Graduatorie jolly per le immissioni in ruolo

da ItaliaOggi

Marco Nobilio

Gli aspiranti docenti che, pur avendo superato il concorso ordinario, non siano ancora riusciti ad ottenere l’immissione in ruolo, potranno tentare di ottenerla anche in una regione diversa da quella nella cui graduatoria risultano inclusi. La procedura per far valere questa possibilità è contenuta in un emendamento (1.108) della maggioranza al decreto legge 126/2019. Il testo sarà posto all’esame dell’aula della camera il 25 novembre prossimo. Per partecipare ai «tempi supplementari» delle immissioni in ruolo è necessario, anzitutto, che gli aspiranti risultino inseriti a pieno titolo nelle graduatorie preordinate all’immissione in ruolo del personale docente per lo specifico posto o classe di concorso in un’altra regione. Da questa procedura saranno, invece, esclusi i soggetti già destinatari di proposte di assunzione a tempo indeterminato oppure già di ruolo. Perché si tratta di una procedura residuale finalizzata alla copertura dei ruoli ancora vacanti.

Le immissioni in ruolo dei tempi supplementari si terranno, infatti, solo qualora nella provincia di riferimento siano rimasti dei posti vuoti dopo le immissioni in ruolo di prima istanza. Vale a dire, quelle che deriveranno dallo scorrimento ordinario delle graduatorie ordinarie di quella provincia. Gli aspiranti potranno chiedere di partecipare ai tempi supplementari in un’altra regione anche per tutte le province comprese in tale regione. E potranno concorrere per tutte le classi di concorso o posti per i quali abbiano titolo. Le domande dovranno essere inoltrate per via telematica utilizzando la piattaforma di «istanze online», attiva su sito web istituzionale del ministero dell’istruzione.

Le assunzioni di coda avverranno con assegnazione della sede entro il 15 settembre di ciascun anno scolastico (con decorrenza giuridica al 1° settembre) fino alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili.

Pertanto, saranno disposte, a decorrere dal prossimo anno, nelle regioni nelle quali rimarranno posti vacanti e disponibili dopo le consuete operazioni di immissione in ruolo da concludersi entro il 31 agosto di ogni anno scolastico di riferimento. Le assunzioni di seconda istanza avverranno rispettando la ripartizione tra le graduatorie concorsuali, cui sarà comunque attribuito l’eventuale posto dispari, e le graduatorie a esaurimento, nonché l’ordine di precedenza definito dalla normativa vigente, con precedenza assoluta per gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami.

Nel caso della concorrenza di candidati inseriti in diverse procedure concorsuali ordinarie per titoli ed esami, verrà data priorità al candidato inserito nella graduatoria del concorso bandito antecedentemente. La disciplina di dettaglio sarà fissata con un decreto del ministero dell’istruzione che dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 126. Anche le immissioni in ruolo che saranno effettuate all’esito dello scorrimento delle graduatorie di seconda istanza comporteranno, dopo l’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di altre procedure dove l’aspirante sia inserito. Nel caso in cui alcune procedure concorsuali non risultino concluse entro i termini previsti dai relativi bandi, i posti destinati ai soggetti vincitori saranno comunque accantonati e resi indisponibili per le immissioni in ruolo di seconda istanza.