Contrattazioni tutte da rifare

da ItaliaOggi

Marco Nobilio

I 200 milioni di euro stanziati dal comma 126, dell’articolo 1, della legge 107/2015 non possono essere più essere utilizzati solo per retribuire il bonus docenti. È l’effetto dell’entrata in vigore del comma 249, dell’articolo 1, della legge di Bilancio 2020 (legge 160/2029), il quale prevede che «le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione». Le nuove norme dispongono la cessazione del vincolo di destinazione d’uso dei fondi per il bonus docenti e, soprattutto, che venga meno anche lo spartiacque tra docenti e Ata. In buona sostanza, dunque, i circa 24 mila euro assegnati ad ogni scuola nella disponibilità del dirigente scolastico cessano dal vincolo esclusivo e devono essere necessariamente utilizzati spalmandoli sulle varie voci che compongono il fondo dell’istituzione scolastica. Ciò non vuol dire che non potranno più essere utilizzati per il bonus docenti, che resta in piedi. Ma non sarà più possibile utilizzarli solo per questa finalità.La norma è già in vigore e non può essere derogata dalla contrattazione collettiva per effetto del divieto espresso contenuto nel comma 196, dell’articolo 1, della legge 107/2015. Pertanto, i dirigenti scolastici dovranno necessariamente riaprire i tavoli negoziali di istituto per contrattare con le Rsu e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni firmatarie del contratto la riallocazione di queste risorse. Le richieste dei sindacati, peraltro, non andavano in questo senso.

Le organizzazioni dei lavoratori, infatti, avevano chiesto che i 200 milioni del bonus venissero destinate per rimpinguare le scarne risorse previste dal governo per il rinnovo del contratto della scuola. Ma il legislatore ha deciso diversamente disponendo che siano destinate, comunque, al solo compenso accessorio. E cioè alla retribuzione delle prestazioni aggiuntive. Sull’immediata esecutività delle nuove disposizioni non vi è dubbio alcuno. Militano in favore di questa tesi una serie di elementi: il pieno vigore delle disposizioni che cancellano la destinazione d’uso; l’assenza di rinvio a norme regolamentari; la disponibilità di tali fondi che non sono stati ancora assegnati, perché tale assegnazione sarebbe avvenuta a consuntivo; il chiaro rinvio alla contrattazione integrativa di istituto per la compilazione delle norme di dettaglio sottratte alla decretazione. L’incremento dei fondi destinati alla contrattazione potrebbe costituire un utile strumento per retribuire le prestazioni aggiuntive che, pur essendo poste a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, rimangono spesso prive della necessaria copertura finanziaria.

Per esempio, le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento di natura collegiale dovute al sistematico sforamento del monte delle 40 ore annuali fissato dal contratto (si veda l’articolo 29, comma 3, lettere a) e b). La relativa posta, peraltro, rientra a pieno titolo tra quelle a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa. L’articolo 40 del contratto del 19 aprile 2018 prevede, infatti, che il fondo dell’istituzione scolastica (art. 2, comma 2, primo alinea del contratto 2014) confluisca direttamente nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa. E da tale fondo vanno estratte le risorse per il pagamento delle spettanze dei docenti che prestano ore in più per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali. Così come previsto dall’articolo 88, comma 2, lettera b) del contratto del 2007. Che è ancora in vigore per effetto del rinvio operato dall’articolo 1, comma 10, del nuovo contratto. Tali emolumenti, peraltro, sono quantificati espressamente dalla tabella 5 allegata al contratto del 2007. Tabella che reca le misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo da liquidare a carico del fondo dell’istituzione scolastica. E che fissa il compenso spettante per ogni ora aggiuntiva funzionale all’insegnamento nell’ordine di 17,50 euro l’ora.

Pertanto, a fronte della messa in disponibilità delle risorse finanziarie prima vincolate al bonus docenti, i dirigenti scolastici dovranno riaprire i tavoli negoziali di istituto per riallocare questi fondi. Ciò avendo cura di stimare i crediti che insorgeranno in capo al personale docente per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive derivanti dallo svolgimento degli adempimenti connessi all’attuazione del piano annuale delle attività a suo tempo deliberato dal collegio dei docenti (si veda l’articolo 28, comma 4 del contratto del 2007). Tale piano comprende «i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive». Di qui il rischio, per i dirigenti, di incorrere nella responsabilità per danno erariale in caso di mancata copertura economica.