La copertura assicurativa degli studenti impegnati nell’Alternanza Scuola lavoro (PCTO)

da Orizzontescuola

di Nunzio Oliva

Le istituzioni scolastiche, attuanti i “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” ai sensi della L. n. 145/2018 art. 1 commi 784-787, sono tenute a realizzare le condizioni affinchè i propri studenti possano vivere la metodologia didattica anche presso le realtà istituzionali, produttive e socio-operative (enti, aziende, associazioni) che si rendono disponibili, seppur tali esperienze sul campo non costituiscano rapporto di lavoro.

Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2019 per quanto concerne l’Alternanza Scuola Lavoro – oggi ridenominata PCTO – ha stabilito che deve essere progettata così come segue già a partire dall’a.s. 2018/2019:
• non inferiore a 210 ore nel triennio terminale degli istituti professionali;
• non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno degli istituti tecnici;
• non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

Gli studenti fra i 15 e i 18 anni, sulla base di apposite Convenzioni tra la scuola di appartenenza (promotore) e gli operatori esterni (strutture ospitanti), sono accolti in ambiente di lavoro al fine di poter praticare momenti di apprendimento in “situazione” che vanno a integrarsi con le fasi di applicazione teorica in aula.

La Legge n. 107/2015, inserendo nei Piani Triennali dell’Offerta Formativa degli istituti scolastici di secondo grado i PCTO e disponendone lo svolgimento sia nel monte ore annuale delle lezioni che alla sospensione delle attività didattiche e/o anche all’estero, ha reso fondamentale il principio della copertura assicurativa degli studenti di fronte a possibili accadimenti di infortuni e/o lesioni nelle attività programmate di alternanza scuola lavoro.

Con riferimento a quanto sancito per via legislativa e tenuto conto del D.P.R. n. 1124/1965 artt. 1 e 4 sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l’Inail ha emanato la circolare n. 44/2016 “Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. Legge 13 luglio 2015, n.107, commi 33-43. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi” con la quale chiarisce che gli studenti delle scuole statali sono assicurati obbligatoriamente presso l’Istituto medesimo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali se impegnati in attività interne quali:
◦ esperienze tecnico-scientifiche;
◦ esercitazioni pratiche e di lavoro;
◦ scienze motorie e sportive nella scuola secondaria;
◦ alfabetizzazione informatica e apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
◦ viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

Nella circolare sopra riportata, si porta a conoscenza che la copertura assicurativa per conto dello Stato esclude l’eventuale infortunio nel percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione alla sede della scuola di appartenenza.

Per quanto riguarda i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, si riporta che nei momenti di apprendimento in contesto esterno (stabilimento, cantiere, luogo pubblico), seppur il D.Lgs. n. 77/2005 affermi che non vi si instauri rapporto di lavoro, l’attività progettata è assimilata a quella dei lavoratori e, perciò, esposti agli stessi rischi incombenti sui soggetti dipendenti dell’impresa ospitante.

Agli studenti, difatti, si applicano le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 e deve essere effettuata la formazione specifica come da art. 37 del Testo Unico appena richiamato.

Gli infortuni indennizzabili, quindi, riguardano le fasi programmate in azienda tanto quanto lo spostamento degli studenti tra la scuola e lo spazio fisico in cui si svolgono i P.C.T.O.. Non è soggetto a tutela assicurativa l’infortunio dall’abitazione all’ambiente di lavoro. L’Inail, a questo proposito, nella stessa circolare riporta determinati indicatori di indennizzo:
◦ per le prestazioni economiche, il danno biologico per le menomazioni dell’integrità psicofisica pari o superiori al 6% e la rendita per menomazioni di grado superiore al 16%; l’assegno per l’assistenza personale continuativa; l’integrazione della rendita; il rimborso spese per farmaci e il rimborso viaggio e soggiorno per le cure termali e i soggiorni climatici;
◦ per le prestazioni sanitarie, le prime cure ambulatoriali e gli accertamenti medico-legali;
◦ per le prestazioni protesiche, la fornitura di protesi, ortesi e ausili;
◦ prestazioni riabilitative.
L’indennità per inabilità temporanea assoluta è prevista esclusivamente per gli studenti lavoratori e il Dirigente scolastico è tenuto alla denuncia di infortunio sul lavoro e/o di malattia professionale non appena avvertito a studenti impegnati nei PCTO o dal soggetto ospitante.

In conclusione, possiamo aggiungere che per la responsabilità civile verso terzi, va coperta con opportuna assicurazione di cui è onere delle istituzioni scolastiche coinvolte.

(Fonti: D.P.R. n. 1124/1965; D.Lgs. n. 77/2005; D.Lgs. n. 81/2008; L. n. 105/2015 art. 1 commi 33-43; Circ. Inail n. 44/2016; D.I. n. 195/2017; L. n. 145/2018 art. 1 commi 784-787).