Bocciare è giusto se studente impreparato e maturazione personale insufficiente. Sentenza

da Orizzontescuola

di Avv. Marco Barone

Oramai si può dire blindato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa con il quale si stanno respingendo tanti ricorsi contro la bocciatura dello studente, quando si contesta la mancata attivazione dei piani e strumenti compensativi o una informazione alla famiglia non piena.

Fatto

Veniva impugnato dal ricorrente tramite i propri legali il verbale di scrutinio del Consiglio della classe nella parte in cui ha deliberato la non ammissione dell’alunno all’anno successivo con il giudizio ove si specificava che lo studente non è riuscito a colmare le numerose lacune e a raggiungere gli obiettivi minimi. La ricorrente ha chiesto pertanto l’annullamento del verbale dello scrutinio, nel quale il figlio minore è stato dichiarato non ammesso alla classe successiva, nonché di tutti gli atti presupposti. Per il TAR Lazio con provvedimento dell11 ottobre 2019 n. 11787/2019 REG.PROV.COLL. n. 11456/2019 REG.RIC. Il ricorso deve essere respinto.

Il sindacato del TAR è possibile solo quando emerge irragionevolezza o illogicità del provvedimento

“Occorre sul punto precisare che il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche espresse dalle pubbliche amministrazioni è consentito solo qualora emerga un’irragionevolezza o un’illogicità del provvedimento ricavabile dalla sua motivazione. Nel caso di specie la motivazione si sottrae da tali censure e gli elementi esterni indicati da parte ricorrente appaiono inidonei a inficiare la valutazione espressa dalla commissione valutatrice. Il riferimento al piano è contenuto nella stessa motivazione della non ammissione con la conseguenza che deve ritenersi che l’amministrazione abbia utilizzato dei criteri differenti e relazionati allo stesso piano per valutare l’alunno.”

La bocciatura non ha intento punitivo se lo studente è impreparato

Parte ricorrente ha contestato alla scuola tramite i propri difensori: la non attuazione del piano, i contenuti generici del piano,la mancata adozione degli strumenti compensativi e la mancata informazione alla famiglia.

“Il Collegio non intende discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale anche l’eventuale mancata attivazione delle attività di recupero o degli oneri di informazione circa l’andamento scolastico non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva, tenuto conto che esso si basa esclusivamente – senza che ad esso possa riconnettersi alcun intento “punitivo” – sulla constatazione oggettiva dell’insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso, a fronte dei quali l’ammissione dello studente al successivo ciclo di istruzione Superiore potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per l’allievo (cfr. sentenza 9779/2018 di questa Sezione).(…) È poi da rilevare che il Piano, compilato da ciascun insegnante, è stato approvato dal genitore, che proprio in attuazione di questo Piano la scuola ha disposto la programmazione delle interrogazioni, ma nonostante ciò l’alunno si è dimostrato impreparato, e che la scuola ha più volte avvertito il genitore dell’andamento scolastico del minore.”