Bullismo, più prevenzione meno interventi penali. Proposta di legge

da Orizzontescuola

di Gianfranco Scialpi

La proposta di legge sul bullismo era necessaria per completare il quadro di un aspetto del disagio giovanile. Per comprenderla, però occorre metterla in relazione con la L.71/17 (Legge Ferrara) per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.

La proposta di legge sul bullismo un interessante segnale

La proposta di legge a firma del On. Devis Dori (M5s) rappresenta un interessante segnale da parte dello Stato italiano. È il completamento di un percorso legislativo avviato più di due anni fa con l’approvazione della Legge 71/17 (18 giugno). La Repubblica italiana conferma la sua volontà di essere parte attiva per contrastare anche il bullismo fisico, spesso propedeutico a quello online.

La vicenda di Carolina Picchio docet! La ragazzina decise di suicidarsi (5 gennaio 2013), dopo forme di bullismo verbale avviate dal suo ex ragazzino, proseguite con un mix di bullismo online (video postato nel Web) e altre offese dirette (cyberbashing).

La conclusione era quasi prevedibile! A quell’età non tutti hanno una personalità forte da reggere una pressione psicologica di quella natura. La sua professoressa di musica, Elena Ferrara, divenuta senatrice si fece promotrice dell’attuale L.71/17!

La proposta sul bullismo e la Legge 71/17. L’importanza del sottotitolo 

Molti i punti in comune tra i due testi. Innanzitutto la proposta di legge Dori sostanzialmente riprende il titolo della Legge- Ferrara (71/17): “prevenzione e contrasto del…”  L’ordine dei termini ha un rilevante significato. La Repubblica italiana conferma, infatti, l’importanza di un approccio informativo e formativo che deve precedere quello repressivo e sanzionatorio.  Si legge nella scheda di lettura alla Proposta Devis Dori :
“Tale legge ha privilegiato gli interventi di carattere socio-educativo, che coinvolgono le responsabilità dei genitori e, soprattutto, della scuola, rispetto ad interventi di natura penale, incentrandosi, infatti, su azioni a carattere preventivo e favorendo attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, a prescindere dal fatto che siano le vittime o i responsabili degli illeciti”
L’opzione educativa si ritrova nell’art. 3 della proposta, quando il Dirigente Scolastico, che viene  a sapere fatti di bullismo, deve informare ”  tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi.”. Il coinvolgimento non lo esime dall’obbligo di informare comunque la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori per le azioni previste che si traducono in un progetto educativo di recupero Se al termine del percorso riabilitativo, non inferiore ai dodici mesi, i risultati risultassero insufficienti, allora il Tribunale può anche “3) disporre l’affidamento del minorenne ai servizi sociali; 4) disporre il collocamento del minorenne in una comunità.”. In sostanza il minore è allontanato dalla famiglia. E la decisione non è di poco conto.

I due documenti non inventano nuovi reati

Altro punto in comune è la volontà di non inventare un nuovo reato, partendo dai reati già presenti.

La proposta Devis Dori, infatti non introduce il nuovo reato di bullismo, ma lo inserisce in quello già presente dello stalking, aggiornandolo. L’art. 1 infatti è titolato “Modifiche all’articolo 612-bis del codice penale”
Si legge nella scheda di lettura di più facile fruizione: “L’articolo 1 della proposta di legge interviene sul delitto di atti persecutori, previsto dall’art. 612-bis del codice penale, per ampliare l’ambito oggettivo dell’illecito penale al fine di ricomprendervi le condotte di bullismo… In particolare, la riforma (lett. a) interviene sul primo comma dell’art. 612-bis per aggiungere alle condotte reiterate di minaccia o molestia – che attualmente concretizzano l’illecito – quelle di percosse, ingiuria, diffamazione, umiliazione ed emarginazione.”
Stessa scelta è stata fatta dalla Legge 71/17. Si legge all’art 1: ” Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identita’, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonche’ la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o piu’ componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.”

Il passaggio fa riferimento ai reati di “Molestie” (art. 660), “Minaccia” (art.612), “Atti persecutori” e “Atti persecutori” (art. 494). Tanto per citarne qualcuno.

La questione dell’ammonimento

 La proposta di legge abolisce l’istituto dell’ammonimento come previsto dall’art. 7 della legge-Ferrara. In realtà, quello che a prima vista sembra una cancellazione definitiva, risulta invece un ritorno dell’istituto dell’ammonimento all’interno del reato aggiornato dello stalking (art.612 bis). Si legge infatti nella scheda di lettura: “L’abrogazione consegue all’inserimento delle condotte di bullismo nell’art. 612-bis c.p., che comporta l’applicazione dell’art. 8 del decreto-legge n. 11 del 2009, in base al quale, fino a quando non è proposta querela per il reato di atti persecutori, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta.”

In conclusione una buona proposta di legge che norma il fenomeno del bullismo. E di questi tempi è sicuramente una buona notizia che porta a compimento l’impegno dello Stato contro un’espressione del disagio giovanile.