Violenza sessuale se il professore bacia l’alunna sulla guancia

da Il Sole 24 Ore

di Andrea Alberto Moramarco

Il professore che bacia una sua allieva sulla guancia commette il reato di violenza sessuale, seppur di minore gravità, in quanto il gesto del «bacio», a prescindere dalla zona corporea verso cui è indirizzato, è qualificabile come «atto sessuale», poiché va a ledere la libertà di autodeterminazione sessuale del minore. Questo è quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 43423/2019.

I fatti
Protagonista della vicenda è un docente di educazione fisica di una scuola media, il quale si era invaghito di una sua alunna, all’epoca dei fatti, minore di 14 anni. L’insegnante nel bel mezzo di una sua lezione, nel corso delle misurazioni dell’altezza delle singole allieve all’interno dello spogliatoio, rimasto solo con la studentessa la coglieva di sorpresa abbracciandola da dietro e baciandola sulla guancia, dopo aver tentato di farlo sulle labbra senza riuscirci per la resistenza opposta dalla minore. Dopo aver superato il turbamento iniziale, la ragazza due giorni dopo raccontava l’accaduto a una sua compagna di classe e poi, in seguito a denuncia, si apriva il processo penale a carico del professore, che si concludeva con la sua condanna per il reato di violenza sessuale, seppur di minore gravità.

Il bacio è atto sessuale
Il docente ricorre però in Cassazione, lamentando l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e sostenendo che il suo gesto non poteva avere una valenza sessuale tale da poter sfociare in violenza. La Suprema corte, tuttavia, si mostra dello stesso avviso dei giudici di merito e conferma la condanna per il professore. In particolare, dopo aver elogiato la correttezza della decisione di merito in relazione alla ricostruzione dell’accaduto, i giudici di legittimità si soffermano sull’interpretazione del concetto di «atto sessuale» e della valenza sessuale del «bacio».
Quanto al primo, esso comprende qualsiasi contatto tra autore e vittima che coinvolga la sessualità di quest’ultima e sia finalizzato e idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale, essendo irrilevante il soddisfacimento della finalità sessuale dell’agente. La norma penale, spiega la Corte, tutela cioè la sfera sessuale della vittima e la protegge da qualunque intrusione. Quanto, invece, al valore da attribuire al bacio, i giudici di legittimità sottolineano che il contatto corporeo con le labbra, ancor più degli altri gesti, si caratterizza per l’idoneità a ledere la libertà sessuale, a prescindere dalla parte corporea cui esso attinge, sicché esso può compromettere l’autodeterminazione sessuale anche se diretto su parti del corpo diverse dalla bocca.
Alla luce di ciò, il Collegio ritiene che il gesto del professore è senz’altro da considerarsi come un atto sessuale, «espressione di una carica erotica, indirizzata com’era all’invasione della sfera sessuale della giovane allieva». D’altra parte, chiosa la Corte, le modalità specifiche in cui il gesto è stato compiuto, ovvero in assenza di altri soggetti e tenendo ferme le braccia della studentessa, dimostrano la natura erotica dell’atto e la lesione della libertà sessuale della minore.