Graduatorie di istituto, quando il docente retrocede da seconda a terza fascia. Nota USR

print

da Orizzontescuola

di redazione

Graduatorie di istituto: l’USR Campania ha fornito dei chiarimenti in merito alla collocazione in terza fascia dei ricorrenti, portando come punto di riferimento la Sentenza del Consiglio di Stato n. 94/2019.

Viene innanzitutto ribadito che sono le istituzioni scolastiche, in virtù di quanto stabilito dal D.M. 374/2017 ad esser responsabili della gestione della domanda degli aspiranti supplenti e  competenti ad emanare ogni opportuno provvedimento di aggiornamento e rettifica delle graduatorie di circolo e di istituto di seconda e terza fascia.

A seguito dei provvedimenti giurisdizionali pertanto, le Istituzioni
Scolastiche sono tenute ad adottare gli atti necessari, quali: decreti di rettifica delle graduatorie e  revoca e/o riassegnazione degli incarichi di supplenza, tanto a tutela dell’Amministrazione scolastica  considerata nel suo complesso ed anche al fine di non incorrere in responsabilità erariali.

l’USR cita quindi un esempio riferito ai ricorsi AFAM: Laddove, infatti, uno dei proponenti il ricorso al TAR numero di registro generale 3630 del 2018, od  altro di pari contenuto, su cui sia intervenuta una pronuncia definitiva, del Consiglio di Stato, come  nel caso qui in esame, sia presente nelle graduatorie d’istituto, le Istituzioni Scolastiche dovranno  provvedere a collocarlo/a opportunamente in terza fascia prima di affidare un incarico di supplenza.

Parimenti, nel caso in cui uno dei predetti ricorrenti sia già stato individuato/a come supplente le  Istituzioni scolastiche dovranno provvedere a revocare l’incarico e riassegnarlo, previa opportuna
rettifica delle graduatorie.

Nel caso in cui, poi, questi aspiranti docenti dovessero portare in visione, per contestare i  provvedimenti adottati in ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato in oggetto, copia di  provvedimenti giudiziari a loro favorevoli (ordinanza o sentenze) precedentemente adottati dal  Giudice del Lavoro, tale contrasto di giudicati andrà risolto dando applicazione al provvedimento  successivo, dovendosi riconoscere prevalenza al giudicato intervenuto per ultimo.

Il primo provvedimento, pertanto, s’intenderà inutiliter datum, dovendosi attribuire solo al secondo (e  cioè, con ogni probabilità, a quello molto recente del Consiglio di Stato), la efficacia di giudicato tra le parti, con conseguente obbligo conformativo a carico dell’Amministrazione che sarà tenuta,  quindi, ad adottare i già menzionati provvedimenti per attenersi alla decisione del Giudice  Amministrativo.

Tale conclusione invero è conforme al principio per il quale l’eventuale contrasto tra giudicati si  risolve con la prevalenza della sentenza emanata per ultima (Corte di Cassazione – ordinanza n.  28506 del 2018).

La circolare dell’USR Campania