Prima collaboratori scolastici, poi amministrativi: diritto alla formazione. Cosa prevede il CCNL

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da Orizzontescuola

di Ilenia Culurgioni

Collaboratori scolastici che passano al profilo dell’assistente amministrativo, ma poi trovano difficoltà nello svolgere i compiti di segreteria sempre più complessi. I corsi di formazione?

Segreterie oberate di lavoro con mansioni ormai di diverso tipo, personale non esperto appena passato al profilo dell’amministrativo, ed ecco che giungono le lamentele.

Ci sono stati segnalati anche casi in cui, nella convocazione per la supplenza da assistenti amministrativi, era richiesta “esperienza”.

Esiste però il diritto alla formazione del personale scolastico.

Diritto alla formazione Ata

Il capo VI del CCNL è infatti dedicato a questo punto. All’articolo 63 (Formazione in servizio) comma 1 si legge: “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L’Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”.

Al comma 2 si ribadisce: “Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l’Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. Le somme destinate alla formazione e non spese nell’esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell’esercizio successivo con la stessa destinazione. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti o programmate dal Dsga, sentito il personale Ata, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell’offerta formativa”. Come si legge, il personale Ata ha diritto alla formazione adeguata per lo svolgimento delle attività previste dal CCNL.

All’articolo 64 (Fruizione del diritto alla formazione) comma 1 si specifica che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità, mentre al comma 4 – specificamente per il personale Ata – si legge che si può partecipare, previa autorizzazione del capo d’istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall’amministrazione o svolte dall’Università o da enti accreditati.

Il piano di formazione

Il piano di formazione viene predisposto dal Dsga e si articola in iniziative (art.66 comma 1):

  • promosse prioritariamente dall’Amministrazione;
  •  progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con l’Università (anche in regime di convenzione), con le associazioni professionali qualificate, con gli Istituti di Ricerca e con gli Enti accreditati.

Oltre a quello che prevede il CCNL sulla formazione, vale sempre l’aiuto reciproco tra colleghi, quindi l’affiancamento di un altro assistente amministrativo nelle prime fasi può essere senza dubbio un buon punto di partenza per chi finora ha lavorato nel profilo di collaboratore scolastico e adesso passa ad assistente amministrativo, sia con supplenze da terza fascia che grazie all’art. 59.