9 ottobre Legge stabilità e Riforma Titolo V in CdM

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta del 9 ottobre, approva due disegni di legge relativi alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità) e la riforma del Titolo V della Costituzione.

Di seguito un estratto del comunicato stampa:

Il Consiglio ha inoltre deciso di istituire nella legge di stabilità un Commissario anticorruzione che presiederà la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario sarà nominato, su proposta dei Ministri della pubblica amministrazione, della giustizia e dell’interno, tra persone di notoria indipendenza che hanno avuto esperienza in materia di contrasto alla corruzione e persecuzione degli illeciti nella pubblica amministrazione, con decreto del Presidente della Repubblica previa delibera del Consiglio dei Ministri e parere favorevole di 2/3 dei componenti delle Commissioni parlamentari competenti. La Commissione potrà avvalersi della Guardia di finanza, che agisce con i poteri di indagine per gli accertamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto e all’imposta sui redditi, e potrà richiedere indagini, accertamenti e relazioni all’Ispettorato per la funzione pubblica.

LEGGE DI STABILITÀ

Il Consiglio ha approvato il disegno di legge contenente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità) e il disegno di legge contenente il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015.

La Legge di stabilità per il 2013-2015 rappresenta lo strumento con cui sono disposte le misure necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati nei documenti di programmazione di bilancio e finanza pubblica. I tempi e i contenuti della procedura sono coerenti con quanto previsto nell’ambito del cosiddetto Semestre Europeo, recentemente introdotto nell’ambito dell’Unione europea al fine di rafforzare le regole che presiedono ai meccanismi di governance e di coordinamento delle politiche macroeconomiche e fiscali.

Quest’anno la Legge di stabilità per il 2013-2015 consente, come previsto dagli impegni assunti in Europa, di conseguire il pareggio di bilancio in termini strutturali nel 2013.

Con la Legge di stabilità sono previste inoltre le norme che assicurano il coordinamento della finanza pubblica dei vari livelli di Governo, al fine di rispettare i requisiti economici e finanziari così come disposto dal Trattato di Maastricht, che anche l’Italia ha sottoscritto nel 1992 (parametri di Maastricht).

Con particolare riferimento al bilancio dello Stato, la legge di stabilità dispone le misure di modifica della legislazione vigente, su cui si fonda la previsione contenuta nel disegno di legge di bilancio. In base alle leggi in vigore, infatti, la legge di approvazione del bilancio non può introdurre nuovi tributi e nuove spese. La legge di bilancio, prevista dall’articolo 81 della Costituzione, in particolare, è il mezzo con cui il Parlamento autorizza il Governo a sostenere le spese indicate nella stessa legge di bilancio e ad acquisire le entrate previste per il successivo esercizio finanziario.

Il disegno di legge di bilancio e il disegno di legge di stabilità sono presentati al Parlamento entro il 15 ottobre di ciascun anno.

Gli obiettivi sono 5: anzitutto, evitare l’aumento di due punti percentuali dell’IVA a partire da luglio 2013. La legislazione vigente prevede l’aumento dell’IVA a partire dal primo luglio 2013. Con la legge di stabilità l’aumento viene dimezzato. Gli altri obiettivi sono i nuovi incentivi per l’aumento della produttività; le garanzie per gli esodati; la copertura del quadro esigenziale dei Ministeri per il 2013; il pagamento degli arretrati delle PA. Per realizzarli sono previsti tre strumenti. Il primo strumento è la revisione della spesa pubblica (spending review); il secondo comprende degli interventi fiscali in materia bancaria e assicurativa; il terzo, infine, riguarda l’imposta sulle transazioni finanziarie.

La legge di stabilità prevede anche la rimodulazione di alcune tax expenditures per i redditi superiori ai 15mila euro:

– si introduce una franchigia di 250 Euro per alcune deduzioni e detrazioni IRPEF e, per le sole detrazioni, si fissa il tetto massimo di detraibilità a 3000 euro.

– si prevede anche l’assoggettabilità ad IRPEF delle pensioni di guerra e di invalidità.

Al fine di introdurre un importante elemento di equità nella revisione della tassazione sui redditi e agevolare i consumi delle famiglie dal reddito più basso, la legge di stabilità introduce inoltre una riduzione di un punto percentuale (da 23 a 22 punti e da 27 a 26) dell’aliquota IRPEF sui primi due scaglioni di reddito (da 0 a 15mila euro e da 15mila a 28mila euro).

Nell’ambito della legge di stabilità il Consiglio ha approvato il secondo capitolo delle disposizioni per la revisione della spesa pubblica (spending review). Le nuove misure confermano l’azione avviata dal Governo il 5 luglio: razionalizzare la spesa pubblica, migliorare l’efficienza delle amministrazioni e mantenere inalterata la qualità dei servizi per i cittadini (cfr. comunicato stampa n. 38 del 5/6 luglio 2012).

La prima fase della spending ha garantito un risparmio di circa 4,4 miliardi per il 2012, 10,3 miliardi per il 2013 e 11,2 miliardi per il 2014. La spesa censita alla quale fanno riferimento questi risparmi è pari a circa 60 miliardi di acquisto di beni e servizi. Le nuove misure di razionalizzazione della spesa pubblica si basano su un censimento di spesa “aggredibile” pari a circa 50 miliardi: 11 miliardi per l’acquisto di farmaci, 7 miliardi per i dispositivi medici e 32 miliardi di acquisti per gli investimenti. L’importo censito nelle due fasi della spending è di 110 miliardi, circa il 65% della spesa pubblica per l’acquisto di beni e servizi.

A regime, il risparmio derivante dalla spending review è di 3,5 miliardi .

L’analisi del Commissario straordinario per la spending review Enrico Bondi si è avvalsa delle segnalazioni degli oltre 135mila cittadini e associazioni che hanno partecipato alla consultazione pubblica di maggio segnalando sprechi e inefficienze. Le voci di spesa su cui interviene il provvedimento allo scopo di ridurne gli eccessi sono: la reingegnerizzazione della rete di illuminazione pubblica, segnalata da oltre 8000 cittadini e predisposta con il contributo dell’associazione Cielobuio; gli acquisti di beni e servizi non sanitari, segnalati da oltre il 27% dei cittadini che hanno partecipato alla consultazione; il trasporto pubblico locale, oggetto di oltre 2000 segnalazioni; le università; le consulenze per l’informatica (oltre 5000 cittadini hanno scritto suggerendo soluzioni per l’ICT nelle pubbliche amministrazioni); gli affitti e la gestione degli immobili dello Stato (segnalate dal 2% dei cittadini).

Un capitolo importante del provvedimento riguarda i controlli dei bilanci delle Pubbliche Amministrazioni. Il Consiglio dei Ministri il 4 ottobre ha aperto ai controlli in tempo reale dei bilanci della PA (cfr. comunicato stampa n. 48 del 4 ottobre 2012). In particolare verrà rafforzata la capacità di controllo sui bilanci degli enti locali, che farà leva sulla Corte dei Conti, sui servizi ispettivi della Ragioneria Generale dello Stato e sulla Guardia di Finanza.

Inoltre si sta promuovendo una manutenzione del sistema SIOPE per renderlo uno strumento di controllo di gestione anche sotto l’aspetto economico e tentare di impostare la rilevazione dei consumi, elemento questo sistematicamente assente nei controlli fino ad oggi effettuati.

RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE

Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge costituzionale di riforma del Titolo V. Il testo interviene a undici anni di distanza dalla precedente revisione attuata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

L’intervento si è reso necessario viste le criticità emerse nel corso di questi anni; tuttavia, dato il breve spazio di legislatura ancora a disposizione, l’obiettivo è quello di apportare modifiche quantitativamente limitate, ma significative dal punto di vista della regolamentazione dei rapporti fra lo Stato e le regioni.

L’intervento riformatore si incentra anzitutto sul principio dell’unità giuridica ed economica della Repubblica come valore fondamentale dell’ordinamento, prevedendo che la sua garanzia, assieme a quella dei diritti costituzionali, costituisce compito primario della legge dello Stato, anche a prescindere dal riparto delle materie fra legge statale e legge regionale. E’ la cosiddetta clausola di supremazia presente in gran parte degli ordinamento federali.

Si tende, inoltre, ad impostare il rapporto fra leggi statali e leggi regionali secondo una logica di complementarietà e di non conflittualità; per questo sono previste alcune innovazioni particolarmente incisive. Si inseriscono nel campo della legislazione esclusiva dello Stato alcune materie che erano precedentemente considerazione della legislazione concorrente: il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le grandi reti di trasporto e di navigazione, la disciplina dell’istruzione, il commercio con l’estero, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia.

Inoltre nella competenza statale rientrano anche materie sino ad ora non specificamente individuate nella Costituzione e che sono state oggetto, in questi anni, di contenzioso costituzionale. Si tratta di materie suscettibili di un’autonoma configurazione e riferibili alla competenza esclusiva dello Stato: la disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e la disciplina generale degli enti locali. La materia del turismo è stata altresì trasferita dalla competenza esclusiva delle regioni alla competenza concorrente dello Stato e potrà quindi introdurre una sua disciplina.

Si attribuisce alla legge statale un ruolo più duttile ed ampio nell’area della legislazione concorrente, prevedendo che spetta alla legge dello Stato non più di stabilire i problematici “principi fondamentali”, bensì di porre la disciplina funzionale a garantire l’unità giuridica ed economica della Repubblica. Si dispongono, poi, confini meno rigidi fra potestà regolamentare del Governo e potestà regolamentare delle regioni, prevedendo in modo semplice che lo Stato e le regioni possano emanare regolamenti per l’attuazione delle proprie leggi.