Scuole al freddo: temperatura minima ammissibile e manutenzione delle caldaie

da La Tecnica della Scuola

In questi giorni di rientro dalle vacanze di Natale sono diverse le scuole che segnalano inconvenienti riguardanti il malfunzionamento degli impianti di riscaldamento.

Il D.Lgs. 81/08 dice che all’interno degli edifici scolastici durante i mesi estivi la temperatura dell’aria consigliata deve essere compresa tra 24 e 27 °C , mentre per i mesi invernali la temperatura deve variare tra 18 e 22 °C .

In tutte e due i casi la tolleranza ammessa è di 1 °C. Anche il tasso di umidità relativa viene considerato dal testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, infatti, quest’ultima può attestarsi tra il 45 e il 70%. Inoltre per evitare sbalzi termici eccessivi e dannosi alla salute degli studenti e del personale scolastico, la differenza tra la temperatura interna dell’ambiente di studio e quella esterna, non dovrebbe essere maggiore di 7 °C (con particolare attenzione all’uso estivo dei condizionatori d’aria).

Sono diversi i fattori che rendono pericolosa una caldaia, tra questi citiamo:
• Le grandi dimensioni dei generatori di calore,
• Gli impianti troppo datati,
• Il mancato controllo dei fumi,
• Lo scarso isolamento di cui sono dotati gli edifici,
• La presenza di reti di distribuzione dotate di terminali di emissione non efficienti.

Le regole relative alla manutenzione della caldaia consigliano controlli periodici per quanto riportato nel libretto di istruzioni fornito dal manutentore.

La periodicità con cui si eseguono i controlli e la manutenzione delle caldaie è soggetta a variazioni di tipo regionale, anche se molte Regioni si sono uniformate alle disposizioni nazionali sancite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013, altre Regioni (Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Sicilia) hanno emanato una normativa autonoma per quanto riguarda la periodicità della manutenzione degli impianti di riscaldamento.