Il D.Lgs 96/2019: le modifiche al D.Lgs 66/2017

Il D.Lgs 96/2019: le modifiche al D.Lgs 66/2017

di Fabio Zanardelli

Una delle novità di maggior rilievo degli ultimi giorni è stata l’emanazione del D.Lgs 96/2019, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) , della legge 13 luglio 2015, n. 107».

Il nuovo testo di legge, entrato in vigore il 12 settembre 2019, introduce alcune importanti modifiche al D.Lgs 66/2017 su cui pare opportuno soffermarsi al fine di fornire un’analisi più aggiornata del decreto sull’inclusione scolastica.

Dopo aver elencato per punti le principali novità introdotte dal nuovo decreto, si proseguirà con un bilancio provvisorio dei nuovi punti di forza e delle criticità ancora in essere che caratterizzano il D.Lgs 66/2017 a valle delle modifiche introdotte dal D.Lgs 96/2019, cercando di mettere in luce se, e in quale misura, tali novità abbiano migliorato l’impostazione del testo di legge.

Le principali modifiche

Tralasciando gli aggiustamenti di terminologia, si possono riassumere le principali novità introdotte dal nuovo decreto nei seguenti punti:

  • Maggiore insistenza sul principio di accomodamento ragionevole come principio guida per l’utilizzo delle risorse per il sostegno dei singoli PEI (D.Lgs. 96/2019, art. 7, Modifiche all’art. 8 del D.Lgs 66/2017).
  • Estensione dell’adozione dei criteri dell’ICF anche all’accertamento della condizione di disabilità (D.Lgs 96/2019, art. 4, Modifica all’art. 5 del D.Lgs 66/2017)
  • Modifica delle commissioni mediche per l’accertamento della disabilità e precisazione dei partecipanti alla stesura dei documenti per l’Inclusione (D.Lgs 96/2019, art. 4, Modifica all’art. 5 del D.Lgs 66/2017, c. 3). La commissione medica per la redazione del Profilo di Funzionamento è stata notevolmente ridimensionata, con un numero di elementi che oscilla da 3 a un massimo di 4 professionisti (Neuropsichiatra infantile o esperto nella patologia più almeno due tra terapista della riabilitazione, psicologo e assistente sociale o rappresentante dell’Ente Locale). Ad essa si aggiunge la collaborazione dei genitori, la partecipazione dell’alunno -“nella massima misura possibile”- e della scuola nella persona del dirigente scolastico o di un docente specializzato in sostegno didattico (il decreto precedente indicava un rappresentante generico dell’istituzione scolastica, individuato “preferibilmente” tra i docenti).
  • Circoscrizione più puntuale del Piano Educativo Individualizzato. All’art. 6 del D.Lgs 96/2019 si specifica che il documento deve essere redatto dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione di cui all’art. 8 del suddetto decreto e deve contenere una quantificazione delle ore e delle risorse necessarie per il sostegno, nonché tutti gli strumenti, le strategie e gli interventi educativi e didattici (D.Lgs 96/2019, art. 6, c. 1, punto 4). Inoltre, sono stabilite scadenze univoche, ancorché non cogenti, per la sua redazione: il PEI “va redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre” (D.Lgs 96/2019, art. 6, c. 1, punto 6).
  • Chiarificazione dei rapporti tra i differenti documenti per l’inclusione scolastica, con particolare riferimento al Progetto Individuale: Il Piano Educativo Individualizzato è ora definito univocamente come “facente parte del progetto individuale” (D.Lgs 96/2019, art. 4, Modifica all’art. 5 del D.Lgs 66/2017, sostituzione della lettera b), sancendo definitivamente lo statuto del progetto individuale come summa onnicomprensiva degli interventi predisposti per il progetto di vita della persona con disabilità.
  • Coinvolgimento diretto dello studente con disabilità nel progetto di inclusione in virtù del suo diritto all’autodeterminazione; il decreto, infatti, specifica che la “partecipazione attiva”  di tali studenti deve essere “assicurata” all’interno del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (D.Lgs 96/2019, art. 8, c.11), in sede di definizione del proprio progetto educativo individuale. 
  • Introduzione, a livello di singola istituzione scolastica, del Gruppo di Lavoro Operativo per la progettazione per l’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica (GLO, D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all’art. 9 del D.Lgs 66/2017): si tratta, in altre parole, di una legittimazione del GLHO, fino ad oggi lasciato in ombra dalla legislazione e inserito solo in sporadici riferimenti come operativo ma destinato ad essere sostituito dal GLI. In seguito alla modifica del decreto si chiarisce il rapporto di sinergia e azione complementare ai fini dell’inclusione scolastica tra GLO (a livello di singoli alunni) e GLI (a livello di intero istituto).
  • Riconoscimento e istituzionalizzazione della realtà dei Centri Territoriali di Supporto e delle Scuole Polo come importante supporto per l’inclusione scolastica (D.Lgs 96/2019, Art. 8, Modifica all’art. 9 del D.lgs 66/2017, aggiunta dei commi 2-bis e 2-ter).
  • Definizione più precisa dei ruoli del GIT: essi costituiscono da un lato  la cinghia di trasmissione a livello di ambito territoriale tra Istituzioni e Ufficio Scolastico Regionale e, dall’altro, sono un punto di riferimento e supporto per i gruppi per l’inclusione delle singole Istituzioni scolastiche (D.Lgs 96/2019, art. 8, commi 1-7). 
  • Maggiore rilievo all’interistituzionalità del progetto inclusivo. La maggior parte dei documenti per l’inclusione prevede la collaborazione, a diverso titolo, dei rappresentanti di almeno due delle diverse realtà territoriali (Sanità, Scuola, Ente Locale). A titolo di esempio, la stesura del progetto individuale è ora affidata non esclusivamente all’Ente Locale (D.Lgs 66/2017, art. 6, c. 2), ma all’azione sinergica di quest’ultimo d’intesa con la competente Azienda Sanitaria Locale (D.Lgs 96/2019, art. 7, c. 1, b) ). Ancora, l’azione dei gruppi di lavoro per l’inclusione può avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell’inclusione scolastica, degli Enti Locali e delle Aziende Sanitarie Locali (D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 6). In virtù di questa impostazione, la quasi totalità del processo di inclusione è affidata ad un’autentica azione di rete tra le Istituzioni presenti sul territorio.

Le nuove proroghe

Tra le nuove proroghe introdotte dal D.Lgs 96/2019, le più rilevanti riguardano i seguenti tre punti: l’utilizzo dei criteri dell’ICF, l’entrata in funzione del Gruppo per l’Inclusione Territoriale in riferimento all’assegnazione delle risorse per il sostegno e la definizione delle misure di accompagnamento per la formazione in servizio del personale scolastico

Ancora una volta, a causa delle forti disparità tra le Aziende Sanitarie Locali delle diverse Regioni e, soprattutto, in assenza di opportune Linee Guida, ad oggi ancora da emanare, è stata rinviata la stesura della documentazione per l’inclusione secondo i criteri dell’ICF. Per risolvere tale criticità, oltre alla pubblicazione della Linee Guida, sarebbe auspicabile un’iniziativa di formazione diffusa non solo tra il personale sanitario, ma anche all’interno delle diverse realtà del territorio, scuola ed Ente Locale, in modo da rendere l’ICF un vero linguaggio comune per descrivere e classificare il funzionamento dei soggetti con disabilità e consentire una progettazione davvero efficace e interistituzionale del loro percorso di vita.

Quanto all’operatività del GIT, essa è ancora rimandata a data da destinarsi, ma il decreto introduce un’importante soluzione ad interim: fino a quando il GIT non sarà formato e operativo, il Dirigente Scolastico potrà interloquire direttamente con l’USR per richiedere l’assegnazione delle ore per il sostegno (D.Lgs 96/2019, artt. 9 e 16). Questo provvedimento snellisce e velocizza la procedura e investe il Dirigente Scolastico di una grande responsabilità nei confronti dell’Istituto, ma il rischio di non avere il filtro di un gruppo che funga da cinghia di trasmissione tra Istituzioni scolastiche di un ambito territoriale e Regione potrebbe comportare complicazioni a livello burocratico e logistico. Inoltre, la mancanza di obbligatorietà o di termini ultimi per la formazione del GIT potrebbe risultare nella permanenza a tempo indeterminato della discrezionalità completa dei Dirigenti Scolastici nella richiesta di risorse per il sostegno, con possibilità di contenzioso per le Istituzioni scolastiche tra loro e con USR senza la possibilità di mediazione a livello né di provincia né di ambito territoriale.

L’ultima nota -in parte- dolente del decreto riguarda la fondamentale questione della formazione in servizio del personale docente. Le misure di accompagnamento definite all’art. 15, infatti, stabiliscono, senza precisarle, le necessarie misure di accompagnamento per assicurare la formazione in materia di inclusione scolastica. L’aspetto positivo che caratterizza questa e altre disposizioni del D.Lgs 96/2019 riguarda il termine di centoventi giorni dall’entrata in vigore del decreto per la loro messa in atto. Si auspica che tale termine sia rispettato ed entro marzo del prossimo anno le misure previste dal decreto trovino piena attuazione.

Il nuovo decreto-un bilancio provvisorio

Alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 96/2019, il D.Lgs 66/2017 presenta notevoli miglioramenti in termini di precisione delle direttive e attuazione del processo inclusivo come azione di rete e a misura del singolo alunno con disabilità, del quale è assicurata, ove possibile, la partecipazione diretta alla creazione del progetto inclusivo.

Tra le criticità, oltre alle proroghe che ancora gravano sull’attivazione di alcuni provvedimenti, si riscontra una ancora poco soddisfacente regolamentazione della continuità del progetto educativo, che allo stato attuale esclude, penalizzandoli, i lavoratori a tempo determinato non in possesso del titolo di specializzazione che hanno tuttavia prestato servizio su sostegno, magari anche instaurando una relazione significativa con l’alunno. Per quanto riguarda la formazione in servizio, inoltre, non sono ancora state regolamentate né la quantificazione, né le modalità di tali importanti iniziative.

Nel complesso, per concludere, il nuovo decreto ha compiuto notevoli passi in avanti verso la piena attuazione della L. 107/2015, cui fa spesso diretto riferimento. Si auspica che le successive disposizioni non si limitino ad attuare in maniera più completa la L. 107/2015 (“La Buona Scuola”), ma implementino ulteriormente, e a livello di tutti i contesti di vita, la portata inclusiva della legislazione italiana.