Supplenze, assunti da MAD hanno stessi vincoli e sanzioni dei docenti delle graduatorie

da Orizzontescuola

di redazione

Supplenze: nell’a.s. 2019/20 si sono moltiplicati i contratti stipulati da MAD (domanda di messa a disposizione), a causa delle numerose graduatorie prive di aspiranti.

E’ bene ricordare che il docente assunto tramite MAD non è un “free lance” ma, una volta assunto, è sottoposto agli stessi vincoli e sanzioni previste dal Regolamento delle supplenze (dm 131/2007) al quale rispondono i colleghi precari assunti dalle graduatorie.

Un nostro lettore chiede

Sono un ingegnere elettronico, alla prima esperienza come insegnante, in quanto ho una supplenza per la cdc A040 in seguito a invio MAD. Premetto che non sono iscritto ad alcuna graduatoria di istituto, è in assoluto la prima esperienza nella scuola, dopo anni di libera professione. Ho una supplenza al 30 giugno, ma nel frattempo ricevo altre richieste, anche al 31 agosto in varie parti d’Italia. La mia richiesta di chiarimento è la seguente: posso rinunciare alla supplenza al 30 giugno e accettare una al 31 agosto, sempre 18 ore, anche in un’altra regione, visto che non ho vincoli di graduatorie? Ci sono normative che regolano le supplenze MAD alla prima esperienza?

La risposta al collega è fornita dalla circolare sulle supplenze emanata dal Miur il 28 agosto 2019 

“All’atto dell’esaurimento della graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, il dirigente scolastico, in un’ ottica di trasparenza, pubblica gli elenchi di aspiranti docenti che
abbiano presentato istanza di MAD. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati, a seguito di procedura comparativa, con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggette agli stessi vincoli e criteri previsti dal regolamento, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 8.

In concreto: è possibile lasciare una supplenza già accettata al 30 giugno per una supplenza al 31 agosto?

Solo in un caso: è possibile rinunciare ad una supplenza già conferita al 30 giugno 2020 per una nuova supplenza al 31 agosto solo se si tratta di convocazioni dalle GAE (Graduatorie ad esaurimento). Tale principio non è invece applicabile alle supplenze conferite da Graduatorie di istituto né, di conseguenza alle MAD.

In generale consigliamo la lettura di

Supplenze: completamento orario, posti liberi, rinunce, MAD [Lo speciale]