Concorso straordinario secondaria, docenti paritarie non svolgono stessa prova dei docenti statale

da Orizzontescuola

di redazione

Il concorso straordinario per la scuola secondaria, previsto dal decreto scuola attualmente di discussione, si poggia sulla prova scritta computer based con quesiti a risposta multipla.

Cosa determina la prova scritta

Per i docenti che partecipano al concorso con il requisito della scuola statale la prova si considererà superata con un punteggio di 7/10.

Coloro che superano la prova con 7/10 e grazie ai titoli rientrano nei 24.000 posti disponibili, saranno assunti in ruolo e conseguiranno l’abilitazione (prima o dopo il ruolo).

Coloro che superano la prova con 7/10 ma non rientreranno nei 24.000 posti disponibili potranno acquisire l’abilitazione alla fine di una supplenza al 30 giugno o 31 agosto, dopo aver acquisito i 24 CFU e superato una prova orale abilitante.

I docenti delle scuole paritarie – ossia che hanno almeno tre anni di servizio nelle scuole paritarie (ancora non chiarito il servizio misto) potranno accedere al concorso straordinario solo ai fini abilitanti.

Prova scritta distinta

La prova scritta sarà basata per tutti i docenti partecipanti sullo stesso programma, ma sarà distinta. Quindi, o svolta in giorni diversi, o comunque con domande differenti.

In questo modo ci sarà una prova per i docenti della statale e una prova per i docenti della paritaria.

A parità di difficoltà della prova essi infatti concorrono per due motivi differenti: gli uni per la stabilizzazione, gli altri solo per l’abilitazione.

La corretta interpretazione del Decreto scuola è confermata dalle schede di lettura del provvedimento predisposte dagli Uffici della Camera

“La procedura prevede: lo svolgimento di una prova scritta informatizzata, composta da quesiti a risposta multipla, destinata ai soggetti che abbiano maturato l’esperienza nella scuola statale e di una analoga, ma distinta, prova scritta, destinata ai soggetti che abbiano maturato l’esperienza nella scuola paritaria, che si intendono superate con un punteggio minimo di 7/10;

la formazione (in ogni regione, per ciascuna classe di concorso e per il sostegno) di una graduatoria dei vincitori, risultante dal punteggio conseguito nella prova scritta e da quello attribuito alla valutazione dei titoli;

la compilazione di un elenco dei soggetti che, pur
conseguendo il punteggio minimo, non rientrano nella graduatoria dei vincitori;

l’immissione in ruolo dei vincitori, nel limite dei posti annualmente autorizzati e, conseguentemente, l’ammissione al percorso annuale di formazione iniziale e prova, durante il quale è prevista l’acquisizione, con oneri a carico dello Stato, dei 24 CFU/CFA richiesti dalla normativa vigente, qualora gli immessi in ruolo non ne siano già in possesso;

una prova orale – ad integrazione del periodo di formazione iniziale e prova – che si intende superata con un punteggio minimo di 7/10, fermo restando che il periodo di formazione iniziale e prova si conclude con una valutazione finale;

l’abilitazione dei vincitori all’esercizio della professione docente, per la relativa classe di concorso, all’atto della conferma in ruolo.

I vincitori possono conseguire l’abilitazione anche acquisendo i 24 CFU/CFA con oneri a proprio carico e superando la medesima prova orale prevista all’esito del periodo di formazione iniziale e prova.

I candidati confermati in ruolo devono rimanere presso l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova per almeno altri quattro anni e sono cancellati da ogni altra graduatoria nella quale siano iscritti.”