Pensionamento d’ufficio, la domanda di cessazione va presentata o no?

da Orizzontescuola

di Patrizia Del Pidio

In caso di pensionamento d’ufficio va presentata domanda di cessazione dal servizio? Vediamo.

Buona sera,
Sono un Docente e visti il D.M. n. 1124 del 06/12/2019 e la tabella dei requisiti annessa, compiendo il 7 luglio 2020 67 anni, verrò collocato in pensione d’ufficio. Allora mi domando se devo presentare qualche istanza (es.: dimissioni) o se è l’Amministrazione  Scolastica che deve provvedere a collocarmi in pensione.
Grazie

Per i dipendenti della pubblica amministrazione scatta il pensionamento d’ufficio obbligatorio al compimento dei 65 anni se è stato raggiunto un qualsiasi diritto alla pensione (ad esempio per i lavoratori che al compimento di tale età hanno maturato 42 anni e 10 mesi di contributi se uomini, o 41 anni e 10 mesi di contributi se donne).

In ogni caso il rapporto non può protrarsi oltre il compimento dei 67 anni per tutti i lavoratori delle pubbliche amministrazioni che hanno maturato almeno 20 anni di contributi.

L’amministrazione, quindi, è obbligata a collocare in pensione il dipendente che raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia.

Nel comparto scuola il pensionamento di ufficio scatta il 1 settembre di ogni anno, per i dipendenti con almeno 20 anni di contributi maturati che compiono i 67 anni entro il 31 agosto (per coloro che compiono i 67 anni tra il 1 settembre ed il 31 dicembre, in ogni caso, il pensionamento il 1 settembre dello stesso anno è consentito solo dietro presentazione di domanda di cessazione dal servizio).

Per lei, quindi, che compirà i 67 anni a luglio 2020 il pensionamento d’ufficio scatta il 1 settembre 2020.

In questo caso non è tenuto alla presentazione della domanda di cessazione dal servizio (che riguarda soltanto le cessazioni volontarie) ma in ogni caso deve presentare domanda di pensione poichè il trattamento pensionistico viene erogato soltanto dietro presentazione di domanda e non in automatico.

Qui per leggere la circolare MIUR.