il disegno di legge non prevede, in questo caso, l’assunzione della titolarità sulla scuola scelta. Perché i docenti neoassunti sono soggetti al periodo di prova e assumono la titolarità solo dall’anno scolastico successivo all’esito della mobilità a domanda.