Assistenti ff. DSGA: alla Camera ripristinato testo decreto scuola senza deroga per il titolo di studio

da Tuttoscuola

Nell’intesa sul precariato del 1° ottobre scorso i sindacati della scuola hanno concordato con il ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, un particolare intervento di salvataggio per gli assistenti amministrativi che hanno  svolto per almeno un triennio le funzioni di DSGA; salvataggio ritenuto necessario in quanto la prova preselettiva del concorso DSGA in fase di svolgimento aveva falcidiato i candidati ff. DSGA a cui il bando aveva garantito il 30% dei posti. Ma il decreto scuola recentemente approvato dalla Camera e che deve ricevere una nuova approvazione dal Senato ha cambiato un po’ le cose. Andiamo con ordine.

L’intesa dello scorso ottobre prevedeva di “Bandire un concorso per DSGA che sia riservato, ai sensi dell’articolo 22 comma 15 del decreto legislativo n. 75 del 2017, al personale amministrativo e, in particolare, a quello che abbia svolto la funzione di DSGA per almeno tre anni nei precedenti otto, anche in deroga al requisito della laurea specifica prevista per l’accesso dall’esterno. La graduatoria sarà utilizzata in subordine a quella del concorso ordinario in svolgimento, fino alla copertura di tutti i posti disponibili”.  Il decreto legislativo citato nell’intesa, all’art. 22, co. 15, prevede: “Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno”. Rispetto all’intesa, quindi, l’unico elemento (sostanziale) di differenza sta proprio nella deroga al titolo di studio (laurea) richiesto.

Nel decreto scuola (DL 126 del 29.10.2019) la deroga al titolo di studio però non c’è più. Infatti il comma 6 dell’art. 2 recita: “L’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all’area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell’area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012. Le graduatorie risultanti dalla procedura di cui al primo periodo, sono utilizzate in subordine a quelle del concorso di cui all’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Dopo le proteste dei sindacati relative al fatto che il decreto scuola avesse disatteso l’intesa, ottengono ascolto dai deputati della Commissione che alla Camera proprio mentre il  salva-precari è ancora in discussione. Un emendamento allora integra il testo con questo inciso: “Anche in deroga al possesso del titolo di studio specifico previsto dalla normativa vigente per l’accesso al profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi”. Il decreto legge, carico di emendamenti, va quindi in assemblea alla Camera per l’approvazione e subisce alcune modifiche, tra cui, il ripristino del testo originario del DL con eliminazione della deroga per il titolo di studio.

Il testo approvato dalla Camera è stato ora trasmesso al Senato per l’approvazione in seconda lettura. I sindacati non demordono e insistono per il rispetto dell’intesa.