Obblighi del Comune

IL CONSIGLIO DI STATO AFFERMA L’OBBLIGO DEL COMUNE A FORNIRE MATERIALE DIDATTICO, ASSISTENTE PER LA COMUNICAZIONE E ASSISTENTE  EDUCATIVO

di Salvatore Nocera

            Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5194 della V Sez , depositata il 3 Ottobre 2012, ha ribadito l’obbligo del Comune a fornire l’assistente per la comunicazione nella scuola del primo ciclo ed ha precisato sempre l’obbligo dello stesso a fornire specifico materiale didattico ed un assistente educativo.

La sentenza annulla la decisione del TAR Veneto che invece aveva negato tali diritti.

La sentenza è quindi interessante anche per le motivazioni su cui si fonda.

Il ricorrente aveva chiesto al Comune di residenza la fornitura di una particolare apparecchiatura elettronica ,  la nomina di un  assistente per la comunicazione e di un’assistente educativo  a scuola per aiutare l’alunno  con autismo nell’uso del metodo ABA.

Il C.d.S., ha accolto le censure del ricorrente contro il diniego operato dal TAR ragionando sul diritto allo studio ed all’inclusione scolastica sanciti dalla Costituzione, come interpretata da numerose sentenze della Corte costituzionale , ribadito nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con L.n. 18/09 e formulato chiaramente dalla L.n. 104/92.

La decisione opera un’ampia disamina della Legge-quadro e fonda il suo ragionamento principalmente sull’art 8 comma 1 lett. M, che prevede il diritto ad ottenere la presenza di personale assistente anche per le attività parascolastiche; sull’art 13comma 1 lettera B sul diritto ad ottenere ausilii e sussidi didattici; sull’art 13 comma 3  sul diritto ad ottenere un assistente per la comunicazione.

Inoltre pone a base della decisione pure la documnentazione necessaria all’integrazione scolastica, come la diagnosi funzionale dell’ASL ed il PEI, nei quali queste prestazioni erano viste come necessarie.

Quanto al soggetto obbligato a tali prestazioni, cui la sentenza del TAR non aveva dato risposta, il CdS precisa che , trattandosi di scuola del primo ciclo, tali obblighi gravano sul Comune di residenza dell’alunno.Poggia le proprie argomentazioni su varie norme.

In primo luogo Gli art 42 e 45 del dpr n. 616/77, richiamato espressamente dall’art 13 comma 3 l.n. 104/92 secondo i quali il Comune deve fornire glil’assistenza scolastica agli alunni con disabilità; tale obbligo è ribadito dall’art 139 del decreto legislativo n. 112/98, il quale pone a carico del Comune l’obbligo di “ supporto organizzativo “ all’inclusione nelle scuole del primo ciclo.

Inoltre richiama l’accordo di programma stipulato dal Comune di residenza col quale esso si impegnava a fornire assistenza e materiale didattico agli alunni con disabilità presenti nelle scuole del primo ciclo.

Cita infine due sentenze dei TAR che avevano affermato tali obblighi in capo ai Comuni: la sentenza del TAR Lombardia n. 581/2010 e  la N. 655/  2012 del TAR Puglia.

 

OSSERVAZIONI

La Sentenza è interessante anche perché chiarisce il contenuto del termine “supporto organizzativo “ contenuto nell’art 139 del decreto legislativo n. 112/98, che ha suscitato molte resistenze da parte degli enti locali.

Il CdS precisa che in tale termine sono da riconoscere  anche la fornitura di sussidi didattici e l’assistenza educativa.

Importante pure il riferimento alla documentazione della diagnosi fnzionale e del PEI; infatti  da essi risultano i bisogni educativi e le risorse necessarie per soddisfarli; pertanto esplicitarli in tali documenti costituisce un punto di forza in caso di ricorso al TAR, oltre che per una corretta integrazione.

Inoltre la decisione fa leva sull’accordo di programma; è questa un’affermazione molto importante perché conferma il principio che, quando viene stipulato un accordo di programma in termini chiari, da esso nascono diritti immediatamente esigibili per gli alunni con disabilità.

Certo se gli accordi prevedessero anche la presenza di un Collegio di vigilanza  con poteri di sostituirsi alle Amministrazioni firmatarie inadempienti, si potrebbe evitare il ricorso al TAR, chiedendo l’intervento del Collegio di vigilanza che pone in essere gli atti amministrativi non compiutidall’Amministrazione per fornire i servizi di risorse umane e materiali dovuti.

Comunque è merito degli avvocati aver orientato  positivamente il ragionamento del CdS su temi ancora controversi   anche fra i TAR.