Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 2019

Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 2019 

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per l’anno accademico 2019/2020, all’assunzione a tempo indeterminato di n. 386 unità di personale docente, di cui n. 351 di prima fascia e n. 35 di seconda fascia nonchè all’accantonamento di una quota pari al 10% del budget assunzionale per le finalità di cui al comma 654 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017. (20A00255)

(GU Serie Generale n.13 del 17-01-2020)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, e in particolare l’art. 2, comma 6, recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle suddette istituzioni;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale e’ stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l’art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dell’economia e delle finanze;

Visto l’art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui, in attesa della completa attuazione della legge n. 508 del 1999, al personale delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al citato art. 39, comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni;

Visto l’art. 270 del decreto legislativo n. 297 del 1994, che disciplina l’accesso nei ruoli del personale docente, degli assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori, che deve aver luogo per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti;

Visto l’art. 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, secondo cui le graduatorie nazionali di cui all’art. 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

Visto il comma 653 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017, che prevede, tra l’altro, che a decorrere dall’anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all’art. 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013 sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli;

Visto il successivo comma 654 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017, che dispone, tra l’altro, che a decorrere dall’anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 e’ pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell’anno accademico 2016-2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato;

Considerato che il predetto comma 654 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017 prevede anche che nell’ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento di cui all’art. 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e’ destinata una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici;

Visto il comma 655 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017, che dispone, tra l’altro, che il personale docente, che non sia gia’ titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al comma 653, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all’anno accademico 2017-2018 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni, nei corsi previsti dall’art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 e nei percorsi formativi di cui all’art. 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e’ inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e di quelle di cui al comma 653 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017, nei limiti dei posti vacanti disponibili;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, e in particolare il comma 366 dell’art. 1 che prevede, tra l’altro, che i commi da 360 a 364 (relativi alle modalita’ semplificate di reclutamento e validita’ delle graduatorie di concorso) non si applicano alle assunzioni del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo e, in particolare, l’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 3, che prevede l’applicazione della normativa di settore al comparto della scuola e alle universita’;

Vista la nota del 7 agosto 2019, prot. n. 24815, con la quale il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca richiede l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, su posto vacante, per l’anno accademico 2019/2020, complessivamente n. 386 docenti, di cui n. 351 di prima fascia e n. 35 di seconda fascia, nonche’ all’accantonamento di risorse pari al 10% del budget assunzionale per le finalita’ di cui al comma 654 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017;

Considerato che con la suddetta nota del 7 agosto 2019, prot. n. 24815, il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca ha comunicato che le cattedre vacanti all’inizio dell’anno accademico 2019/2020 sono pari a n. 1.476, di cui n. 1.360 di prima fascia e n. 116 di seconda fascia e che le cessazioni dal servizio al 1° novembre 2019 sono stimate in n. 282 unita’ di personale docente, di cui n. 262 di prima fascia e n. 20 di seconda fascia;

Preso atto che con la suddetta nota prot. n. 24815 del 7 agosto 2019, il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca ha reso noto che nel contingente totale richiesto di n. 386 unita’ di personale docente sono ricomprese n. 2 unita’ di personale docente di prima fascia, a valere sul residuo di unita’ gia’ autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2018, ad oggi non assunte;

Considerato che con la suddetta nota prot. n. 24815 del 7 agosto 2019, il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca ha reso noto che il 10% della spesa sostenuta nell’anno accademico 2016-2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato risulta essere pari ad euro 5.406.502,73, che tale importo si aggiunge al turn over del personale, come previsto dal sopra citato comma 654 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017 e che tale somma consentira’ il passaggio alla prima fascia di n. 265 docenti di seconda fascia;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze, del 29 ottobre 2019, prot. n. 19352, con la quale si trasmette la nota del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Igop del 23 ottobre 2019, prot. n. 232808 recante parere favorevole in merito alla richiesta di autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato, per l’anno accademico 2019/2020, di n. 386 docenti, di cui alla predetta nota prot. n. 24815 del 7 agosto 2019, ed altresi’ all’accantonamento di una quota pari al 10% del budget assunzionale per le finalita’ di cui al suddetto comma 654 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017;

Ritenuto, fermo restando da parte dell’Amministrazione l’utilizzo di graduatorie valide, di poter autorizzare, per l’anno accademico 2019/2020, l’assunzione a tempo indeterminato di n. 386 unita’ di personale docente, di cui n. 351 di prima fascia e n. 35 di seconda fascia, di assentire all’accantonamento di una quota pari al 10% del budget assunzionale per le finalita’ di cui al comma 654 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determina degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica e, in particolare, l’art. 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e’ intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2019; Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1
1. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ricorrendo all’utilizzo di graduatorie valide, e’ autorizzato all’assunzione a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, per l’anno accademico 2019/2020 di n. 386 unita’ di personale docente, di cui n. 351 di prima fascia e n. 35 di seconda fascia.
2. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’ altresi’ autorizzato all’accantonamento di una quota pari al 10% del budget assunzionale per le finalita’ di cui al comma 654 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017.

Art. 2
1. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca trasmette, entro il 31 dicembre 2019, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell’art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi’ 9 dicembre 2019

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Gualtieri, Ministro dell’economia e delle finanze
Dadone, Ministro per la pubblica amministrazione

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2431