E’ compito degli ATA l’attività di accoglienza e sorveglianza degli alunni prima e dopo le lezioni. Sentenza

da Orizzontescuola

di Avv. Marco Barone

L’accoglienza degli alunni di scuola nel servizio post scuola, è competenza o meno degli ATA? Interviene la Cassazione civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 23-05-2019) 02-08-2019, n. 20844.

Fatto

Un ricorrente si rivolgeva al Tribunale per veder dichiarato l’illegittimità del comportamento assunto dall’amministrazione scolastica in ordine ad alcune disposizioni. Tra le quali vi era quella inerente l’articolo 50 del CCCNL scuola. Assume il ricorrente che quanto affermato dal Tribunale e dalla Corte d’Appello, che respingeva il suo ricorso, circa la violazione dell’art. 50 del CCNL 29 novembre 2007 e della tabella A del medesimo CCNL, non sarebbe giuridicamente corretto.

Per il ricorrente I compiti, ex art. 50 CCNL – “attività di accoglienza e sorveglianza degli alunni di scuola primaria nel servizio post-scuola, nel tragitto scuola-scuolabus e controllo, pulizia del piazzale-parcheggio” – della cui violazione era stato ritenuto disciplinarmente responsabile, gli erano stati affidati successivamente ai fatti in contestazione senza che potesse assumere rilievo il riferimento fatto autonomamente dal Giudice alla tabella A allegata al CCNL, sia perchè non richiamata nel provvedimento sanzionatorio impugnato, sia perchè la tabella A fa solo una elencazione dei compiti generali, che possono poi essere richiesti ad ogni singolo specifico operatore secondo il potere e il compito che spetta al dirigente scolastico attribuire.

E’ compito degli ATA l’attività di accoglienza e sorveglianza degli alunni prima e dopo le lezioni

La Corte d’Appello correttamente ha affermato che l’obbligo di atteggiamento responsabile nella accoglienza e sorveglianza degli scolari in istituto era proprio delle mansioni tipiche del profilo di appartenenza del lavoratore di cui alla Tabella A “Profili di Area del personale ATA”, allegata al CCNL Comparto scuola del 29 novembre 2007, che sancisce, tra l’altro rispetto all’AREA A, profilo professionale collaboratore scolastico: “(..) E’ addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico (…) Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonchè nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47″. Ciò trova conferma proprio nella previsione dell’art. 50 del medesimo CCNL che disciplina l’attribuzione delle posizioni economiche orizzontali, atteso che nello stesso, al punto 3, si afferma “Al personale delle Aree A e B cui, per effetto delle procedure di cui sopra, sia attribuita la posizione economica citata al comma 1, sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo, ulteriori e più complesse mansioni concernenti, per l’Area A, l’assistenza agli alunni diversamente abili (…)”. Tali disposizioni contrattuali pongono in evidenza che le attività di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche (così come l’ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse), attività in cui si inscrive anche l’accompagnamento degli scolari al punto di raccolta per la consegna all’assistente per prendere lo scuolabus, la cui mancata effettuazione rispetto alle due alunne veniva contestata al lavoratore, rientra tra le mansioni del profilo professionale dell’AREA A di appartenenza del lavoratore medesimo.