Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175

Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175
(in GU n. 242 del 16-10-2012 )

Esecuzione dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012. (12G0197)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che approva modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, concernente l’esecuzione dell’intesa tra l’autorita’ scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, concernente l’esecuzione dell’intesa tra l’autorita’ scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l’intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751;

Viste le comunicazioni rese dal Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 25 giugno 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 giugno 2012, con la quale il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’ stato autorizzato a sottoscrivere un’intesa, definita con la Conferenza episcopale italiana, in materia di insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;

Vista la nuova intesa per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche firmata il 28 giugno 2012 fra il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana;

Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;

Decreta:

Piena e intera esecuzione e’ data all’intesa fra il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012, che modifica l’intesa del 14 dicembre 1985 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, gia’ modificata con decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202. L’intesa e’ composta di 4 articoli ed e’ allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 20 agosto 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Profumo, Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti l’8 ottobre 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 14, foglio n. 55

Allegato 

INTESA PER L'INSEGNAMENTO  DELLA  RELIGIONE  CATTOLICA  NELLE  SCUOLE
                              PUBBLICHE 

                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

quale autorita' statale che  sovraintende  al  sistema  educativo  di
istruzione e di formazione, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri adottata nella riunione del 26 giugno  2012  a  norma  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, 

                                  e 

                   IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA 
                         EPISCOPALE ITALIANA 

che, debitamente autorizzato, agisce a nome della  Conferenza  stessa
ai sensi dell'art. 5 del suo statuto e a norma del can. 804, par.  1,
del Codice di diritto canonico; 
    Vista  l'Intesa  del  14  dicembre  1985,  resa  esecutiva  nella
Repubblica italiana con d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, e modificata
con l'intesa del 13 giugno 1990, resa esecutiva con d.P.R. 23  giugno
1990, n. 202; 
    Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  e  in
particolare gli articoli 309 e 310; 
    Ritenuto di aggiornare i profili di qualificazione  professionale
degli insegnanti di religione cattolica, adeguandoli ai nuovi criteri
degli ordinamenti accademici; 
    In attuazione dell'art. 9, n. 2, dell'accordo tra la Santa Sede e
la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni
al Concordato Lateranense e che continua ad  assicurare,  nel  quadro
delle  finalita'  della  scuola,   l'insegnamento   della   religione
cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni  ordine  e
grado; 

                            Determinano: 

    Con la presente intesa gli specifici  contenuti  per  le  materie
previste dal punto 5, lettera b), del protocollo addizionale relativo
al medesimo accordo. 
1. Indicazioni  didattiche   per   l'insegnamento   della   religione
  cattolica. 
    1.1. Premesso che l'insegnamento  della  religione  cattolica  e'
impartito, nel rispetto della liberta'  di  coscienza  degli  alunni,
secondo  indicazioni  didattiche  che  devono  essere  conformi  alla
dottrina della Chiesa e collocarsi nel quadro delle  finalita'  della
scuola, le modalita' di adozione delle indicazioni didattiche  stesse
sono determinate da quanto segue. 
    1.2. Le indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione
cattolica sono adottate per ciascun ordine  e  grado  di  scuola  con
decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca previa  intesa  con
la Conferenza  episcopale  italiana,  ferma  restando  la  competenza
esclusiva di quest'ultima a definirne la conformita' con la  dottrina
della Chiesa. 
    Con  le  medesime  modalita'  potranno  essere  determinate,   su
richiesta  di  ciascuna  delle  Parti,  eventuali   modifiche   delle
indicazioni didattiche. 
2. Modalita'  di  organizzazione  dell'insegnamento  della  religione
  cattolica. 
    2.1. Premesso che: 
      a) il  diritto  di  scegliere  se  avvalersi  o  non  avvalersi
dell'insegnamento della religione cattolica  assicurato  dallo  Stato
non deve determinare alcuna  forma  di  discriminazione,  neppure  in
relazione ai criteri per la  formazione  delle  classi,  alla  durata
dell'orario scolastico  giornaliero  e  alla  collocazione  di  detto
insegnamento nel quadro orario delle lezioni; 
      b) la scelta operata  su  richiesta  dell'autorita'  scolastica
all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico  cui
si riferisce e per i successivi anni di corso  nei  casi  in  cui  e'
prevista  l'iscrizione  d'ufficio,  fermo   restando,   anche   nelle
modalita' di applicazione, il  diritto  di  scegliere  ogni  anno  se
avvalersi  o  non   avvalersi   dell'insegnamento   della   religione
cattolica; 
      c)  e'  assicurata,  ai  fini  dell'esercizio  del  diritto  di
scegliere se avvalersi o non avvalersi, una  tempestiva  informazione
agli   interessati   da   parte   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sulla  disciplina  dell'insegnamento
della religione cattolica; 
      d) l'insegnamento della religione  cattolica  e'  impartito  ai
sensi  del  punto  5,  lettera  a),  del  protocollo  addizionale  da
insegnanti   riconosciuti   idonei   dalla    competente    autorita'
ecclesiastica; le modalita' di organizzazione dell'insegnamento della
religione cattolica nelle  scuole  pubbliche  sono  determinate  come
segue: 
    2.2.  Nelle  scuole  secondarie  di  primo   e   secondo   grado,
l'insegnamento della religione cattolica e'  organizzato  attribuendo
ad esso, nel  quadro  dell'orario  settimanale,  le  ore  di  lezione
previste dagli ordinamenti didattici  attualmente  in  vigore,  salvo
successive intese. 
    La  collocazione  oraria  di  tali  lezioni  e'  effettuata   dal
dirigente scolastico sulla  base  delle  proposte  del  Collegio  dei
docenti, secondo il normale  criterio  di  equilibrata  distribuzione
delle  diverse  discipline  nella   giornata   e   nella   settimana,
nell'ambito della scuola e per ciascuna classe. 
    2.3. Nelle scuole primarie sono organizzate specifiche e autonome
attivita'  di  insegnamento  della  religione  cattolica  secondo  le
indicazioni didattiche di cui al punto l. A  tale  insegnamento  sono
assegnate complessivamente due ore nell'arco della settimana. 
    2.4. Nelle scuole dell'infanzia  sono  organizzate  specifiche  e
autonome  attivita'  educative  in  ordine   all'insegnamento   della
religione cattolica nelle forme definite secondo le modalita' di  cui
al punto l. 
    Le  suddette  attivita'   sono   comprese   nella   progettazione
educativo-didattica della scuola e organizzate, secondo i criteri  di
flessibilita' peculiari della  scuola  dell'infanzia,  in  unita'  di
apprendimento da realizzare, anche con raggruppamenti di piu' ore  in
determinati periodi, per un ammontare  complessivo  di  sessanta  ore
nell'arco dell'anno scolastico. 
    2.5. L'insegnamento della religione  cattolica  e'  impartito  da
insegnanti  in  possesso  di  idoneita'  riconosciuta  dall'ordinario
diocesano e da esso non revocata, nominati, d'intesa con  l'ordinario
diocesano, dalle competenti  autorita'  scolastiche  ai  sensi  della
normativa statale. Ai fini  del  raggiungimento  dell'intesa  per  la
nomina e l'assunzione  dei  singoli  docenti  l'ordinario  diocesano,
ricevuta comunicazione dall'autorita' scolastica delle esigenze anche
orarie relative all'insegnamento in ciascuna istituzione  scolastica,
propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso  dei
titoli di qualificazione professionale di cui al successivo punto 4. 
    2.6. Nelle scuole  dell'infanzia  e  nelle  scuole  primarie,  in
conformita' a quanto disposto dal n. 5, lettera  a),  secondo  comma,
del protocollo addizionale, l'insegnamento della religione cattolica,
nell'ambito di ogni  istituzione  scolastica,  puo'  essere  affidato
dall'autorita'  scolastica,  sentito  l'ordinario   diocesano,   agli
insegnanti  della  sezione  o  della  classe  riconosciuti  idonei  e
disposti  a  svolgerlo,  i  quali   possono   revocare   la   propria
disponibilita' prima dell'inizio dell'anno scolastico. 
    2.7.  Il  riconoscimento  di  idoneita'  all'insegnamento   della
religione cattolica ha  effetto  permanente  salvo  revoca  da  parte
dell'ordinario diocesano. 
    2.8. Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte
della componente docente  negli  organi  scolastici  con  gli  stessi
diritti  e  doveri  degli  altri  insegnanti  ma   partecipano   alle
valutazioni periodiche e finali solo  per  gli  alunni  che  si  sono
avvalsi dell'insegnamento della  religione  cattolica,  fermo  quanto
previsto dalla  normativa  statale  in  ordine  al  profitto  e  alla
valutazione per tale insegnamento. Nello scrutinio finale,  nel  caso
in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a
maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica,
se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 
3. Criteri per la scelta dei libri di testo. 
    3.1. Premesso che i  libri  per  l'insegnamento  della  religione
cattolica, anche per quanto concerne la scuola primaria,  sono  testi
scolastici e come tali soggetti, a tutti  gli  effetti,  alla  stessa
disciplina prevista per gli altri libri di testo, i  criteri  per  la
loro adozione sono determinati come segue: 
    3.2.  I  libri  di  testo  per  l'insegnamento  della   religione
cattolica, per essere adottati nelle scuole, devono essere  provvisti
del   nulla   osta   della   Conferenza   episcopale    italiana    e
dell'approvazione  dell'ordinario  competente,  che   devono   essere
menzionati nel testo stesso. 
    3.3. L'adozione dei  libri  di  testo  per  l'insegnamento  della
religione cattolica e' deliberata dall'organo scolastico  competente,
su proposta dell'insegnante di religione,  con  le  stesse  modalita'
previste per la scelta dei libri di testo delle altre discipline. 
4. Profili per la qualificazione professionale  degli  insegnanti  di
  religione. 
    4.l. L'insegnamento  della  religione  cattolica,  impartito  nel
quadro delle finalita' della scuola, deve avere dignita' formativa  e
culturale pari a quella delle altre  discipline.  Detto  insegnamento
deve essere impartito in conformita' alla dottrina  della  Chiesa  da
insegnanti riconosciuti  idonei  dall'autorita'  ecclesiastica  e  in
possesso di qualificazione professionale adeguata. 
    4.2. Per l'insegnamento della religione cattolica si richiede  il
possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito
indicati: 
    4.2.1.  Nelle  scuole  secondarie  di  primo  e   secondo   grado
l'insegnamento della religione cattolica puo' essere affidato  a  chi
abbia almeno uno dei seguenti titoli: 
      a) titolo accademico (baccalaureato, licenza  o  dottorato)  in
teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche,  conferito  da  una
facolta' approvata dalla Santa Sede; 
      b)  attestato  di  compimento  del  regolare  corso  di   studi
teologici in un seminario maggiore; 
      c) laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso  un
istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede. 
    4.2.2.  Nelle  scuole  dell'infanzia  e  nelle  scuole   primarie
l'insegnamento della religione cattolica puo' essere impartito: 
      a)  da  insegnanti  in  possesso   di   uno   dei   titoli   di
qualificazione di cui al punto 4.2.1.; 
      b)  da  sacerdoti,  diaconi  o   religiosi   in   possesso   di
qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale  italiana  in
attuazione del can. 804, par. 1, del Codice  di  diritto  canonico  e
attestata dall'ordinario diocesano. 
    L'insegnamento della religione  cattolica  puo'  essere  altresi'
impartito, ai sensi del punto 2.6,  da  insegnanti  della  sezione  o
della classe purche' in possesso di uno specifico master  di  secondo
livello per l'insegnamento della religione cattolica approvato  dalla
Conferenza episcopale italiana. 
    4.2.3. La Conferenza episcopale italiana  comunica  al  Ministero
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  l'elenco  delle
facolta' e degli istituti che rilasciano i titoli  di  cui  al  punto
4.2.1. e provvedono  alla  formazione  accademica  di  cui  al  punto
4.2.2., nonche' delle  discipline  ecclesiastiche  di  cui  al  punto
4.2.1., lettera a). 
    4.3. I titoli di qualificazione professionale indicati  ai  punti
4.2.1.  e  4.2.2.  sono  richiesti  a  partire  dall'anno  scolastico
2017-2018. 
    4.3.1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente intesa e
fino al termine dell'anno scolastico 2016-2017, l'insegnamento  della
religione cattolica puo' essere affidato, fermo il riconoscimento  di
idoneita' di cui al punto 2.5.: 
      a) nelle scuole di ogni ordine e grado: 
        a.1) a coloro che siano in possesso di un diploma  accademico
di magistero in scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione
dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto superiore  di  scienze
religiose approvato dalla Santa Sede; 
        a.2) a coloro che siano in  possesso  congiuntamente  di  una
laurea di II livello dell'ordinamento universitario italiano e di  un
diploma di scienze  religiose  rilasciato,  entro  l'ultima  sessione
dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto di  scienze  religiose
riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana; 
      b) nelle scuole dell'infanzia e primarie: 
        b.1) a coloro che siano in possesso di un diploma di  scienze
religiose rilasciato, entro l'ultima  sessione  dell'anno  accademico
2013-14, da un  istituto  di  scienze  religiose  riconosciuto  dalla
Conferenza episcopale italiana; 
        b.2) agli insegnanti della sezione o della classe che abbiano
impartito l'insegnamento della religione cattolica  continuativamente
per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012; 
        b.3) a coloro che abbiano frequentato nel corso dell'istituto
magistrale  l'insegnamento  della  religione  cattolica   e   abbiano
impartito l'insegnamento della religione cattolica  continuativamente
per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012. 
    4.3.2. A far data dall'anno scolastico 2017-2018,  sono  in  ogni
caso  da  ritenere  dotati  della   qualificazione   necessaria   per
l'insegnamento  della  religione  cattolica   gli   insegnanti   che,
riconosciuti idonei dall'ordinario  diocesano,  siano  provvisti  dei
titoli di cui al punto  4.3.1.  e  abbiano  anche  prestato  servizio
continuativo per almeno un  anno  nell'insegnamento  della  religione
cattolica entro il termine dell'anno scolastico 2016-17. 
    Sono altresi' fatti salvi i  diritti  di  tutti  coloro  che,  in
possesso dei titoli di qualificazione  previsti  dall'intesa  del  14
dicembre 1985, come successivamente  modificata,  entro  la  data  di
entrata in vigore della presente intesa, abbiano  prestato  servizio,
nell'insegnamento della religione  cattolica,  continuativamente  per
almeno un anno scolastico dal 2007-2008. 
    4.4.  Per  l'aggiornamento  professionale  degli  insegnanti   di
religione  in  servizio  la  Conferenza  episcopale  italiana  e   il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  attuano
le necessarie forme di collaborazione  nell'ambito  delle  rispettive
competenze e disponibilita', fatta salva la competenza delle  regioni
e  degli  enti  locali  a  realizzare  per  gli  insegnanti  da  essi
dipendenti analoghe forme di collaborazione  rispettivamente  con  le
Conferenze episcopali regionali o con gli ordinari diocesani. 
    Nell'addivenire alla presente intesa le Parti convengono che,  se
si  manifestasse  l'esigenza   di   integrazioni   o   modificazioni,
procederanno alla stipulazione di una nuova intesa. 
    Parimenti, le Parti si impegnano  alla  reciproca  collaborazione
per l'attuazione,  nei  rispettivi  ambiti,  della  presente  intesa,
nonche'  a  ricercare  un'amichevole  soluzione  qualora   sorgessero
difficolta' di interpretazione. 
    Le Parti si  daranno  reciproca  comunicazione,  rispettivamente,
dell'avvenuta emanazione e  dell'avvenuta  promulgazione  dell'intesa
nei propri ordinamenti. 
      Roma, 28 giugno 2012 

                                        Il Ministro dell'istruzione,  
                                     dell'universita' e della ricerca 
                                                  Profumo             

Il Presidente della Conferenza 
      episcopale italiana 
            Bagnasco

 


 

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: – L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. – La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. – Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 (Esecuzione dell’intesa tra l’autorita’ scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche) e’ pubblicato nella Gazz. Uff. 20 dicembre 1985, n. 299. – Il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202 (Esecuzione dell’intesa tra l’autorita’ scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l’intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751) e’ pubblicato nella Gazz. Uff. 25 luglio 1990, n. 172.

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