Il Tribunale di Trieste afferma la validità delle prove INVALSI

IL TRIBUNALE DI TRIESTE AFFERMA LA VALIDITA’ DELLE PROVE INVALSI

di Salvatore Nocera

 

Il Tribunale civile di Trieste con la sentenza n. 212 del 3 luglio 2012 ha confermato la validità delle prove Invalsi.

Si è discusso negli ultimi tempi in molte scuole circa la legittimità delle prove invalsi sia quelle che riguardano il confronto degli apprendimenti fra gli studenti dei Paesi dell’OCSE, sia quelle che riguardano la qualità del nostro sistema scolastico.

Alcuni Collegi dei docenti avevano negato la loro validità e legittimità, rifiutanbdosi di svolgerle.

Adesso il Tribunale di Trieste ha  fatto chiarezza sulla base delle seguenti argomentazioni:

Le prove INVALSI non sono una novità degli ultimi anni, perché l’art 10 del regolamento sull’autonomia scolastica approvato con dpr n. 275/99 prevede espressamente che il Ministero possa provvedere a valutare la qualità dell’istruzione e della scuola.

Per questo compito il Ministero si avvale dell’INVALSI che è stato istituito proprio allo scopo di provvedere, tra l’altro, anche a tali valutazioni.

Pertanto  le singole scuole autonome non hanno competenza a decidere circa l’effettuazione o meno di tali prove.

 

OSSERVAZIONI

Ritengo la sentenza debba essere condivisa, poiché la normativa è chiara. Anche sull’opportunità di svolgimento di prove per valutare i livelli apprenditivi o di efficienza ed efficacia del sistema scolastico italiano non dovrebbero esservi dubbi. Si può invece discutere dei criteri e dei mezzi di valutazione da adottare; ma anche questi non possono essere rimessi alla discrezionalità delle singole scuole, perché non sarebbero comparabili i risultati.

Per i Paesi OCSE i criteri ed i mezzi sono decisi a livello supernazionale e quindi, anche se non fossero ritenuti pienamente soddisfacienti da un Paese, comunque dànno un’idea del confronto reciproco.

Quanto alla valutazione del nostro sistema scolastico al nostro interno, penso che, dopo un dialogo fra le associazioni , i Sindacati ed il Ministero, si possa e si debba pervenire all’individuazione di criteri e strumenti idonei a formulare degli “indicatori” per verificare i risultati del nostro sistema.

Però, siccome il nostro sistema, a differenza di quasi tutti gli altri, realizza l’inclusione generalizzata degli alunni con disabilità, è indispensabile che, fra gli indicatori generali vengano individuati alcuni indicatori per  autovalutare evalutare la qualità dell’inclusione che noi realizziamo nelle singole scuole. Infatti l’art 12 comma 6 l.n. 104/92 stabilisce che debbono essere effettuate verifiche circa gli effetti dell’integrazione scolastica.

Come ho più volte scritto, tali indicatori debbono riguardare sia indicatori “strutturali”, sia  “ di processo “ sia  “ di esito “.

Indicatori strutturali riguardano l’organizzazione delle scuole per l’accoglienza degli alunni con disabilità, ad es. eliminazione di barriere architettoniche e sociopercettive; classi non numerose, docenti formati didatticamente sull’inclusione scolastica.

Indicatori di processo riguardano le modalità di inclusione, ad es. la corretta e tempestiva formulazione della diagnosi funzionale e del PEI, aggiornamento in servizio dei docenti sui singoli e diversi casi che debbono affrontare di anno in anno.

Indicatori di esito riguardano le modalità di valutazione dei risultati di qualità dell’inclusione, come ad es. uso di prove equipollenti, valutazione non solo degli apprendimenti, ma anche della crescita nella comunicazione, nella socializzazione e nelle relazioni, come espressamente recita l’art 12 comma 3 l.n. 104/92.Inoltre l’esito qualitativo dell’inclusione dovrebbe essere valutato  annualmente anche dalCollegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, dagli Enti locali e dalle associazioni dell’ambito territoriale della scuola per verificare l’efficacia delle somme erogate.

Un commento su “Il Tribunale di Trieste afferma la validità delle prove INVALSI”

I commenti sono chiusi.