Il dirigente scolastico nel sistema delle sanzioni disciplinari

Il dirigente scolastico nel sistema delle sanzioni disciplinari (*)

Francesco G. Nuzzaci

Il dirigente scolastico in azione

Illustrata la disciplina legale  e compendiata quella contrattuale, si può ora procedere con un approccio più operativo, considerando però l’una e l’altra come implicito riferimento.

La più analitica ripartizione dei contenuti, secondo lo schema che segue, dovrebbe meglio conseguire lo scopo di rendere più confidenziale uno strumento che il dirigente scolastico deve obbligatoriamente (ben)usare realizzandosi nel caso concreto le cogenti previsioni di legge.

1. La distribuzione delle competenze

Dal complesso delle disposizioni dell’art. 55-bis del D. Lgs. 165/01, sino alla sanzione della sospensione dal servizio e dallo stipendio per non più di dieci giorni, la competenza è attribuita al dirigente scolastico, ovvero all’UPD  se la sanzione da comminare è superiore.

Sia nella prima ipotesi che nella seconda i fatti devono essere ritenuti di rilevanza disciplinare.

Fatti non sono le notizie vaghe, le voci generiche, le mere supposizioni, il sentito dire: possono – e devono –  diventarlo previa un’informale istruttoria che li metta in ordine per una definizione di senso, una volta che si sia avuto un riscontro documentale con dichiarazioni, testimonianze et similia.

Dopodiché occorre sottoporli al vaglio della loro rilevanza disciplinare, secondo un criterio di ragionevolezza, avendosi a disposizione sino a dieci giorni per la segnalazione all’UPD, e contestuale comunicazione all’interessato (con immediatezza ed entro le quarant’otto ore qualora si versi nella fattispecie della falsa attestazione della presenza in servizio con qualunque modalità fraudolenta posta in essere); ovvero sino trenta giorni se si deve  direttamente procedere con la contestazione degli addebiti.

Con il che è soddisfatto il principio della tempestività dell’azione disciplinare.

Determinatisi per la predetta rilevanza, necessita poi  – con una valutazione ex ante – ipotizzare la sanzione irrogabile in combinato riferimento alle fattispecie legali codificate nel D. Lgs. 165/01, al Codice di comportamento dei pubblici dipendenti ex D.P.R. 62/13, al D. Lgs. 297/94-Testo unico della scuola per il personale docente ed educativo, ovvero al Codice disciplinare per il personale ATA, che dovrà fungere da parametro anche per i docenti in ordine ai criteri di personalizzazione della sanzione.

Come si ricorderà, vanno valutati:

–  l’intenzionalità e la concreta addebitabilità del comportamento;

–  il grado di negligenza e d’imperizia dimostrata, e la prevedibilità o meno dell’evento;

–  la rilevanza dell’infrazione e dell’inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;

–  le responsabilità connesse alla posizione ricoperta ;

–  l’entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti;

–  l’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti.

Compiuta la preliminare indagine istruttoria, il dirigente scolastico rimetterà senz’altro gli atti all’UPD quando prefiguri una sanzione edittale minima di undici giorni di sospensione dal servizio sino al licenziamento.

Mentre un’attenzione aggiuntiva s’impone quando egli deve o meno direttamente procedere, qualora le ipotizzate sanzioni arrivino alla misura massima della sospensione dal servizio per  più di dieci giorni. Ed è il caso:

– della violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa che abbia comportato la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno, sanzionata nell’art.  55-sexies, comma 1 del D. Lgs. 165/01 con la sospensione dal servizio da tre giorni a tre mesi;

–  del rifiuto di collaborazione o di dichiarazioni false o reticenti da parte di colui che, per ragioni di ufficio o di servizio, sia a conoscenza di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, che incorre nella sospensione dal servizio sino a un massimo di quindici giorni, ex art. 55-bis, comma 7 del D. Lgs. 165/01;

– della sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese del personale docente per atti non conformi alla funzione o per gravi negligenze, violazione di segreti d’ufficio, omessa vigilanza sugli alunni, ex art. 494 del D. Lgs. 297/94.

Sicché – come già a suo tempo chiarito dalla c.m. 88/10, Indicazioni e istruzioni per l’applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare – dovrà  egli operare una scomposizione della fattispecie valutando se l’entità della sanzione applicabile in rapporto alla gravità dell’infrazione in concreto commessa dal dipendente può essere contenuta entro la sospensione dal servizio non superiore a dieci giorni. E  solo qualora vi sia motivata incertezza dovrà trasmettere gli atti all’UPD.

2. La sospensione cautelare

Essa investe direttamente il dirigente scolastico sia nei casi in cui è obbligatoria, sia nei casi in cui è facoltativa.

E’ obbligatoria, e va disposta entro quarant’otto ore contestualmente alla segnalazione all’UPD, in caso di falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi e delle presenze; ovvero in caso di procedimento penale restrittivo della libertà personale o inerente ai delitti di cui al D. Lgs. 235/12 (c.d. decreto anticorruzione, art. 7, comma 1 e art. 8, comma 1, lettera a) e alla legge 97/01 (art. 3, comma 1 e art. 4, comma 1).

E’ facoltativa in concomitanza con un avviato procedimento disciplinare che possa comportare la sospensione dal servizio (anche per un solo giorno), laddove si ritenga necessario dover espletare (ulteriori) accertamenti sui fatti addebitabili al dipendente. Non può superare i trenta giorni, con conservazione dello stipendio.

Sia i provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria che facoltativa vanno prontamente inviati all’USR per la convalida, che deve avvenire massimo entro dieci giorni, pena la loro decadenza ex tunc e unitamente ai connessi effetti nel frattempo prodottisi.

3. L’obbligatorietà dell’azione disciplinare

Al di là degli obblighi di segnalazione all’UPD e della sospensione cautelare, per il dirigente scolastico l’azione disciplinare inizia con la contestazione degli addebiti, una volta che sia  stata conclusa la previa indagine istruttoria.

Mette conto ricordare che essa non può essere sospesa nel caso si intersechi con un procedimento penale, possibile solo se le sanzioni prefigurabili superano i dieci giorni di sospensione dal servizio.

E’ quindi fuori luogo la deprecabile fretta che induce, anche i dirigenti scolastici di lungo corso e non solo neo-immessi in ruolo, ad attivarsi prontamente nella contestazione degli addebiti nel timore di essere, a loro volta, sanzionati.

Pertanto, riprendendo quanto dianzi dedotto, è bene spendere qui qualche parola in più.

Il timore a volte sorge anche a fronte di ciò che appare appena un po’ anomalo, o di accadimenti che dovrebbero essere trattati con un semplice colloquio e un pizzico di buona volontà.

I due termini appartengono al noto medico e autore di numerosi studi sul burn out, Vittorio Lodolo Doria, nel riferire l’allucinante episodio, uno dei tanti, che può ben essere assunto a valore paradigmatico.

A fine primo quadrimestre una docente dimentica di registrare il voto di un’alunna, con la conseguenza di doversi questa sottoporre al corso di recupero.

In seguito alla sua rimostranza, la docente ammette la svista e provvede prontamente a  registrare il voto, facendo quindi venir meno la necessità del predetto recupero.

Ciò nonostante, la dirigente scolastica, venuta a conoscenza della cosa, decide di avviare il procedimento disciplinare, contestando alla docente di:

a)  aver determinato pregiudizio nel rapporto fiduciario tra scuola e famiglia;

b) aver determinato pregiudizio nel rapporto fiduciario tra insegnante e dirigente   scolastico;

c)  aver compromesso l’immagine e il prestigio della stessa istituzione scolastica;

d)  aver denotato scarso rispetto e noncuranza verso le aspettative degli studenti;

e)  aver denotato scarsa attenzione al momento della valutazione.

Non è qui necessario ripercorrere le perpsicue, puntuali e condivisibili controdeduzioni dell’inizialmente esterrefatta e poi risoluta docente, dal momento che la dirigente, in un barlume di resipiscenza, le ha accolte, disponendo l’archiviazione del procedimento e rendendo – crediamo, almeno per quella volta  – non necessario l’intervento della Neuro.

Che l’abbia fatto per convinzione o per timore di essere evocata anche nella prospettata sede penale per quel che poteva integrare gli estremi di un’azione vessatoria, non è dato di saperlo e comunque possiamo qui prescinderne.

E’ infatti semplicemente intuitivo che in materia disciplinare occorre un supplemento di attenzione, non disgiunta da una dote di equilibrio e di buon senso. E’ una regola generale, che impone un ulteriore scrupolo quando investe docenti ed educatori. Perché viene coinvolta l’intera sfera di soggetti socialmente sovraesposti, che possono subire un pregiudizio della propria autorevolezza presso gli alunni, le famiglie, l’intero ambiente delle sue molteplici relazioni.

E se ci si determina per l’azione successiva – sia che si avvii il procedimento disciplinare, ritenuta la propria competenza (infra), sia che poi si irroghi la sanzione –, occorre essere consapevoli che il soggetto passivo è sempre pienamente facoltizzato, per definizione, a chiedere, oltre all’annullamento della sanzione disciplinare inflittagli e rimozione di tutti i suoi effetti con la restitutio in integrum, il risarcimento dei danni subiti – beninteso, da provare –  sia patrimoniali che non patrimoniali, in cui la giurisprudenza ricomprende il danno morale (quale mero dolore o patema d’animo interiore), il danno biologico (consistente nella comprovata lesione dell’integrità psico-fisica accertata in sede medico-legale e legata da un nesso di causalità con l’ingiusta sanzione), il danno esistenziale (quale alterazione peggiorativa della personalità e da cui derivi uno sconvolgimento delle abitudini di vita, in conseguenza dell’ingiusta violazione di valori della persona costituzionalmente tutelati).

E’ ben vero che il diretto destinatario dell’impugnata sanzione e dell’eventuale domanda risarcitoria in seguito al suo annullamento da parte del giudice del lavoro non è la persona del dirigente scolastico, bensì – per il c.d. nesso di immedesimazione organica – l’Amministrazione. Tuttavia occorre tenere in mente che:

– il nesso di immedesimazione organica viene meno quando il dirigente abbia ictu oculi  agito per fini personali, per ripicca o per futili motivi;

– l’Amministrazione, che abbia integralmente soddisfatto la propria obbligazione risarcitoria se risultata soccombente, potrà esercitare l’azione di rivalsa dopo essere riuscita a provare in giudizio il dolo e/o la colpa del dirigente scolastico, se questi ritenga di doversi opporre. In particolare, a voler prescindere dal dolo, viene in rilievo la colpa, sia specifica (per violazione di disposizioni normative) che generica (per inosservanza di precauzioni doverose e venendo così meno il dovere di perizia e di prudenza).

Prima di consegnare al giudizio del lettore quale delle due, o tutt’ e due, fattispecie avrebbero potuto essere riferite alla nostra dirigente – qualora si fosse indotta ad irrogare la sanzione disciplinare e questa fosse stata cassata dal giudice del lavoro –, è bene ritornare sul significato dell’obbligo sancito nell’art. 55 bis, comma 2 del D. Lgs. 165/01.

Esso impone al dirigente di contestare senza indugio al proprio dipendente gli addebiti una volta che sia venuto a conoscenza di comportamenti disciplinarmente sanzionabili, ovvero di informare entro dieci giorni dalla notizia del fatto il superiore Ufficio competente per i procedimenti disciplinari: qualora egli non abbia qualifica dirigenziale, appartenendo alla, residuale, categoria dei c.d. presidi incaricati. Ovvero se la sanzione irrogabile superi i dieci giorni di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione.

E occorre altresì chiarire la statuizione del successivo comma 3, art. 55-sexies, circa le conseguenze del mancato esercizio e della decadenza dell’azione disciplinare, dovuti all’omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull’insussistenza dell’illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare.

Per questo secondo aspetto – il mancato esercizio e/o la decadenza dell’azione disciplinare –  un’adeguata diligenza soccorrerà il dirigente nel renderlo avvertito del rischio di avviare procedimenti non ancorati a puntuali riscontri fattuali aventi un’oggettiva consistenza, precisi e concordanti, in esito ad una previa e informale istruttoria: sulla falsariga di quel che avviene in materia penale, i cui principi devono ritenersi applicabili in materia disciplinare, parimenti di natura sanzionatoria e perciò involgente stringenti esigenze di garanzia per l’incolpato.

E’ noto che, ricevuta la notitia criminis, il Pubblico ministero incarica la polizia giudiziaria di una preliminare e sommaria indagine allo scopo di verificarne la consistenza e quindi di essere in grado di reggere in giudizio. Solo se l’esito è positivo egli eserciterà l’obbligatorietà dell’azione penale con invio all’indagato dell’informazione di garanzia, l’equivalente della contestazione degli addebiti, che da questo momento assume la qualifica di imputato.

Dalla predetta istruttoria non ci si potrà esimere neanche se si è di fronte a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, non fosse altro per verificare l’insussistenza di cause di esclusione della responsabilità, quali la legittima difesa, l’esercizio del diritto, l’adempimento del dovere, lo stato di necessità, il caso fortuito.

Solo da questo momento – e siamo al primo aspetto – si configura il fatto disciplinarmente rilevante e si dovrà procedere senza indugio, o con formale contestazione degli addebiti (nel caso che, con una valutazione ex ante sia prefigurabile una sanzione massima di sospensione dal servizio e dallo stipendio per non più di dieci giorni) o con rimessione degli atti al competente Ufficio per i procedimenti disciplinari e dandone contestuale comunicazione all’incolpato.

4. Il principio di tipicità delle sanzioni

Qualora debba attivarsi l’azione disciplinare a fronte di condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, la procedura da seguire è quella rigorosamente prevista dalla legge, così come la stessa legge – e il contratto in funzione integrativa – individuano la corrispondente sanzione. In ciò consiste la loro tipicità o numerus clausus.

Pertanto, più che nulle, sono semplicemente inesistenti contestazioni verbali, così come le c.d. mere riservate o provvedimenti formali variamente denominati – di nuovo libero conio oppure rivenienti da prassi più o meno consolidate – quali dichiarazioni di biasimo, diffide, ammonizioni et alia.

Dovrà quindi procedersi con formale contestazione degli addebiti, acquisita al protocollo, nutrita da fatti, con documentazioni o evidenze a supporto, seri-precisi-concordanti, dandosi così modo all’incolpato di far valere con altrettanta puntualità le sue controdeduzioni, per poi di conseguenza e con adeguata motivazione determinarsi per l’archiviazione del procedimento oppure irrogandosi la sanzione.

Si rammenta che gli atti d’avvio e di conclusione del procedimento disciplinare, nonché l’eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, vanno comunicati – in via telematica e con l’adozione di un codice identificativo a tutela della privacy – all’Ispettorato per la funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri entro venti giorni dalla loro adozione, seguendo le procedure dalla stessa emanate e collegandosi al sito pdisciplinari@pec.governo.it

In aggiunta, deve ritenersi vigente, nell’ambito della scuola,la nota prot. n. 916 del 23.05.12, del Dipartimento dell’istruzione, nel punto in cui ha specificato che i dirigenti scolastici, per gli attivati procedimenti disciplinari di loro competenza, entro cinque giorni dalla contestazione degli addebiti – e sempre nello stesso termine per ciascuna delle fasi successive – devono comunicare all’UPD di riferimento:

  1. contestazione degli addebiti;
  2. eventuale provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale;
  3. provvedimento di archiviazione ovvero di applicazione della sanzione;
  4. qualifica rivestita dal dipendente;
  5. indicazione della scuola in cui presta servizio;
  6. natura giuridica del rapporto (a tempo indeterminato o determinato).

In entrambi gli adempimenti (rispettivamente, entro venti giorni ed entro cinque giorni) il nominativo del soggetto deve essere sostituito con un codice identificativo (numerico o alfanumerico) del procedimento attivato, a tutela della riservatezza.

Inoltre, per finalità di coordinamento e monitoraggio nazionale, nonché di eventuale referto agli organi di controllo, con cadenza semestrale (entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno), i dirigenti scolastici dovranno inviare all’indirizzo di posta elettronica procedimentidisciplinari.scuola@istruzione.it, sempre e solo in formato elettronico, il riepilogo dei dati già comunicati all’Ispettorato per la funzione pubblica e all’USR.

5. Il diritto di difesa

Fatta salva la disciplina del wistle blower – di cui all’art. 54-bis del D. Lgs. 165/01 e nei limiti ivi indicati: ante – sin dall’atto di notifica della contestazione degli addebiti l’incolpato ha il pieno diritto di vedere le carte, ovvero di acquisire tutto ciò su cui si è fondato il procedimento disciplinare che lo incide.

Il che è a dire che non occorrono autorizzazioni o consensi di chicchessia, né sono conferenti i richiami alla tutela della privacy (sarà chi richiede e riceve la documentazione a doversi preoccupare di utilizzare i dati in misura non eccedente il suo pieno diritto alla difesa), né le ragioni di – generica – segretezza documentale sottratta al diritto di accesso.

6. Il criterio di proporzionalità

Poche parole per richiamare, e rimarcare, quanto già considerato nel punto 5.1. a proposito delle previe incombenze istruttorie, significandosi che non può affidarsi al mero intuito né alle cangianti disposizioni umorali sia l’obbligato inquadramento della fattispecie sanzionatoria – già nell’atto di contestazione degli addebiti – che la misura dell’eventuale sanzione.

Il riferimento è dunque il Codice disciplinare per il personale ATA  (i cui principi-criteri di proporzionalità possiedono una valenza generale) inserito nel CCNL, e per i docenti la disciplina contenuta negli articoli 492-508 del D. Lgs. 297/94.

E, nella circostanza, si rende avvertiti che l’uno e l’altra devono in via pregiudiziale essere pubblicati sul sito dell’istituzione scolastica, a valere come affissione nelle sedi o luoghi di lavoro, diversamente risultando radicalmente nulli sia il procedimento disciplinare avviato che l’eventuale sanzione inflitta.

7. L’eventuale procedura conciliativa

Svolgendo la previsione legale, il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca regola all’articolo 17 la determinazione concordata della sanzione, altrimenti detta conciliazione.

La procedura, che non riveste natura obbligatoria, può applicarsi in tutti i casi in cui non è previsto il licenziamento disciplinare, ma la sanzione concordata non può essere di specie (o tipologia) diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo, e non è soggetta all’impugnazione.

La proposta può essere avanzata da ciascuna delle parti entro il termine dei cinque giorni successivi all’audizione a difesa e contenere una sommaria prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio, infine la misura della sanzione ritenuta applicabile.

La disponibilità della controparte ad accettarla va comunicata entro i cinque giorni successivi dal ricevimento della proposta. Diversamente riprende il decorso dei termini sospesi per l’ordinaria prosecuzione del procedimento disciplinare e non è più possibile attivare  la procedura conciliativa.

A proposta accettata, entro tre giorni il dirigente scolastico convoca il dipendente, con eventuale assistenza di un procuratore o suo rappresentante sindacale, e si formalizza l’accordo raggiunto in un apposito verbale.

In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla contestazione e comunque prima che venga inflitta la sanzione.

8. Il rispetto dei termini e delle procedure

A differenza della rigida regolazione del primigenio D. Lgs. 150/09, la novella apportata dal D. Lgs. 75/17, che si legge nell’art. 55-bis del D. Lgs. 165/01-Testo unico del pubblico impiego, statuisce che la violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare – fatta salva la responsabilità per dolo o colpa grave del soggetto attivo – non determina né l’invalidità degli atti né delle sanzioni irrogate, ad una duplice condizione:

– che vengano rispettati i soli termini perentori dei trenta giorni per la contestazione degli addebiti, decorrenti dalla conoscenza del fatto disciplinarmente rilevante e dei centoventi giorni per la conclusione del procedimento, decorrenti dalla data della predetta contestazione;

– che non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e le modalità di esercizio dell’azione disciplinare risultino comunque compatibili con il principio di tempestività, il cui onere probatorio ricade ovviamente sull’Amministrazione.

Tal che, entro questi limiti, può ora sempre recuperarsi un procedimento disciplinare in ipotesi erroneamente avviato dal dirigente scolastico ed invece di competenza dell’UPD, o all’opposto da quest’ultimo pervenuto in seguito alla segnalazione di rito ma ravvisato come rientrante nella competenza del dirigente scolastico, quindi a questi restituito.

9. Fattispecie differenti

Così come le varie forme di responsabilità conosciute dall’ordinamento possono concorrere prendendo corpo in un unico fatto, le fattispecie di seguito sintetizzate registrano parimenti interferenze o sovrapposizioni con la responsabilità disciplinare, ma se ne differenziano concettualmente e – sotto l’aspetto sostanziale – per la distinta natura, per le peculiari procedure riguardo il loro accertamento, per i diversi esiti cui mettono capo.

9.1. Il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale

La giurisprudenza, conformemente al dato normativo, ha chiarito che il trasferimento per incompatibilità ambientale non ha carattere disciplinare, perché prescinde da specifiche censure movibili al soggetto per un comportamento antidoveroso posto in essere con dolo o colpa.

Per la Corte di cassazione (sez. lavoro, n. 21031 del 18.10.16, n. 2143 del 27.01.17 e n. 11833 del 04.05.17) l’istituto è riconducibile alle ragioni tecniche, organizzative e produttive di cui all’art. 2103 del codice civile. Sicché la situazione di incompatibilità deve essere valutata e motivata secondo un criterio oggettivo, indipendentemente dalla colpevolezza o dalla violazione di doveri d’ufficio del lavoratore, la cui presenza nella struttura sia causa di disfunzione e disorganizzazione, perciò non compatibile con il normale svolgimento dell’attività lavorativa.

Che il trasferimento non abbia natura punitiva è confermato dal fatto che esso può anche essere disposto nell’interesse del dipendente al fine di garantire la sua salute fisica e psichica, anche contro la sua volontà.

Nel caso di specie il dirigente scolastico è competente per un lavoro istruttorio che si conclude con la richiesta all’Amministrazione di valutare l’opportunità di porre in essere l’inerente procedura. Nel contempo, ricorrendo una situazione di gravità, potrà emanare un provvedimento cautelare di allontanamento dal servizio in via d’urgenza, senza contraddittorio, e subito sottoponendolo alla convalida dell’Amministrazione (l’Ufficio scolastico regionale).

Una volta che sia stato adottato il provvedimento del trasferimento d’ufficio, il giudice del lavoro davanti al quale può essere impugnato non può entrare nel merito delle scelte datoriali, potendo solo verificare la sussistenza o meno delle esigenze di carattere oggettivo delle ragioni addotte, sì che risulti escluso ogni intento punitivo o discriminatorio.

9.2. L’insufficiente rendimento e l’incapacità didattica

Come accennato poc’anzi, il primo può astrattamente sovrapporsi alla fattispecie figurante nell’art. 54-quater del D. Lgs. 165/01 (ante), che commina la sanzione del licenziamento disciplinare, per reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa … rilevata dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno nell’ultimo triennio; mentrela seconda – prevista nell’articolo 512 del D. Lgs. 297/94, ma accanto al persistente insufficiente rendimento – prescinde dagli elementi soggettivi del dolo o della colpa, pertanto priva di connotazione disciplinare.

Difatti, secondo la giurisprudenza (vedasi da ultimo Corte d’appello di Bolzano, sez. lavoro, sentenza 01.06.19, che richiama una nutrita serie di conformi pronunce rese sia in sede amministrativa che civile), l’incapacità didattica è riconducibile a una inettitudine grave e permanente a svolgere le mansioni inerenti la funzione esercitata, manifestatasi nel corso del rapporto ed incidente sulla causa della relazione negoziale intercorrente tra l’insegnante e l’amministrazione statale.

Per contro, il persistente insufficiente rendimento è riconducibile a un comportamento volontario consistente in una consapevole violazione dei doveri d’ufficio e delle corrette modalità di svolgimento del rapporto, analogamente a quanto si verifica per i comportamenti che assumono rilievo per i profili disciplinari.

Ma al di là degli aspetti qualificatori – ovvero di sussunzione del persistente insufficiente rendimento nella fattispecie codificata nel sopracitato articolo 54-quater del D. Lgs. 165/01 – non può di certo sostenersi la sua non sanzionabilità, ciò che  significherebbe la quiescenza a tempo indeterminato di una norma imperativa, sino a quando – e se – non venga costruito il dispositivo della performance, a sua volta implicante una valutazione generalizzata, sistematica, ricorrente – potrebbe dirsi, ordinaria o fisiologica – di tutto il personale della scuola: previsione tuttora inattuata nonostante risalga al D. Lgs. 150/09, oltre dieci anni fa.

Quindi si può, e si deve, sanzionare il patologico(non permanente)insufficiente rendimento, anche episodico e riscontrabile in concreto caso per caso, pur non comportando esso il licenziamento disciplinare.

Trattandosi di valutazioni tecnico-professionali, sarà cura del dirigente scolastico, sempre dopo aver condotto un’indagine istruttoria, sollecitare l’Amministrazione per gli accertamenti ad opera di suoi appositi organi; che potranno fornire, al medesimo o all’UPD, gli elementi su cui fondare la sanzione disciplinare, preceduta o meno dal provvedimento di sospensione cautelare.

9.3. La permanente inidoneità psico-fisica

La rilevanza disciplinare dell’istituto in parola, che facoltizza l’Amministrazione a risolvere il rapporto di lavoro, è circoscritta, dal combinato disposto dell’articolo 55-octies del D. Lgs. 165/01 e dall’articolo 6 del regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 171/11, al caso in cui il dipendente nei confronti del quale è stata disposta la visita medico-collegiale per l’accertamento della permanente inidoneità psico-fisica si rifiuti per due volte e senza giustificato motivo di sottoporvisi.

La visita, che può essere chiesta anche dall’interessato, deve essere direttamente attivata dal dirigente scolastico in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova del dipendente, nel rispetto della normativa sulla privacy nei termini previsti nel menzionato D.P.R. 171/11, quando sussista uno dei seguenti presupposti:

– assenza del dipendente per malattia quando è superato il periodo di comporto previsto dal contratto;

– disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l’esistenza dell’inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio;

– condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio.

Nelle more, esclusa evidentemente la prima evenienza ma in aggiunta del caso in cui il dipendente non si presenti alla visita di idoneità senza giustificato motivo, il dirigente scolastico potrà adottare il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio, inviandolo contestualmente all’USR per la convalida.

Se non ricorrono situazioni di urgenza da motivare esplicitamente, occorre una previa comunicazione all’interessato; che, entro i successivi cinque giorni, può presentare memorie e documenti che si ha l’obbligo di valutare.

In ogni caso la sospensione è sempre disposta con atto motivato e comunicata al dipendente.


(*) Il capitolo, l’ultimo dei cinque, è tratto dal più ampio lavoro in pubblicazione sulla rivista “Scienza dell’Amministrazione Scolastica”, Euroedizioni, Torino.

Lo si rende disponibile come una sorta di miniguida “ragionata” per i dirigenti scolastici nel momento in cui dovessero gestire una tematica di non facile dominio, ovviamente integrando quel che qui si è potuto dire con la consultazione delle fonti normative: essenzialmente gli articoli dal 54 al 55-novies del D. Lgs. 165/01, testo vigente, e il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca stipulato il 18 aprile 2018.