Formazione docenti, resta l’obbligo previsto dalla Legge 107: lo dice anche la Cisl Scuola

da La Tecnica della Scuola

Con un ampio documento pubblicato nel proprio sito internet, Cisl Scuola fornisce alcuni importanti chiarimenti sulla questione della formazione in servizio del personale scolastico, anche in relazione a problemi interpretativi emersi con la firma del CCNI per il triennio 2019/20-2021/22.

La formazione è obbligatoria

Il sindacato di Maddalena Gissi chiarisce subito un punto: l’accusa rivolta ai sindacati firmatari del contratto di “volersi mettere di traverso – con la connivenza del ministero – rispetto all’attivazione di efficaci politiche di formazione e aggiornamento degli insegnanti” è totalmente falsa.
Le cose – sostiene Cisl Scuola – stanno addirittura all’opposto di quanto viene sostenuto e basterebbe leggere con più attenzione il Contratto per rendersene conto.
A partire dalla questione dell’obbligo/non obbligo della formazione: “Mai viene scritto nel contratto (né mai si è pensato) – sottolinea il sindacato – che l’aggiornamento non costituisca un dovere per il personale. È fuori discussione, infatti, che dal Piano di formazione d’istituto, che obbligatoriamente deve essere inserito nel PTOF, discendano obblighi precisi e ineludibili per tutto il personale: tante è vero che il terzo comma dell’art. 2, nel declinare tutte le possibili modalità di formazione attivabili, ivi comprese le iniziative di autoformazione – su cui si insinua il sospetto che si tratti solo di un escamotage per evadere sostanzialmente ogni obbligo – assegna al Piano stesso anche il compito di precisare le caratteristiche delle attività e le modalità di attestazione”.

D’altronde ricorda Cisl Scuola – già “il Piano per la Formazione dei Docenti 2016/2019 (certo non scritto dai sindacati) prevedeva che le azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano Triennale dell’offerta Formativa, in coerenza con le scelte del Collegio Docenti che lo elabora sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico. L’obbligatorietà non si traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano”.

Il personale può accedere alla formazione: che vuol dire?

Il sindacato di Maddalena Gissi propone anche una analisi “linguistica” molto accurata di qualche passaggio del Contratto: “Quanto all’uso del verbo ‘può’ (tutto il personale in servizio può accedere alle iniziative formative), l’intento non è affatto quello paventato, ossia di conferire all’attività di aggiornamento un carattere opzionale, ma piuttosto quello di estendere il diritto di accesso alla formazione a tutto il personale, compreso chi lavora con contratto a tempo determinato, che non rientrerebbe nelle previsioni di obbligatorietà della legge 107/2015. Infatti, l’art. 1 c. 124 della legge, peraltro richiamato più volte nelle premesse del contratto integrativo (ma su questo i nostri critici hanno preferito sorvolare), fa riferimento al solo personale di ruolo. Per questo nel contratto è stato inserito un intenzionale richiamo a tutto il personale in servizio (quindi anche a tempo determinato) proprio per ampliare la platea dei partecipanti alle iniziative formative”.

Carta del docente: ci vuole una seria riflessione

Ma c’è ancora un argomento sul quale secondo Cisl Scuola sarebbe bene dedicare un supplemento di riflessione, ovvero “se e quanto la card docenti si sia dimostrata, alla prova dei fatti, strumento davvero efficace di promozione e incentivo alla formazione e all’aggiornamento”.
“Per dire – conclude il sindacato della Gissi – che una seria e credibile politica della formazione in servizio non può esaurirsi nella mera affermazione di un generico ‘obbligo’, né in altrettanto generiche, e più o meno generose, elargizioni”.
Affermazione che sembra preludere non tanto ad una semplice eliminazione della Carta del docente, quanto piuttosto ad una verifica sulla sua effettiva funzionalità.
Anche per evitare che si limiti ad essere, appunto, solamente una “elargizione” senza diventare uno strumento per migliorare la formazione dei docenti e, indirettamente, della qualità complessiva dell’offerta formativa.

In conclusione: la formazione in servizio, anche dopo la sottoscrizione del Contratto integrativo, continua ad essere obbligatoria, permanente e strutturale come previsto dalla legge 107/2015 . Quanto alla Carta del docente, se ne riparlerà in occasione dell’apertura del tavolo contrattuale, probabilmente fra qualche mese.