Blocco quinquennale della mobilità, le prime proteste

da Tuttoscuola

È forse la prima volta che una disposizione di legge blocca per un tempo non breve la mobilità dei docenti immessi in ruolo, al fine di tutelare effettivamente la continuità didattica. Il diritto degli alunni non viene subordinato all’interesse degli insegnanti. La norma-catenaccio è contenuta nella recente legge sulla scuola.    

Si tratta di una decisione coraggiosa che non mancherà di suscitare reazioni soprattutto nel mondo dei precari e, in particolare, nei territori meridionali dove risiede la maggior parte dei docenti interessati a ricoprire i posti che per la maggior parte risulteranno vacanti al Nord.

Già si registrano i primi appelli contro la disposizione del blocco – addirittura rivolti al Capo dello Stato – da parte di docenti interessati al ruolo.

La legge 159/2019 di conversione del decreto legge 126 sulla scuola (il cosiddetto salva precari) ha introdotto infatti una disposizione tassativa sul blocco di mobilità per i docenti che saranno assunti in ruolo a cominciare dal prossimo 2020-21.

L’art. 1, comma 17-octies prevede infatti che “A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità”.

Il successivo comma 17-novies fa salve le nomine in ruolo avvenute prima del 2020-21 e prevede che quel vincolo quinquennale non possa essere derogato (disapplicato).

“17-novies. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 17-octies del presente articolo, non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Sono fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo con decorrenza precedente a quella indicata al comma 3 del medesimo articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, come sostituito dal citato comma 17-octies del presente articolo”.