Straordinario, assunti in coda

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da ItaliaOggi

Carlo Forte

Le immissioni in ruolo degli aspiranti docenti, che vinceranno il concorso straordinario previsto dal decreto 126/2019, saranno effettuate dopo le assunzioni degli aventi titolo individuati tramite lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi ordinari del 2016 e del 2018. E in ogni caso, saranno disposte nella quota del 50% dei posti destinati alle immissioni in ruolo degli aventi titolo individuati tramite lo scorrimento delle graduatorie a esaurimento. Le immissioni in ruolo previste sono 24 mila e saranno effettuate nel triennio che va dal 2020/2021 al 2022/2023. Nel caso non fosse possibile completarle in tale triennio, le assunzioni potranno essere disposte anche successivamente, fino al completo esaurimento delle graduatorie dei vincitori. A prevederlo il dl scuola all’esame della Camera.

L’assorbimento nel triennio dei 24 mila vincitori, peraltro, dovrebbe risultare piuttosto agevole. Attualmente, infatti, nelle graduatorie a esaurimento della scuola secondaria risultano inclusi appena 8.189 aspiranti docenti iscritti. E sono concentrati prevalentemente in un numero ridotto di province, prevalentemente al Sud e in classi di concorso di nicchia, caratterizzate da scarse probabilità di assunzione. Ma anche le graduatorie di merito dei concorsi non dovrebbero costituire un ostacolo alle immissioni in ruolo dei vincitori del concorso straordinario. Perché nelle graduatorie del concorso del 2016 vi sono appena 2.043 iscritti e in quelle del 2018 ve ne sono 5.581.

Pertanto, quand’anche non vi fosse capienza nella quota parte riservate alle immissioni in ruolo da graduatorie a esaurimento, gli uffici avrebbero gioco facile a compensare le mancate immissioni in ruolo traendole dalle disponibilità inutilizzate della quota parte riservata alle immissioni da concorso ordinario. In ogni caso, i posti annualmente destinati ai vincitori del concorso straordinario non potranno superare quelli destinati, per ogni regione, classe di concorso e tipologia di posto, alle graduatorie dei concorsi ordinari. Ai neoimmessi in ruolo, che non dovessero risultare già muniti del 24 Cfu o Cfa previsti dalla legge per accedere ai concorsi, sarà consentito conseguirli durante l’anno di formazione e di prova con oneri a carico dello stato.

Le modalità di acquisizione dei 24 crediti da parte degli immessi in ruolo, durante il periodo di formazione e prova, con oneri a carico dello stato, la disciplina della prova orale e l’integrazione della composizione del comitato di valutazione con almeno un membro esterno all’istituzione scolastica saranno regolate con un decreto Miur, da emanare in tempo utile per il compimento delle procedure relative all’anno di formazione e alla conferma in ruolo dei docenti neoimmessi. In ogni caso, i componenti esterni saranno individuati tra il personale del ministero e quello scolastico della medesima provincia della sede di servizio dei docenti in prova.