Terza fascia senza abilitazione

da Italiaoggi

Carlo Forte

Riapertura della terza fascia delle graduatorie d’istituto senza obbligo di previa abilitazione ed accesso al concorso straordinario anche a chi sta completando in quest’anno il terzo anno di servizio necessario. Sono queste le modifiche più importanti apportate dalle commissioni parlamentari al decreto legge. Ed è su questa base che si è svolta la discussione delle linee generali della legge di conversione ieri in aula alla Camera dei deputati chiamata ad approvare in prima lettura il disegno di legge di conversione in legge del dl 129/2019 su scuola e università, il primo del governo giallorosso. Prossimo scoglio il Senato, dove però il testo dovrebbe arrivare blindato per completare l’iter di approvazione, che, in ogni caso, non potrà superare i 60 giorni, che scadranno il 28 dicembre, pena la decadenza. Ecco in sintesi i principali contenuti del decreto coordinati con le modifiche fin qui approvate.

Anche per i prossimi tre anni sarà possibile chiedere di essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto senza possedere l’abilitazione. Gli aspiranti docenti che vi sono già inclusi potranno continuare a rimanervi anche senza il possesso dei 24 Cfu. Coloro che lo chiederanno per la prima volta, invece, potranno farlo solo previo conseguimento dei 24 Cfu. Resta fermo l’obbligo di possedere comunque il titolo di studio di accesso.

Per partecipare al concorso straordinario gli aspiranti docenti dovranno essere in grado di vantare almeno tre anni di servizio, di cui almeno uno nella disciplina per cui si concorre. Il periodo utile ai fini della maturazione del triennio va dall’anno 2008/2009 al corrente anno scolastico. I soggetti che per maturare il triennio avranno bisogno dell’anno in corso saranno ammessi con riserva. La riserva sarà sciolta solo se il terzo anno risulterà svolto entro il 30 giugno prossimo. In caso contrario gli interessati saranno esclusi dalla procedura concorsuale.

Il servizio prestato sul sostegno senza titolo non sarà utile ai fini del concorso sul sostegno, ma sarà considerato valido per la classe di concorso. Sempre ai fini della maturazione del triennio utile all’accesso alla procedura straordinaria, sarà considerato valido anche il servizio prestato per effetto dei decreti salvaprecari del 2009 e del 2013.

Per accedere alla procedura straordinaria, solo per conseguire l’abilitazione, oltre al servizio prestato nelle paritarie sarà considerato valido anche il servizio prestato nella formazione professionale.

Purché tale servizio sia stato svolto per insegnamenti riconducibili a quelli relativi alle classi di concorso. Ai docenti già in ruolo nella scuola statale sarà concesso di partecipare alla procedura straordinaria, ai soli fini abilitativi, se saranno in grado di vantare tre anni di servizio maturati in tempo utile (a prescindere dalla classe di concorso) unitamente al possesso del titolo di accesso alla classe di concorso. Per i docenti di ruolo il nuovo testo prevede, infatti, una deroga all’obbligo di avere prestato almeno uno dei tre anni richiesti nella classe di concorso a cui si riferisce la procedura.

Il programma a cui fare riferimento per la preparazione al concorso straordinario sarà lo stesso del concorso ordinario del 2016. Resta confermata la prova scritta computer basic, che si intenderà superata al conseguimento del punteggio minimo di 7/10. I quesiti saranno validati da un comitato tecnico da costituire a livello centrale. La prova orale al termine dell’anno di prova si svolgerà, come previsto, davanti al compitato di valutazione dell’istituzione scolastica di servizio. Ma il nuovo testo prevede che il comitato dovrà essere integrato da due commissari esterni (il testo originario nel prevedeva uno solo). E uno dei due commissari esterni dovrà essere necessariamente un dirigente scolastico.

Docenti di religione cattolica, il nuovo testo prevede l’indizione di un concorso ordinario per titoli ed esami riservato al reclutamento con contratti a tempo indeterminato degli insegnanti di religione cattolica. La procedura concorsuale prevede una riserva dei posti del 50% per i candidati che abbiano prestato almeno tre anni di insegnamento. Fino a quando la selezione non sarà terminata con l’approvazione della graduatoria di merito, le immissioni in ruolo dei docenti di religione continueranno ad essere effettuate scorrendo le graduatorie del precedente concorso.

Gli aspiranti docenti inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi o nelle graduatorie a esaurimento potranno concorrere alle immissioni in ruolo anche in graduatorie di una o più province di altra regione. Questa facoltà sarà concessa a domanda e le relative assunzioni avverranno in coda a quelle ordinarie.

Gli aspiranti inclusi nelle graduatorie a esaurimento potranno chiedere di essere inclusi nelle graduatorie a esaurimento aggiuntive di una o più province di una stessa regione, ma non potranno chiedere di essere inclusi in coda alle graduatorie di merito dei concorsi.

E viceversa: i candidati inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi potranno chiedere di essere inclusi in coda alle graduatorie dei concorsi di una o più province nella stessa regione, ma non potranno chiedere di essere inclusi in coda alle Gae. Infine, gli aspiranti docenti inclusi nelle graduatorie del 2016 potranno esercitare l’opzione di coda per le graduatorie dei concorsi non selettivi del 2018. Ma i candidati inclusi negli elenchi di merito dei concorsi del 2018 non potranno far valere l’opzione aggiuntiva per le graduatorie dei concorsi del 2016.

Il nuovo testo prevede, inoltre, la costituzione di graduatorie provinciali da utilizzare, sempre per le supplenze, al termine delle operazioni di assunzione a tempo determinato effettuate tramite lo scorrimento delle graduatorie a esaurimento.

A differenza delle graduatorie a esaurimento, che sono valide per tutte le disponibilità utili ai fini delle supplenze, le graduatorie provinciali avranno valore, per ogni singolo soggetto incluso, per sole 20 istituzioni scolastiche, che dovranno essere previamente indicate dagli interessati all’atto della presentazione delle domande. In pratica dunque, la fase provinciale delle assunzioni a tempo determinato sarà suddivisa in due step: l’ufficio procederà a scorrere anzitutto le graduatorie a esaurimento e al termine di questa operazione procederà allo scorrimento delle graduatorie provinciali. Le disponibilità che dovessero residuare da queste operazioni saranno gestite dai dirigenti scolastici tramite lo scorrimento delle graduatorie di istituto.

Il reclutamento dei dirigenti scolastici non avverrà più con un corso-concorso, ma con un mero concorso per titoli ed esami. La selezione sarà organizzata su base regionale. Nessuna novità di rilievo, invece, per l’accesso alle selezioni, che sarà consentito ai docenti in possesso di laurea magistrale o di laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento che siano anche in grado di vantare almeno 5 anni di servizio nel ruolo di appartenenza.

Da gennaio 2021 l’organico del ministero dell’istruzione sarà ampliato con ulteriori 59 dirigenti tecnici di ruolo e, a decorrere dal 2023, di altri 87.