Sentenza Tribunale Lavoro di Lecce 28 settembre 2012, n. 8915

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro ed in persona della dott.ssa Maria Grazia Corbascio, ha pronunciato la presente

SENTENZA
con motivazione contestuale
nella causa n.14018\2010 R.g.
tra
XXXXX, rappresentata e difesa dalI’Avv. Giuliano Giannini
Ricorrente
e
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, in persona del relativo Direttore Generale, rappresentati e difesi dal funzionario Dott. Luciano Lega
CILLO DARIO, rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio Cillo
Resistenti

Oggetto: assegnazione di posto di dirigente scolastico

FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.11.2010 XXXX, premesso di essere in servizio nella qualità di Dirigente scolastico presso l’Istituto XXXX, deduceva:
-che ella era stata assunta in tale qualità nel mese di agosto 2009;
-che, vincitrice del concorso ordinario indetto nel 2004 per il secondo settore formativo (istituti superiori di secondo grado), era stata inizialmente nominata presso l’Istituto XXXX in base alle leggi sull’intersettorialità;
-che, tuttavia, la procedura di nomina era stata effettuata in violazione delle leggi e delle circolari in materia, ossia dell’art. 1, commi 605 e 619, legge n.296\2006, come modificato dalla l.n. 17\2007, della Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 40 del 26.4.2007, dell’art.24 quinquies l.n.31\2008;
-che, se fosse stato seguito il criterio delle priorità delle immissioni in ruolo stabilito da tali norme, i candidati risultati idonei nella procedura concorsuale di cui al DDG 22.11.2004 avrebbero dovuto avere precedenza rispetto ai candidati dei diversi concorsi riservati banditi nel 2002 e nel 2006;
-che, più specificamente, a lei, collocata al posto n.XX della graduatoria del concorso ordinario indetto con DDG 22.11.2004, sarebbe spettato il secondo turno di scelta della sede nella Provincia di Lecce e quindi, stante il disinteresse del candidato che la precedeva, il posto di Dirigente presso l’Istituto Professionale Superiore “Scarambone” di Lecce.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva la declaratoria di illegittimità della nota del 3.8.2009 prot.n.AOODGPER n.12068 del Ministero dell’Istruzione, dei decreti prot.AOODRPUG n.6925 del 5.8.2009 e n.7101 dell’11.8.2009 e del proprio diritto ad essere nominata quale Dirigente presso l’I.P.S. “Scarambone” di Lecce.
Costituitisi in giudizio con unica memoria, il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia contestavano le avverse deduzioni e chiedevano il rigetto del ricorso. In particolare eccepivano il difetto di integrità del contraddittorio con riferimento a Cillo Dario, assegnatario del posto di Dirigente presso l’Istituto Professionale “Scarambone” di Lecce; nel merito deducevano che l’ordine di priorità stabilito dalle stesse norme richiamate dalla ricorrente comportava che, una volta completate le immissioni in ruolo con decorrenza 1.9.2007 dei vincitori del concorso ordinario indetto il 22.11.2004 e dei concorsi riservati indetti il 7.12.2002 e il 3.10.2006, la successiva immissione in ruolo dei candidati risultati idonei ma in posizione non utile nelle rispettive graduatorie, sarebbe dovuta avvenire dapprima sui posti vacanti e disponibili per i soli anni scolastici 2007-8 e 2008-9 in favore degli idonei del concorso ordinario del 2004, e,  successivamente, per i posti vacanti e disponibili per l’anno 2009-2010 in favore degli idonei del concorso riservato del 2006. Precisavano che tanto era stato esplicitato nella Circolare prot.n.12068 del 3.8.2009, che, nello scandire la sequenza delle categorie degli idonei da assumere con decorrenza 1.9.2009, aveva stabilito che i candidati dei concorsi riservati del 2006 e del 2002 precedevano i candidati del’ concorso ordinario del 2004.
Evidenziavano, infine, che erano stati seguiti tali criteri e che, tenuto conto del numero dei posti disponibili nella Regione Puglia per il primo settore (scuola primaria e secondaria di primo grado) e per il secondo settore (scuola secondaria di secondo grado), una volta che i posti del secondo settore si erano esauriti mediante assegnazione agli idonei del concorso riservato del 2006, alla ricorrente era stato assegnato con decorrenza dal 1.09.2009 uno dei posti residui del primo settore, ovvero la Direzione Didattica di XXXX, in ragione della richiesta di avvalersi dell”‘intersettorialità” presentata dalla stessa ricorrente XXXX in base all’art.24 quinquies l.n.31\2008.
Veniva integrato il contraddittorio nei confronti di Cillo Dario, il quale, costituitosi in giudizio, eccepiva il difetto di integrità del contraddittorio in relazione a tutti gli altri dirigenti scolastici nominati per l’anno scolastico 2009-2010, e, nel merito, l’infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto.
La causa era istruita con produzioni documentali.
All’odierna udienza di discussione essa viene decisa con la presente sentenza.

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La domanda non risulta fondata.
Giova premettere che la giurisdizione del giudice ordinario nell’ambito del pubblico impiego ha ad oggetto i diritti afferenti ai singoli rapporti di lavoro e non anche la legittimità degli atti amministrativi posti a base dei rapporti medesimi, con la conseguenza che nel presente giudizio l’eventuale illegittimità dei decreti ministeriali e degli atti amministrativi denunciati dalla ricorrente può avere solo rilevanza incidentale ai fini della verifica del preteso diritto della stessa ricorrente all’assegnazione del posto di Dirigente presso l’Istituto Professionale Scarambone per l’anno scolastico 2009-2010.
Per le stesse ragioni è ravvisabile un litisconsorzio necessario solo con riferimento a Cillo Dario, ossia al soggetto al quale in concreto è stato assegnato il posto rivendicato dalla ricorrente.
Passando al merito, dalla documentazione in atti si rileva che la ricorrente rientra tra i candidati risultati idonei nella procedura concorsuale indetta con D.D.G. del 22.11.2004, alla quale ella aveva partecipato per la Dirigenza nel secondo settore formativo (scuole secondarie superiori) e, in particolare, tra i candidati ammessi al corso di formazione intensivo ex art. 1 comma 619 l.n.296\2006.
Ciò posto, è opportuno richiamare le norme che regolano la fattispecie.
L’art. 1, comma 619, l.n.296\2006, come modificato dall’ art.1, comma 6 sezies, D.L. n.300\2006, prevede che “Il regalamento di cui al comma 618 e’ emanato entro il 31 dicembre 2007. In attesa della sua emanazione si procede alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dei candidati del citato concorso, successivamente alla nomina dei candidati ammessi pleno jure, compresi i candidati in possesso dei prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa, che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di una regionale relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato perchè non utilmente collocati nelle relative graduatorie; questi ultimi devono partecipare con esito positivo ad un apposito corso intensivo di formazione, indetto dall’amministrazione con le medesime modalità di cui sopra, che si conclude nell’anno scolastico 2006/2007; le nomine di cui al presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l’ordine della graduatoria di merito“.
Lo stesso art. 1 l.n.296\2006, al comma 605, stabilisce inoltre che “Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effitto dell’aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l’iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. L’onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l’ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresì, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell’ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza“.
Poi è intervenuto l’art.24 quinquies D.L. n.248\2007, convertito con modifiche nella legge n.31\2008, che ha introdotto la cd. intersettorialità, ossia la possibilità, per i candidati idonei rimasti privi di nomina per carenza di posti di dirigenti scolastici nel settore formativo per il quale avevano partecipato al concorso, di chiedere l’assegnazione di un posto di dirigente tra quelli rimasti vacanti e disponibili in un diverso settore formativo (ed anche in altra regione). Tale norma ha stabilito, infatti, che “Dopo la nomina dei vincitori del corso-concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Mnistero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale n. 94 del 26 novembre 2004, e del corso-concorso di formazione riservato per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale n. 76 del 6 ottobre 2006, nonchè dopo la nomina dei soggetti aventi titolo ai sensi dei commi 605, lettera c), e 619 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e sluccessive modifÏcazioni, gli aspiranti utilmente inclusi nelle rispettive graduatorie, che non conseguono la nomina per carenza di posti nel settore formativo cui si riferisce la nomina stessa, possono chiedere di essere nominati, nell’ambito della medesima tipologia concorsuale cui hanno partecipato, a posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in un diverso settore formativo, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria. La possibilità di nomina, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria, in ordine di punteggio degli idonei afferenti al primo e al secondo settore formativo, è ammessa anche per la copertura di posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in altra regione. Le graduatorie dei suddetti concorsi sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.“.
Si evidenzia che, secondo l’esposto ordine di priorità nelle assunzioni, ai candidati del concorso indetto nel 2004 spettava la precedenza soltanto sui posti specificamente banditi col medesimo concorso e su quelli che si fossero resi disponibili per gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009 (v. art.1 comma 619 cit); mentre, dopo il completamente delle nomine secondo l’art.l comma 619 cit., gli eventuali posti residui vacanti e disponibili per gli stessi anni scolastici 2007-2008, 2008-2009, e quelli ulteriori per l’anno scolastico 2009-2010, erano destinati ai concorrenti risultati idonei nei concorsi riservati indetti nel 2006 e nel 2002.
In altri termini, considerato che nel comma 619 (che stabilisce una priorità a favore dei concorrenti del 2004) si disciplina l’assegnazione dei posti solo per gli anni 2007-2008 e 2008-2009, deve concludersi che per i posti vacanti e disponibili del successivo anno scolastico 2009-20 10 non risulta esservi quello stesso ordine di priorità nelle assunzioni, poichè l’assegnazione di tali posti è dal comma 605 espressamente prevista a favore degli idonei dei concorsi riservati del 2006 e del 2002.
In tale contesto normativo, a favore di coloro che, dopo l’assegnazione dei posti disponibili ai vincitori del concorso ordinario del 2004 e agli idonei dello stesso concorso e dei concorsi riservati del 2006 e del 2002, effettuata secondo i criteri stabiliti dall’art. l , commi 605 e 619, erano rimasti senza posto nel settore formativo al quale aspiravano, è stato introdotto l’art. 24 quinquies d.l. 248\2007, convertito in l.n.31\2008, il quale ha previsto la possibilità di domandare l’assegnazione di posti vacanti in settori formativi diversi, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria.
Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il richiamo all’art.1 commi 605 e 619 Ln.296\2006, contenuto nel predetto art.24 quinquies, ha la funzione di individuare i candidati residuati alle assegnazioni dei posti effettuate secondo l’ordine e i criteri stabiliti negli stessi commi 605 e 619, e non anche quella di prorogare o di estendere tali criteri ad operazioni di nomina per posti ed anni scolastici diversi da quelli rispettivamente indicati in ciascuno dei predetti commi.
Pertanto la nota del Ministero dell’Istruzione n.12068 del 3.8.2009, che si limita ad esplicitare i contenuti delle predette norme di rango legislativo evidenziando la sequenza da imprimere alle concrete operazioni di nomina per l’anno scolastico 2009-2010, non risulta affetta dall’illegittimità denunciata dalla ricorrente, la quale, conseguentemente, non è ravvisabiÏe neppure nelle note dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia n.6925 del 5.8.2009 e n.7101 dell’11.8.2009 che, dando applicazione alla predetta nota MIUR n..12068/2009, dispongono in merito alle assegnazioni dei posti in sede regionale.
Deve, quindi, ritenersi che l’ordine di assegnazione dei posti dei dirigenti scolastici seguito dal Ministero e dal relativo Ufficio Scolastico Regionale pugliese non abbia comportato la violazione di priorità o la lesione di diritti a scapito della ricorrente.
Da ultimo non si può fare a meno di rilevare che, come risulta dall’apposito documento prodotto in copia dal Ministero (allegato n.8), nel presentare in data 7.8.2009 all’Ufficio Scolastico regionale l’istanza ex art.24 quinquies l.n.31 \2008 per l’assegnazione di posti di dirigenza appartenenti ad un settore formativo diverso da quello per il quale ella aveva partecipato al concorso del 2004, XXXX non ha espresso alcuna condizione o riserva, così implicitamente significando che ella considerava pacifico e legittimo il presupposto di fatto per accedere all’intersettorialità, ossia l’espletamento della procedura di assegnazione dei posti secondo l’art. 1, commi 605 e 619, l.n.296\2006.
In conclusione, alla luce degli argomenti fin qui esposti, il ricorso tendente ad ottenere l’assegnazione di un posto diverso da quello ottenuto dalla ricorrente per effetto di tale istanza non può trovare accoglimento.

Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza nel rapporto processuale tra la ricorrente e Cillo Dario, con distrazione in favore del procuratore di quest’ultimo, che ne ha fatto richiesta. Si ravvisano, invece, giusti motivi di compensazione con riferimento al rapporto tra la stessa ricorrente e l’amministrazione datrice di lavoro, in ragione delle difficoltà di interpretazione delle norme secondarie di settore, provenienti dalla stessa amministrazione. Le stesse difficoltà escludono la sussistenza della mala fede o della colpa grave, ossia delle condizioni necessarie per una condanna della ricorrente ai sensi dell’art.96 c.p.c.

p.q.m.

Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 30.11.2010 da XXXX nei confronti del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e di CILLO DARIO,
così provvede:
-rigetta il ricorso;
-condanna XXXX alla rifusione, in favore di Cillo Dario, delle spese processuali liquidate in Euro 1.000,00 (di cui Euro 500,00 per onorario) oltre IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore dell’Avv. Claudio Cillo;  dichiara compensate le spese processuali tra le altre parti.

Lecce, 28.9.2012

Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio