21 dicembre Legge Stabilità 2013 alla Camera

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L’Aula della Camera il 21 dicembre approva definitivamente i disegni di legge (C. 5534-bis-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) e (C. 5535-B) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (e relative note di variazioni).

Il 20 dicembre l’Aula del Senato accorda la fiducia al Governo, approvando con 199 voti favorevoli, 55 contrari e 10 astensioni il maxiemendamento 1.700 interamente sostituitivo del ddl 3584, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013). Approvata anche la Legge di bilancio (ddl n. 3585).

Il 19 dicembre l’Aula del Senato esamina:
1. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 e relativa Nota di variazioni (Approvato dalla Camera dei deputati). (3585)
2. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (Approvato dalla Camera dei deputati). (3584)

Il 4, 5 e 6 dicembre la 7a Commissione del Senato esamina:
1. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 e relativa Nota di variazioni (Approvato dalla Camera dei deputati). (3585 e 3585-bis)
– Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza). (Tabb. 2 e 2-bis)
– Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015. (Tabb. 7 e 7-bis)
– Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015. (Tabb. 13 e 13-bis)
2. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (Approvato dalla Camera dei deputati). (3584)

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (3585 E 3585-bis TABELLE 7 E 7-bis) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3584.

(7a Senato, 5 dicembre 2012) La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015, nonché le parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2013,

espressa condivisione per lo sforzo del Governo di contenere le spese onde corrispondere al vincolo, ormai costituzionalmente sancito, del pareggio di bilancio e consentire così, in prospettiva, una diminuzione dell’attuale livello di imposizione fiscale, assolutamente insostenibile in quanto deprime la domanda aggregata e conduce inevitabilmente alla recessione,

considerato che:

è ormai consolidato il nuovo sistema di contabilità pubblica, introdotto dalla legge n. 196 del 2009, secondo cui la legge di stabilità deve avere come contenuto principale, per ciascun anno del bilancio di previsione triennale, le indicazioni del livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, mentre non deve contenere norme di delega, norme a carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale,

il livello massimo del saldo netto da finanziare – definito dalla differenza tra le entrate finali e le spese finali nel bilancio di previsione, tenuto conto degli effetti derivanti dalla legge di stabilità – è determinato per l’anno 2013 in -6,6 miliardi di euro, per l’anno 2014 in -4,1 miliardi di euro e per l’anno 2015 in -0,9 miliardi di euro,

il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è stabilito per l’anno 2013 in 240 miliardi di euro,

per il triennio in esame (2013-2015) il numero delle missioni è rimasto quello dello scorso anno (34), mentre il numero complessivo dei programmi è aumentato da 172 a 174,

il disegno di legge di stabilità è stato predisposto in coerenza con la Decisione di finanza pubblica (DEF) dell’aprile scorso, tenendo conto della Nota di variazione ad essa recentemente approvata, nonché degli obiettivi di risparmio determinati nell’allegato 2 al decreto-legge n. 95 del 2012 (spending review),

nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, il disegno di legge di stabilità determina per l’anno 2013 maggiori oneri per 14,36 miliardi di euro (di cui nuove spese correnti per 7,82 miliardi di euro e minori entrate per 6,36 miliardi di euro) e mezzi di copertura per 15,02 miliardi di euro (nuove entrate per 6,08 miliardi di euro e minori spese per 8,94 miliardi di euro),

con riguardo alle parti del disegno di legge di stabilità prende atto che:

1. il decreto-legge n. 95 del 2012 (spending review) assegnava al Ministero i seguenti obiettivi di risparmio: 182,9 milioni di euro per il 2013, 172,7 milioni di euro per il 2014 e 236,7 milioni di euro per il 2015, la cui articolazione attraverso riduzioni di spese non rimodulabili era rimessa appunto al disegno di legge di stabilità, su indicazione del Dicastero stesso. Qualora le proposte di riduzioni avanzate non fossero state idonee a conseguire detti risparmi, con la medesima legge di stabilità sarebbe stata disposta una corrispondente riduzione in termini di spese rimodulabili. Il disegno di legge di stabilità, nel testo presentato in prima lettura alla Camera dei deputati, per il Miur prevedeva tuttavia risparmi ben superiori agli obiettivi del decreto-legge n. 95: 240,4 milioni di euro per il 2013, 721,2 milioni di euro per il 2014 e 721,2 milioni di euro per il 2015. Non prevedeva pertanto riduzioni di spese rimodulabili. Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, tali previsioni sono state sensibilmente ridotte, anche a seguito della più che opportuna soppressione della norma che aumentava da 18 a 24 l’orario di insegnamento frontale dei docenti della scuola, alla quale erano connessi massicci effetti finanziari di risparmio: per l’anno 2013 128,6 milioni di euro per i docenti non di sostegno e 109,5 milioni di euro per i docenti di sostegno; per gli anni successivi poco più di 700 milioni di euro all’anno. Conseguentemente, sono state riarticolate le riduzioni di spese non rimodulabili ed è stata introdotta una riduzione delle spese rimodulabili. In particolare, all’articolo 1:

1.1 al comma 36, è prevista la dismissione della sede del Dicastero in piazzale Kennedy all’EUR (per un risparmio di spesa pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2014). Si tratta, ad avviso della Commissione, di una misura assolutamente condivisibile nell’ottica di razionalizzare le spese,

1.2 al comma 37, è prevista la riduzione della dotazione del FIRST, con specifico riguardo ai progetti PRIN e FIRB (per un risparmio pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2013),

1.3 al comma 38, è previsto il versamento all’entrata del bilancio dello Stato di risorse a valere sul FAR, la cui riduzione riguarda i progetti di ricerca relativi alle “comunità intelligenti” (per un risparmio pari a 30 milioni di euro per il 2013 a valere sulla quota relativa alla contribuzione a fondo perduto),

1.4 al comma 39, è prevista la riduzione delle competenze accessorie del personale della scuola per la quota parte attinente al Fondo delle istituzioni scolastiche (per un risparmio pari a 47,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2013),

1.5 al comma 40, è prevista la riduzione del Fondo per la valorizzazione dell’istruzione scolastica, universitaria e dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (per un risparmio pari a 83,6 milioni di euro per il 2013, 119,4 milioni di euro per il 2014 e 125,5 milioni di euro a decorrere dal 2015). A tale ultimo riferimento si rileva peraltro che la riduzione per il 2015 appare superiore alla dotazione di risorse per il medesimo anno, che è di 123 milioni di euro,

1.6 al comma 45, è prevista la riduzione del contingente di docenti e dirigenti scolastici che può essere distaccato per compiti di varia natura. Al riguardo, si rileva che la Camera ha espunto la riduzione da 100 a 50 unità del personale che può essere distaccato presso enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale. E’ rimasto invece il dimezzamento del contingente che può essere distaccato per compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica e di quello da destinare alle associazioni professionali del personale direttivo e docente e agli enti cooperativi da esse promosse, nonché agli enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica. I risparmi si sono conseguentemente ridotti e possono essere quantificati in 1,7 milioni nel 2013 e in 5,3 milioni a decorrere dal 2014, anziché in 2,3 milioni nel 2013 e in 7 milioni a decorrere dal 2014, come indicato nella relazione tecnica originaria,

1.7 al comma 4, è stata introdotta una riduzione degli stanziamenti rimodulabili pari a 57,5 milioni di euro per il 2013, 6 milioni di euro per il 2014 e 61 milioni di euro per il 2015,

1.8 le riduzioni per il Dicastero possono quindi essere complessivamente stimate in 240,3 milioni di euro per 2013, 204,2 milioni di euro nel 2014 e 262,2 milioni di euro per il 2015. Al riguardo, si rileva che si tratta di cifre notevolmente superiori – soprattutto per il 2013 – agli obiettivi fissati dalla spending review;

2. sempre con riferimento all’articolo 1,

2.1 i commi 42, 43 e 44 recano disposizioni in materia di fruizione delle ferie da parte del personale docente, nonché da parte del personale ATA: le ferie sono fruite nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, mentre durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giorni lavorativi, subordinatamente alla possibilità di sostituzioni senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; al personale supplente breve o saltuario o al personale docente con contratto fino al termine delle lezioni è giustamente consentita la cosiddetta “monetizzazione” delle ferie non godute. Tali disposizioni non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate a partire dal 1° settembre 2013. Non è tuttavia esplicitamente indicato se l’applicazione delle disposizioni decorra effettivamente dal 1° settembre 2013,

2.2 il comma 46 fa salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo già adottati per l’anno scolastico 2012-2013,

2.3 il comma 47 dispone che il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solamente con oneri a carico dell’amministrazione richiedente,

2.4 il comma 26 dispone la riduzione degli assegni di sede del personale delle scuole all’estero, che peraltro non ha carattere retributivo, perché sopperisce agli oneri del servizio all’estero e viene fissato dal Ministero affari esteri di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,

2.5 i commi da 79 a 81 istituiscono un fondo presso la Presidenza del Consiglio finanziato dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese, per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo (con particolare riferimento alle piccole e medie imprese), nonché per ridurre il cuneo fiscale. Il fondo in questione non ha tuttavia al momento alcuno stanziamento,

2.6 il comma 88 concerne i fabbisogni finanziari delle università e degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca i quali, per ciascun anno del nuovo triennio 2013-2015, non possono crescere più del fabbisogno finanziario determinato a consuntivo dell’anno precedente, incrementato – rispettivamente – del 3 per cento per il sistema universitario e del 4 per cento per gli enti pubblici di ricerca. Per l’Agenzia spaziale italiana (ASI) è peraltro confermata l’esclusione dalla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dei pagamenti relativi alla contribuzione annuale all’Agenzia spaziale europea (ESA), nonché dei pagamenti per programmi in collaborazione con l’ESA e per programmi realizzati con leggi speciali come la partecipazione al programma “Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo”,

2.7 i commi 108 e 109 introducono, fra l’altro, il giusto obbligo per le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni universitarie di approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni quadro stipulate dalla CONSIP. Detti commi prevedono altresì che, con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, vengano definite linee guida per il coordinamento tra più istituzioni degli acquisti merceologicamente omogenei avvalendosi del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o degli altri sistemi telematici di approvvigionamento centralizzato;

3. in merito all’articolo 2:

3.1 il comma 27 reca una autorizzazione di spesa pari 223 milioni di euro per il 2013 a favore delle scuole non statali, con esclusione di tale contributo dalle spese computate ai fini del patto di stabilità delle regioni. Al riguardo la Commissione esprime piena condivisione;

3.2 il comma 33 stabilisce l’incremento di 50 milioni di euro per il 2013 del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio che, considerato lo stanziamento già presente nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2013 (pari a 102,9 milioni di euro), per il 2013 ammonterà dunque a 152,9 milioni di euro. Anche in questo caso, la Commissione esprime pieno apprezzamento;

4. la Tabella A (relativa al Fondo speciale di parte corrente) non contiene accantonamenti per il 2013, mentre prevede accantonamenti pari a 39,97 milioni di euro per il 2014 e a 41,677 milioni di euro per il 2015 che, secondo la relazione introduttiva al provvedimento, come presentato in prima lettura presso la Camera dei deputati, sono destinati alle scuole non statali;

5. nella Tabella B non ci sono previsioni di spesa a favore del Dicastero,

6. in Tabella C:

6.1 all’interno della missione Ricerca e Innovazione, nell’ambito del programma Ricerca scientifica e tecnologica di base è previsto il rifinanziamento con circa 4,5 milioni di euro all’anno della somma da erogare come contributo ad enti, istituti, associazioni che svolgono attività di ricerca scientifica (per ogni anno del triennio),

6.2 nella stessa missione e nello stesso programma è previsto il rifinanziamento del Fondo ordinario per la ricerca scientifica e tecnologica con 1,768 miliardi di euro per l’anno 2013 e poco di meno per i successivi due anni (rispettivamente 1,766 e 1,759 miliardi di euro per il 2014 e il 2015),

6.3 nella medesima missione, nel programma Ricerca per la didattica, è previsto un finanziamento a titolo di contributo a enti, istituti, associazioni, per un totale di 1,55 milioni di euro nell’anno 2013 e poco di meno nei due anni successivi (1,539 e 1,517 milioni di euro per il 2014 e il 2015),

6.4 nella missione Istruzione scolastica, programma Istituzioni scolastiche non statali, è previsto il rifinanziamento della legge n. 181 del 1990 relativa alla Scuola europea di Ispra con poco più di 324.000 euro nell’anno 2013 e poco meno per i successivi due anni,

6.5 nella missione Istruzione universitaria, programma Diritto allo studio nell’istruzione universitaria, si rifinanziano la legge n. 394 del 1977 per il potenziamento dell’attività sportiva universitaria (con poco più di 5,3 milioni di euro per il 2013 e poco di meno per i due anni successivi) e la legge n. 338 del 2000 inerente gli alloggi e residenze per studenti universitari, con circa 18 milioni di euro per il 2013 e poco di meno per gli anni successivi,

6.6 nella medesima missione, programma Sistema universitario e formazione post-universitaria, è previsto il rifinanziamento della legge n. 245 del 1990 concernente il piano triennale di sviluppo dell’università per 43,9 milioni di euro per l’anno 2013 e una cifra lievemente inferiore per gli anni successivi, su cui la Commissione esprime pieno apprezzamento, nonché della legge n. 243 del 1991 sulle università non statali legalmente riconosciute per 71,5 milioni di euro per l’anno 2013, 61,1 milioni per il 2014 e 60 milioni per il 2015;

7. nella Tabella D non ci sono previsioni di spesa per il Ministero;

8. in Tabella E, per la missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca scientifica e tecnologica di base, è previsto il finanziamento della Scuola Gran Sasso Science Institute per i tre anni del triennio (con termine nell’anno 2015) con 12 milioni di euro.

Quanto al disegno di legge di bilancio, si prende atto che:

I. lo stato di previsione del Ministero è articolato in 6 missioni, suddivise in 20 programmi: Istruzione scolastica (missione n. 22) con 9 programmi; Istruzione universitaria (missione n. 23) con 3 programmi; Ricerca e innovazione (missione n. 17) con 3 programmi; L’Italia in Europa nel Mondo (missione n. 4) con 2 programmi; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (missione n. 32) con 2 programmi; Fondi da ripartire (missione n. 33) con 1 programma,

II. sulla missione n. 22, Istruzione scolastica, a cui è assegnato l’80 per cento dello stanziamento del Ministero, si registrano 40.781 milioni di euro, con una riduzione di 1.134 milioni di euro rispetto all’assestato 2012. La nota di variazioni propone peraltro un aumento pari a circa 164,3 milioni di euro, per una previsione totale di 40.945 milioni di euro. Circa i vari programmi che ne fanno parte, si rileva che:

II.1 sul programma Programmazione e coordinamento dell’istruzione scolastica si riscontrano 71 milioni di euro, con una flessione al ribasso di 4 milioni di euro rispetto all’assestato 2012. La nota di variazioni non propone modifiche di rilievo,

II.2 sul programma Istruzione prescolastica, la dotazione è di 6.127 milioni di euro, con un incremento di 1.391 milioni di euro rispetto all’assestato 2012, tenuto conto nella legge di bilancio 2012 la spesa prevista era 4.183 milioni di euro. Al riguardo, il rappresentante del Governo ha affermato che il forte incremento è dovuto ad una più corretta imputazione delle spese per il personale, che finora è stato incomprensibilmente a carico di capitoli afferenti altri programmi, come l’Istruzione primaria e l’Istruzione secondaria. La nota di variazioni propone peraltro una riduzione pari a circa 7 milioni di euro, per una previsione totale di 6.120 milioni di euro,

II.3 sul programma Istruzione primaria, si riscontra una dotazione di 11.561 milioni di euro (- 1.413 in confronto all’assestato 2012), rispetto a cui la nota di variazioni propone una riduzione pari a circa 18 milioni di euro, per una previsione totale di 11.542 milioni di euro. Al riguardo, si ritiene che la riduzione sia per lo più meno in parte speculare all’incremento recato dal programma Istruzione prescolastica, per i motivi anzidetti,

II.4 sul programma Istruzione secondaria di I grado, il finanziamento è di 8.718 milioni di euro, in lieve riduzione rispetto all’assestato 2012. La nota di variazioni propone peraltro un ulteriore decremento pari a circa 12 milioni di euro, per una previsione totale di 8.706 milioni di euro,

II.5 per il programma Istruzione secondaria di II grado lo stanziamento è di 13.788 milioni di euro (- 423 rispetto all’assestato 2012). La nota di variazioni propone un’ulteriore diminuzione pari a circa 18,6 milioni di euro, per un totale di 13.769 milioni di euro,

II.6 per il programma Iniziative per lo sviluppo del sistema di istruzione scolastica e per il diritto allo studio il finanziamento è di circa 45 milioni di euro (+ 24 rispetto all’assestato 2012),

II.7 in relazione al programma Istituzioni scolastiche non statali si riscontrano finanziamenti per 279 milioni di euro (- 231 milioni di euro se paragonati all’assestato 2012), sui quali la nota di variazioni propone un incremento di circa 223 milioni di euro con una previsione totale di 502 milioni di euro,

II.8 il programma Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l’istruzione e formazione professionale registra una dotazione di 16 milioni di euro (+ 12 rispetto all’assestato 2012). La nota di variazioni non propone modifiche di rilievo,

II.9 il programma Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione registra uno stanziamento di 173 milioni di euro (- 16 in confronto all’assestato 2012), rispetto ai quali le modifiche apportate dalla nota di variazioni non paiono rilevanti,

III. sulla missione n. 23, Istruzione universitaria, il cui finanziamento rappresenta il 15,1 per cento dello stanziamento del Ministero, si registrano fondi pari a 7.677 milioni di euro (- 623 rispetto all’assestato 2012). La nota di variazioni dispone peraltro un aumento pari a circa 2 milioni, per una previsione totale di 7.679 milioni di euro. Riguardo ai programmi che ne fanno parte, si rileva che:

III.1 il programma Diritto allo studio nell’istruzione universitaria ha una dotazione di 168 milioni (- 104 rispetto all’assestato 2012) e ha dunque subito una cospicua diminuzione, rispetto a cui la nota di variazioni propone un incremento di 47 milioni di euro, con una previsione risultante di 215 milioni di euro,

III.2 nel programma Istituti di alta cultura sono stanziati 434 milioni di euro (- 13 rispetto all’assestato 2012), senza che la nota di variazioni apporti modifiche di rilievo,

III.3 nel programma Sistema universitario e formazione post-universitaria, si prevedono 7.074 milioni di euro (- 405 rispetto all’assestato 2012). Al riguardo, si registra l’azzeramento dei residui passivi nel 2013, probabilmente dovuto al completamento delle azioni di edilizia universitaria comprese nel programma. La nota di variazioni dispone peraltro un decremento di 44,7 milioni di euro, con una previsione risultante di 7.030 milioni di euro,

IV. sulla missione n. 17, Ricerca e innovazione, la dotazione è di 1.928 milioni (- 88 rispetto all’assestato 2012), ridotti di circa 2 milioni per effetto della nota di variazioni, per una previsione totale di 1.908 milioni di euro. Nello specifico dei programmi ad essa afferenti:

IV.1 il programma Ricerca per la didattica ammonta a circa 2 milioni (- 3 rispetto all’assestato 2012),

IV.2 il programma Ricerca scientifica e tecnologica applicata ammonta ad altrettanti 2 milioni, scontando un -0,1 rispetto all’assestato 2012. Al riguardo, si osserva peraltro che i residui passivi, che nella legge di bilancio 2012 erano pari a 788 milioni di euro, erano già diminuiti a 556 milioni nell’assestato 2012 e sono ulteriormente in calo fino all’attuale ammontare di 302 milioni, probabilmente in relazione alla natura stessa dei progetti di ricerca industriale, il cui finanziamento pubblico – a causa della complessità dei progetti – può svilupparsi lungo l’arco di diversi anni,

IV.3 il programma Ricerca scientifica e tecnologica di base è finanziato per 1.925 milioni di euro (- 85 in confronto all’assestato 2012), mentre nella legge di bilancio 2012 il conto di competenza era di 1.988 milioni di euro, con residui passivi pari a 1.022 milioni di euro. Detti residui passivi nel bilancio assestato 2012 erano diminuiti di poco, a 990 milioni di euro, mentre subiscono ora un brusco calo, a 158 milioni di euro, con una diminuzione di ben 833 milioni di euro, presumibilmente dovuta anche in questo caso alla complessità dei progetti ovvero alla caduta in perenzione dei finanziamenti dello Stato in base alle nuove norme di contabilità. La nota di variazioni propone comunque un’ulteriore riduzione pari a circa 20 milioni di euro, per una previsione totale di 1.905 milioni di euro,

V. sulla missione n. 4, L’Italia in Europa e nel Mondo, si registrano 134 milioni di euro (+2 rispetto all’assestato 2012), senza che si rilevino modifiche significative ad opera della nota di variazioni. In particolare:

V.1 per il programma Cooperazione in materia culturale si prevedono circa 8 milioni di euro (+2,5 rispetto all’assestato 2012),

V.2 per il programma Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica sono stanziati circa 127 milioni di euro senza variazioni significative rispetto all’assestato 2012,

VI. sulla missione n. 32, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, sono stanziati circa 48 milioni di euro (- 16 rispetto all’assestato 2012). Ne fanno parte:

VI.1 il programma Indirizzo politico, con 14 milioni di euro,

VI.2 il programma Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza, con circa 34 milioni di euro (- 16 rispetto all’assestato 2012),

VII. sulla missione n. 33, Fondi da ripartire, si registra infine una dotazione di 406 milioni di euro (- 242 rispetto all’assestato 2012), per la quale la nota di variazioni propone un decremento di 83,6 milioni di euro, per un totale di 322 milioni. Al riguardo si rileva che la missione è composta da un unico programma, Fondi da assegnare, recante i medesimi importi,

VIII. quanto agli stanziamenti recati da altri stati di previsione che investono materie di competenza della Commissione, si segnala:

VIII.1 il programma Sostegno all’istruzione della missione Istruzione scolastica, facente capo al Dicastero dell’economia, per il quale circa 17 milioni di euro vengono trasferiti alle regioni per l’assegnazione di borse di studio ad alunni delle scuole dell’obbligo, con una flessione di 8 milioni di euro rispetto all’assestamento 2012,

VIII.2 il programma Ricerca di base e applicata della missione Ricerca e innovazione, sempre inerente la tabella 2 del Ministero dell’economia e delle finanze, per cui sono previsti circa 24 milioni di euro per il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) e 99,2 milioni di euro per l’Istituto italiano di tecnologia (IIT) (- 0,8 milioni di euro rispetto all’assestato 2012),

VIII.3 il programma Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, relativa alla tabella 8 del Ministero dell’interno, nel quale sono stanziati 103 milioni di euro per la fornitura gratuita dei libri di testo nella scuola dell’obbligo e il comodato nella scuola superiore.

La Commissione formula conseguentemente un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni relative all’articolo 1 del disegno di legge di stabilità:

i. considerato il già pesante definanziamento della scuola, dell’università e della ricerca imposto con le ultime manovre finanziarie, si rileva preliminarmente che sarebbe stato preferibile contenere i nuovi risparmi entro gli obiettivi fissati dal decreto-legge n. 95 del 2012, anziché imporre risparmi cospicuamente superiori, soprattutto nel 2013,

ii. in ordine ai commi 37 e 38, si manifesta rammarico per le riduzioni ivi disposte a carico del FIRST e del FAR;

iii. al comma 40, si invita a fare chiarezza sulla riduzione prevista per il 2015, pari a 125,5 milioni di euro, atteso che la dotazione complessiva prevista per quell’anno è inferiore (123 milioni di euro);

iv. al comma 41, laddove si dispone che entro il 31 gennaio 2013 il Ministro può formulare proposte di rimodulazione delle riduzioni, si invita a rivedere il funzionamento di questo meccanismo con riferimento al 2013, poiché la sede in cui definire la riduzione delle risorse per lo stesso anno è costituita proprio dal disegno di legge in esame;

v. in ordine ai commi 42, 43 e 44, si invita a chiarire se le disposizioni ivi recate avranno applicazione dal 1° settembre 2013;

vi. con riguardo al comma 45, si manifestano perplessità circa la scelta di ridurre il contingente di personale dirigente e docente che può essere distaccato presso enti con finalità di ricerca didattica ed educativa;

vii. circa i commi da 79 a 81, si raccomanda di trovare fin da subito le risorse per finanziare il credito di imposta alla ricerca;

viii. al comma 108, lettera b), si raccomanda di chiarire la data entro la quale deve essere adottato il previsto decreto ministeriale.

La Commissione formula altresì le seguenti condizioni relative al disegno di legge di bilancio:

A. considerato l’ulteriore inasprimento a danno della missione n. 23, Istruzione universitaria, che rischia di determinare la paralisi del settore, si chiede un significativo aumento delle risorse ad esso dedicate, tenuto conto che i tempi per la stabilizzazione della nuova governance universitaria saranno inevitabilmente lunghi,

B. circa il programma Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, relativa alla tabella 8 del Ministero dell’interno, nel quale sono stanziati 103 milioni di euro per la fornitura gratuita dei libri di testo nella scuola dell’obbligo e il comodato nella scuola superiore, si raccomanda che il decremento di 272,1 milioni di euro, disposto per l’intero programma 2.3 dalla nota di variazioni, non incida sulla fornitura dei libri di testo.

La Commissione formula infine le seguenti osservazioni, sempre relative al disegno di legge di bilancio:

a) circa il programma Istruzione prescolastica della missione n. 22, si prende atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo secondo cui il forte aumento di risorse disposto dai documenti di bilancio è dovuto ad una più corretta indicazione dei capitoli di spesa a cui imputare gli stipendi del personale, finora erroneamente a carico di capitoli afferenti i programmi Istruzione primaria e Istruzione secondaria. Al riguardo, si stigmatizza peraltro l’increscioso errore finora compiuto e si raccomanda vivamente di compiere un attento esame della congruenza di tutti i capitoli dello stato di previsione con le spese ad essi addebitate,

b) si esprime vivo rammarico per le pesanti riduzioni imposte ai programmi Istruzione primaria, Istruzione secondaria di I grado e Istruzione secondaria di II grado della missione n. 22, gravemente colpiti dalla manovra in esame, ancorché presumibilmente per lo meno in parte speculari all’aumento degli stanziamenti dell’Istruzione prescolastica di cui sopra,

c) si manifesta invece compiacimento per la sostanziale tenuta della missione n. 17, Ricerca e innovazione, meno colpita rispetto ad altri settori,

d) si coglie infine l’occasione per auspicare un trasferimento dell’Istituto italiano di tecnologia (IIT), attualmente collocato presso il Ministero dell’economia e delle finanze, sotto la vigilanza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per evidenti affinità di attività.

Il 22 novembre l’Aula della Camera approva il disegno di legge (C. 5534-bis-A), Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), che passa all’esame del Senato.

Il 21 novembre l’Aula della Camera approva gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge (C. 5534-bis-A) concernente Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) nel testo della Commissione, sui quali il Governo aveva posto la questione di fiducia.

Il 15 e 20 novembre l’Aula della Camera esamina i DdL: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (C. 5534 -bis Governo) e Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (C. 5535 Governo).

L’11 novembre la 5a Commissione della Camera approva un emendamento con le coperture necessarie alla cancellazione della norma sull’aumento da 18 a 24 ore dell’insegnamento settimanale dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Il testo raggiunge le risorse programmate dal taglio della spending review per il MIUR attraverso:

  • 1,8 milioni dal taglio dei distacchi sindacali e dei comandi dei docenti del personale scolastico al ministero e ad altri enti;
  • 6 milioni dalla dismissione dell’immobile di piazzale Kennedy, a Roma, utilizzato come sede del ministero dell’Università prima dell’accorpamento con il ministero dell’Istruzione;
  • 20 milioni dai tagli per i bandi dei fondi First e Trin;
  • 30 milioni di tagli sul progetto Smart City nel centro nord;
  • 47,5 milioni dal fondo per il miglioramento dell’offerta formativa “senza pregiudicare l’offerta”;
  • ulteriori maggiori risorse da un fondo alimentato nel passato dagli accantonamenti di risorse raccolte con vecchi tagli.

Riportiamo di seguito l’estratto del resoconto della riunione e l’emendamento approvato:

(5a Commissione Camera, 11 novembre 2012) La Commissione prosegue l’esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta di venerdì 9 novembre.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, (…) comunica quindi che il Governo, ha presentato l’emendamento 3.300, in materia di istruzione, volto a fornire la copertura finanziaria alla soppressione del comma 42 dell’articolo 3, come richiesto dalla Commissione. Per quanto riguarda l’emendamento del Governo 3.300, finalizzato al finanziamento delle modifiche al comma 42 dell’articolo 7, avverte che non sarà fissato un termine per la presentazione dei subemendamenti, considerato che la proposta raccoglie le indicazioni fornite dai relatori e dalla Commissione. Inoltre fa presente che su tale proposta deve comunque essere acquisito il parere del Ministero dell’economia e delle finanze. Dispone quindi l’attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso per la trasmissione dei lavori.

Il Ministro Francesco PROFUMO illustra l’emendamento del Governo 3.300, ringraziando il Dicastero dell’economia e delle finanze per la stretta collaborazione assicurata soprattutto relativamente alla predisposizione della norma di cui al comma 42-sexies, riguardante un fondo la cui consistenza è frutto di risparmi realizzati negli anni passati.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO segnala che la somma dei risparmi che si maturerebbero in caso di approvazione della proposta emendativa del Governo 3.300 ammonterebbero a 181 milioni di euro per il 2013, a 192,9 milioni di euro per il 2014 e a 172 milioni di euro per il 2015. Segnala, quindi, che il comma 42-septies contiene una clausola di salvaguardia, che autorizza ulteriori tagli qualora non si potessero realizzare i risparmi testé indicati. Esprime, infine, la propria soddisfazione per l’individuazione di una soluzione sulla questione dell’orario di lavoro degli insegnanti, che appare accettabile anche alla luce dell’andamento del mercato del lavoro nel comparto della scuola.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ribadisce che da una non soddisfacente attuazione dal comma 42-sexies deriverebbero tagli lineari ai sensi dell’articolo 7, comma 15, del decreto-legge n. 95 del 2012.

Pier Paolo BARETTA (PD), relatore per il disegno di legge di stabilità, sottolinea l’importanza del presente dibattito nell’economia complessiva dell’iter parlamentare, in cui si è conseguito l’obiettivo di evitare un doloroso intervento sull’incremento dell’orario di lavoro del personale docente. Dà quindi atto all’impegno del Governo, che ha dimostrato di saper cogliere il clima di preoccupazione diffusa, e sottolinea l’importanza della clausola di salvaguardia, di cui al comma 42-septies, ai fini del processo di spending review. Esprime un ringraziamento al collega Brunetta, con il quale ha condiviso lo sforzo per il conseguimento di questo obiettivo ed auspica una sensibilità trasversale da parte dei colleghi commissari sui temi dell’università e del diritto allo studio.

Renato BRUNETTA (PdL), relatore per il disegno di legge di stabilità, si associa alle parole di soddisfazione espresse dal collega Baretta per il buon esito di questo delicato passaggio parlamentare, con cui si è scongiurato un inaccettabile intervento sui delicati meccanismi di funzionamento del sistema scolastico, non rispettoso della complessità degli impegni lavorativi in capo al corpo docente. Nel ricordare la richiesta iniziale dei relatori per lo stralcio delle norme di natura ordinamentale, relative a tale intervento, dà atto a sua volta al Governo per lo sforzo profuso e per la soluzione individuata, che non pregiudica altre disposizioni del disegno di legge di stabilità. Ribadisce, quindi, che il disagio che si è diffuso in questi giorni nel mondo scolastico, nell’opinione pubblica e nel mondo politico era legato ad una questione di mero metodo e non ad un conflitto all’interno della maggioranza. Peraltro, la soluzione individuata è frutto di una corretta dialettica tra Governo e Parlamento ed è positiva anche alla luce della previsione sulla clausola di salvaguardia. Auspica che il Governo voglia in futuro provvedere in modo mirato anche sui temi dell’università e del diritto allo studio. Esprime infine un ringraziamento al collega Baretta in qualità di relatore e anche al collega Ciccanti per il fattivo contributo assicurato nel corso del dibattito.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO precisa che in termini di indebitamento netto i risparmi richiesti erano di 157,3 milioni di euro nel 2013, di 172,7 milioni di euro nel 2014 e di 236, 7 milioni di euro nel 2015. Con la nuova norma si avrebbe un incremento degli obiettivi di risparmio nel 2013 ed una conferma delle cifre per gli anni successivi.

Roberto SIMONETTI (LNP) chiede chiarimenti al sottosegretario Polillo, considerato che la Relazione tecnica documenta per il 2013 una diversa quantificazione dei risparmi, ponendoli in stretta connessione con le modifiche all’orario di lavoro.

Manuela GHIZZONI (PD), rispondendo al quesito posto dal collega Simonetti, fa presente che, un conto è l’obiettivo fissato dalla spending review, pari a 183 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, e un altro i complessivi effetti di risparmio derivanti dall’intervento sull’orario di lavoro degli insegnanti, di importo assai più elevato. Dichiara quindi di condividere le considerazioni positive dei relatori per la soluzione data al tema dell’orario di lavoro degli insegnanti ed auspica che il dibattito parlamentare sulla scuola prenda le mosse dal lavoro di analisi svolto in Commissione Cultura.

Claudio D’AMICO (LNP) ritiene che il Ministro Profumo debba meglio precisare le tipologie di tagli cui fanno riferimento i singoli commi dell’emendamento del Governo 3.300. Con particolare riferimento al comma 42-bis, chiede chiarimenti sulla destinazione del personale impiegato presso la sede romana di Piazzale Kennedy e sulla eventuale locazione di una struttura in sua sostituzione.

Massimo BITONCI (LNP), nel ringraziare il ministro Profumo per la disponibilità a prendere parte ai lavori odierni, osserva che con la norma di cui al comma 42-bis si ricorre a misure di modesto impatto sui risparmi e che con il comma 42-sexies si distolgono fondi destinati a finanziare interventi per la valorizzazione degli istituti di alta formazione e, soprattutto, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Nel far presente l’urgenza di affrontare il grave problema della condizione degli edifici scolastici soprattutto in alcune regioni italiane, chiede chiarimenti in ordine all’attuazione della risoluzione sul tema della scuola e sulla destinazione dei fondi che al momento sono bloccati dal CIPE, approvata dalla Commissione nella seduta del 2 agosto 2011.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO segnala che il decreto interministeriale sulla messa in sicurezza degli edifici scolastici è in corso di pubblicazione.

Il Ministro Francesco PROFUMO, nel rispondere all’onorevole D’Amico sulle tipologie di tagli, fa presente che delle tre sedi del MIUR quella in Piazzale Kennedy è, allo stato, occupata al 40 per cento e che il personale sarà trasferito nelle altre sedi senza procedere a nuove locazioni, in considerazione della complessiva riduzione del personale impiegato presso il Ministero. Quanto al comma 42-ter, fa presente che i tagli concernono i progetti PRIN e FIRB. Dal successivo comma 42-quater, sono interessati i progetti di ricerca relativi alle «comunità intelligenti» e con il comma 42-quinquies si realizza una riduzione della spesa grazie ad interventi di semplificazione e di dematerializzazione. Precisa che il comma 42-sexies non tocca la questione della sicurezza, che è da considerare prioritaria e che è oggetto di disciplina da parte del richiamato decreto interministeriale.
Ringrazia, quindi, la VII Commissione per il lavoro istruttorio svolto sul tema della scuola e per le proposte formulate per la modernizzazione del settore. Ringrazia, inoltre, i relatori e il Parlamento nel suo complesso per il ruolo svolto nella ricerca di soluzioni non lesive degli interessi degli studenti, nonché lo stesso Ministero dell’economia e delle finanze per la collaborazione che ha saputo assicurare.

Lino DUILIO (PD), nel ringraziare il Ministro Profumo per la soluzione individuata, chiede che si faccia parte attiva nell’assicurare la celere pubblicazione del provvedimento riguardante le risorse per la messa in sicurezza delle scuole, su cui la Corte dei conti ha dato il proprio via libera e che è molto atteso da tutto il Paese.

Massimo BITONCI (LNP), nell’auspicare che nei prossimi giorni intervenga la pubblicazione del richiamato decreto interministeriale, precisa che non appare del tutto chiarita la questione delle risorse per la sicurezza delle scuole.

La Commissione approva l’emendamento del Governo 3.300

Emendamento 3.300. Il Governo.

ART. 3.

Sopprimere il comma 42.

  Conseguentemente:
a) dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:
42-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dismette la sede romana di piazzale Kennedy e il relativo contratto di locazione è risolto. Da tale dismissione derivano risparmi di spesa pari a 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.
42-ter. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 870, della legge 29 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di euro 20 milioni a decorrere dall’anno 2013.
42-quater. Nell’esercizio finanziario 2013 è versata all’entrata del bilancio dello Stato la somma di 30 milioni di euro a valere sulla contabilità speciale relativa al Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, a valere sulla quota relativa alla contribuzione a fondo perduto.
42-quinquies. Le risorse finanziarie disponibili per le competenze accessorie del personale del comparto scuola sono ridotte di 47,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, per la quota parte attinente al Fondo delle istituzioni scolastiche.
42-sexies. Il fondo di cui all’articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotto di 83,6 milioni di euro nell’anno 2013, di 119,4 milioni di euro nell’anno 2014 e di 125,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.
42-septies. Il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all’articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è assicurato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca anche mediante l’attuazione del comma 15 del medesimo articolo. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro il 31 gennaio 2013, può formulare proposte di rimodulazione delle riduzioni di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
b) al comma 44, dopo le parole: al personale docente aggiungere le seguenti: ed ATA;
c) al comma 46, sopprimere la lettera b);
d) sopprimere i commi 75 e 76.

Il 30 ottobre la 7a Commissione, nel quadro dell’esame del DdL “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (C. 5534 -bis Governo)”, approva una relazione ed una serie di proposte emendative.

RELAZIONE APPROVATA (7a Camera, 30 ottobre 2012)

  La VII Commissione,
esaminato lo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, università e ricerca per l’anno finanziario 2013 e le connesse parti del disegno di legge di stabilità;
rilevato che il comma 23 dell’articolo 3, a decorrere dal 2013, dispone la riduzione degli assegni di sede del personale delle scuole all’estero nella misura di 712.265 euro annui e che l’articolo 14, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 – la cosiddetta spending review – ha già disposto una riduzione di 400 unità del personale scolastico impegnato nelle scuole italiane all’estero, nei corsi di lingua e cultura e nelle istituzioni scolastiche e universitarie estere, da operare in 5 anni sebbene già per l’anno scolastico in corso si sia determinata una riduzione di ben 134 posti; tali disposizioni penalizzano l’insegnamento della lingua e della cultura italiana all’estero, poiché la pesante riduzione del contingente degli insegnanti italiani e la riduzione delle risorse da destinare agli enti gestori ha già avuto, come effetto immediato, la chiusura di diversi corsi di lingua e cultura italiana all’estero;
tenuto conto che il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’istruzione, università e ricerca disposti dall’articolo 7, commi 12-15, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 – che risultano fissati per i tre dipartimenti in capo Ministero in parola in 182,9 milioni per il 2013, 172,7 milioni per il 2014 e 236,7 milioni per il 2015 – richiamati dal comma 29 dell’articolo 3 potrebbe essere conseguito con la riduzione delle dotazioni finanziarie rimodulabili a valere sul programma 6.1 Fondi da assegnare, a partire dal capitolo 1296;
rilevato che il comma 32 dell’articolo 3 dispone che la liquidazione del compenso agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi è effettuata in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali e amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente goduto dall’assistente amministrativo incaricato;
considerato che i commi da 42 a 45 dispongono su materia specificatamente contrattuale prevedendo, dal 1o settembre 2013, l’aumento dell’orario di impegno per l’insegnamento per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado – da 18 a 24 ore di lezione frontale, esclusa quindi l’attività funzionale all’insegnamento comprendente tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate – nonché, per gli stessi docenti, un aumento del numero di giorni di ferie annuali, pari a 15, e prevedono, inoltre, in materia di organico di diritto dei docenti di sostegno e di fruizione delle ferie da parte del personale docente di tutti i gradi di istruzione; rilevato peraltro che tali disposizioni determineranno la riduzione di 9.269 posti curricolari, mentre quella dei posti a tempo determinato per il sostegno sarebbe nella misura di 11.462 unità: questa misura precluderebbe così nuovi ingressi in ruolo per docenti precari e per giovani laureati; tenuto conto altresì che per i docenti medi europei, l’orario di insegnamento in classe è in media con le nostre 18 ore settimanali mentre lo stipendio di un insegnante italiano è ben al di sotto della media di quello dei colleghi europei, anche se rapportato al potere d’acquisto dei diversi paesi;
preso atto che i commi 46 e 47 dell’articolo 3 dispongono una riduzione delle unità di personale scolastico che è possibile collocare fuori ruolo per compiti connessi con l’autonomia scolastica, o per assegnazioni presso soggetti che svolgono attività relative alle tossicodipendenze, ovvero presso associazioni professionali del personale direttivo e docente, facendo salvi i collocamenti fuori ruolo già disposti per l’anno scolastico 2012/2013;
constatato che gli interventi per il diritto allo studio universitario, la cui normativa è stata recentemente riformata dal D.Lgs. 68/2012, sono competenza delle regioni (nonché delle province autonome di Trento e Bolzano) le quali provvedono, ai sensi dell’articolo 18 del D.Lgs. 68/2012, con le risorse provenienti: a) dal fondo del bilancio dello Stato (cap. 1710) denominato «Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio»; b) dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio a carico degli studenti fissata dall’articolo 18, c. 8 del D.Lgs. 68/2012 da un minimo di 120-140-160 euro a seconda delle condizioni economiche della famiglia dello studente fino ad un massimo di 200 euro e, comunque, fissata a 140 euro in mancanza di specifiche delibere delle regioni; c) da risorse proprie delle regioni in misura non inferiore al 40 per cento del contributo statale di cui alla lettera a);
verificato altresì che: a) sul cap. 1710 è allocata per il 2013 una somma di 102,9 milioni di euro, comprendente i 12,5 milioni di euro previsti nella legge di stabilità 2012 e i 90 milioni di euro stanziati dall’articolo 23, c. 4, del decreto-legge 95/2012, a fronte di un assestato per il 2012 di 178,1 milioni di euro (provenienti dai cap. 1695 e 1713), con una diminuzione del finanziamento statale del 42,2 per cento; b) il gettito totale della tassa regionale, dapprima fissata dall’articolo 3, c. 21, della L. 549/1995 tra un minimo di circa 62 euro a un massimo di circa 103 euro, registra un aumento minimo di almeno il 40 per cento, interamente a carico delle famiglie degli studenti per un valore totale stimabile in 245 milioni di euro con un aumento del 45 per cento circa; c) ulteriori risorse, a carico delle famiglie degli studenti, potrebbero provenire dal possibile aumento delle tasse e contributi studenteschi, in particolare per i fuori corso ma non solo per loro, disposto dall’articolo 7, c. 42, del decreto-legge 95/2012, di cui almeno metà deve essere destinata ad integrare le borse di studio; d) il finanziamento minimo regionale potrebbe a sua volta decrescere a causa della diminuzione di quello statale; pertanto il finanziamento del diritto allo studio universitario ricadrebbe per oltre il 50 per cento sulle famiglie degli studenti, per circa il 35 per cento sullo Stato e per il rimanente 15 per cento sulle regioni e sarebbe comunque inferiore alle necessità, non garantendosi così gli interventi di sostegno per tutti gli aventi diritto ma solo per circa il 70 per cento di loro;
il fondo di finanziamento ordinario delle università statali (cap. 1694), destinato a tutte le spese di funzionamento, ivi compresi gli stipendi di tutto il personale docente e non docente, nonché a quelle per la ricerca scientifica, presenta uno stanziamento per il 2013 di 6,6 miliardi di euro con una diminuzione di 369 milioni di euro rispetto all’assestato 2012 (- 5,6 per cento); analogamente il fondo ordinario per gli enti pubblici di ricerca (cap. 7236) presenta uno stanziamento di 1,8 miliardi di euro con una diminuzione del 3,2 per cento rispetto all’assestato 2012; peraltro viene addirittura soppresso «per cessazione della spesa» il cap. 7266 riguardante il fondo per l’edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, col risultato che le relative spese, per gli interventi già avviati, sono finite a carico del fondo di finanziamento ordinario, come già osservato dalla Relazione della Corte dei Conti sul Rendiconto generale dello Stato per l’esercizio 2011; pertanto, da un lato, il progressivo e accentuato definanziamento statale delle università, sia sul funzionamento che sugli investimenti infrastrutturali, sta impoverendo pesantemente le università e la loro capacità di realizzare attività didattiche e di ricerca di qualità a causa della forte diminuzione del personale docente e dell’impossibilità di far fronte persino alle spese di ordinaria manutenzione dei locali e delle attrezzature, mentre, da un altro lato, analoghe considerazioni potrebbero essere esposte per l’importante attività della ricerca pubblica così strategica per il Paese,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti condizioni:
1) per il sostegno dell’insegnamento della lingua e della cultura italiana all’estero, nelle more di una riforma che garantisca il rilancio dell’attuale sistema di insegnamento e diffusione della lingua e cultura italiana, si preveda di consolidare il contingente di personale scolastico impegnato nelle scuole italiane all’estero, nei corsi di lingua e cultura e nelle istituzioni scolastiche e universitarie estere;
2) all’articolo 3, comma 31, si inserisca la congiunzione «e» fra la parola «generali» e la parola «amministrativi»;
3) siano abrogati i commi 42, 43 e 45 all’articolo 3, in considerazione: della natura contrattuale della disciplina prevista, relativa all’innalzamento da 18 a 24 ore settimanali dell’orario di insegnamento frontale del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, incluso il personale di sostegno, ciò in considerazione anche: a) che a detto incremento di orario non corrisponde alcun aumento di retribuzione né un rilancio della professione docente e del suo ruolo sociale; b) che le ricadute sulla qualità della didattica e sui livelli di apprendimento degli studenti non possono che essere peggiorative; c) che le disposizioni in parola hanno effetti negativi sui livelli occupazionali dei docenti; d) che il tema del lavoro degli insegnanti non può prescindere dalle modalità didattiche e dal tempo scuola, così come è connesso all’organizzazione degli stessi spazi degli edifici scolastici dedicati alla didattica (aule, laboratori, sale insegnanti e così via);
4) si riveda la riduzione delle unità di personale scolastico che è possibile collocare fuori ruolo per compiti connessi con l’autonomia scolastica, o per assegnazioni presso soggetti che svolgono attività relative alle tossicodipendenze, ovvero presso associazioni professionali del personale direttivo e docente in ragione della qualità del lavoro svolto da tale personale a vantaggio dell’attività degli enti beneficiari fortemente connessa a progetti educativi e formativi;
5) venga assicurato il pagamento degli scatti stipendiali del personale della scuola per gli anni 2011 e il 2012, a valere sulle risorse del capitolo 1298;
6) si preveda una norma per definire un piano di ricollocamento nelle scuole del personale docente dichiarato inidoneo che tenga conto delle effettive condizioni di salute del personale stesso e delle competenze acquisite, nonché la possibilità per detto personale di fruire dell’istituto della dispensa;
7) tra le destinazioni del fondo per gli interventi della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 8, comma 21, siano aggiunte, oltre a quella a favore delle università, anche quelle a favore del diritto allo studio universitario e degli enti pubblici di ricerca;
8) una quota del fondo di cui all’articolo 8, comma 21, di cui è già prevista in parte la destinazione a interventi urgenti per le università, sia direttamente destinata a incrementare il fondo di finanziamento ordinario delle università statali almeno fino al ripristino del finanziamento assestato per il 2012, anche al fine di consentire un maggiore turn over del personale docente e ricercatore funzionale a garantire adeguati livelli formativi e di ricerca;
9) all’articolo 7, comma 14, si indichi la data entro la quale deve essere adottato il decreto del Ministero dell’istruzione, università e ricerca volto a fissare le linee guida per la razionalizzazione degli acquisti delle scuole e delle istituzioni educative ed universitarie;
10) si rivedano le disposizioni all’articolo 3, commi 32 in ordine alla liquidazione del compenso agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi poiché penalizzerebbe coloro i quali hanno più esperienza professionale al servizio delle istituzioni scolastiche.

EMENDAMENTI APPROVATI (7a Camera, 30 ottobre 2012)

ART. 3.

Dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:
24-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 4-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il contingente del personale di ruolo di cui al presente articolo, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, è stabilito entro il limite massimo di 890 unità.

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 2 sostituire le parole: 500 milioni di euro per l’anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 con le seguenti: 498 milioni di euro per l’anno 2013, di 898 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015.
*5534-bis/VII/3. 19. Il relatore.
(Approvato)

Dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:
24-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 4-novies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il contingente del personale di ruolo di cui al presente articolo, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, è stabilito entro il limite massimo di 890 unità.

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 2 sostituire le parole: 500 milioni di euro per l’anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 con le seguenti: 498 milioni di euro per l’anno 2013, di 898 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015.
*5534-bis/VII/3. 13. Coscia, Centemero, Capitanio Santolini, Granata, Bachelet, Barbieri, Carra, Carlucci, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Frassinetti, Levi, Lolli, Mazzarella, Pes, Rossa, Russo, Siragusa, Tocci, Giulietti.
(Approvato)

Al comma 30 sostituire la parola: direttori con: direttore.
5534-bis/VII/3. 16. Il relatore.
(Approvato)

Sopprimere i commi 42, 43, 45 e 76.

Conseguentemente, sostituire il comma 75 con il seguente:
75. Al secondo periodo del comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 sono soppresse le parole: «a decorrere dall’anno successivo» fino alla fine del periodo.
E all’articolo 7 comma 2 sostituire le parole: 500 milioni di euro per l’anno 2013, di 900 milioni di per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016 con le seguenti: 317,1 milioni di euro per l’anno 2013, di 727,3 milioni di euro per l’anno 2014, di 663,3 milioni di euro per l’anno 2015 e di 713,3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.
*5534-bis/VII/3. 15. Il relatore.
(Approvato)

Sopprimere i commi 42, 43, 45 e 76.

Conseguentemente, sostituire il comma 75 con il seguente:
75. Al secondo periodo del comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 sono soppresse le parole: «a decorrere dall’anno successivo» fino alla fine del periodo.
E all’articolo 7 comma 2 sostituire le parole: 500 milioni di euro per l’anno 2013, di 900 milioni di per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016 con le seguenti: 317,1 milioni di euro per l’anno 2013, di 727,3 milioni di euro per l’anno 2014, di 663,3 milioni di euro per l’anno 2015 e di 713,3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.
*5534-bis/VII/3. 11. Coscia, Centemero, Capitanio Santolini, Granata, Fioroni, Gelmini, Giulietti, Bachelet, Barbieri, Carra, Barbaro, Carlucci, Colucci, Crimi, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Di Centa, Frassinetti, Giro, Lainati, Levi, Lolli, Lunardi, Mazzarella, Mazzuca, Murgia, Palmieri, Pes, Rampelli, Rossa, Russo, Scalera, Siragusa, Tocci.
(Approvato)

Sopprimere il comma 46.

Conseguentemente, dopo il comma 46 aggiungere il seguente:
All’articolo 7, comma 2 sostituire le parole: «500 milioni di euro per l’anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.» con le seguenti: «490 milioni di euro per l’anno 2013, di 890 milioni di euro per l’anno 2014 e 2015».
* 5534-bis/VII/3. 14. Coscia, Centemero, Capitanio Santolini, Granata, Fioroni, Giulietti, Bachelet, Barbieri, Carra, Carlucci, Colucci, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Frassinetti, Levi, Lolli, Mazzarella, Pes, Rampelli, Rossa, Russo, Siragusa, Tocci.
(Approvato)

Al comma 46 sopprimere la lettera b).

Conseguentemente all’articolo 12, comma 18, primo periodo, sostituire le parole: l’aliquota dello 0,05 per cento con le seguenti: l’aliquota dello 0,6 per cento.
5534-bis/VII/3. 3. Carlucci, Carra, Centemero, Rivolta, Giulietti, Di Cento.

Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:
46-bis. Il comma 13, dell’articolo 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012. n. 135, è sostituito dai seguenti:
«13. Per il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca provvede, entro tre mesi dall’approvazione della presente legge, da applicare dal 1o settembre 2013, all’emanazione di un piano di ricollocamento che tenga conto delle effettive condizioni di salute e delle competenze acquisite.
13-bis. Il personale docente già dichiarato inidoneo per motivi di salute alle funzioni istituzionali ed utilizzato in altre mansioni, può, ai sensi dell’articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, chiedere la risoluzione dal rapporto di lavoro, con diritto al trattamento di quiescenza se in possesso dei requisiti contributivi per l’applicazione dell’istituto della dispensa».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 2 sostituire le parole: 500 milioni di euro per l’anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. con le seguenti: 420 milioni di euro per l’anno 2013, di 830 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015 e di 830 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.
5534-bis/VII/3. 12. Coscia, Centemero, Capitanio Santolini, Granata, Giulietti, Bachelet, Carra, Barbaro, Carlucci, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Frassinetti, Levi, Lolli, Mazzarella, Pes, Rossa, Russo, Siragusa, Tocci.
(Approvato)

ART. 4.

Al comma 2 sopprimere le parole: tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 11 della presente legge.
5534-bis/VII/4. 1. Il relatore.
(Approvato)

ART. 8.

Al comma 21, dopo le parole: università aggiungere le seguenti: e del diritto allo studio,.
5534-bis/VII/8. 8. Il relatore.
(Approvato)

Al comma 21, dopo le parole: in materia sociale aggiungere le seguenti: per i beni e le attività culturali.
5534-bis/VII/8. 5. De Biasi, Carlucci, Barbieri, Granata, Carra, Giulietti.
(Approvato)

Dopo il comma 22 aggiungere i seguenti:
22-bis. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2012, alle imprese editrici che abbiano diritto ai contributi previsti dagli articoli 2 e 3 è corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo pari ai 100 per cento dell’importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non può comunque essere superiore a quello percepito per i contributi attinenti all’anno 2010.
22-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 22-bis calcolato in 70 milioni di euro, si provvede con l’applicazione dei commi 22-quater e 22-quinquies del presente articolo.
22-quater. L’onere per il rimborso alla società Poste Italiane SPA dei ratei dovuti ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, pari a 50,8 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015, rientra negli oneri del contratto di servizio universale e le relative risorse del fondo editoria sono destinate alle politiche di sostegno della legge 7 agosto 1990, n. 250.
22-quinquies. All’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il sesto periodo è sostituito dai seguente: «La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l’imposta si applica con l’aliquota dei beni diversi».
*5534-bis/VII/8. 1. Rivolta, Goisis, Grimoldi, Cavallotto.
(Approvato)

Dopo il comma 22 aggiungere i seguenti:
22-bis. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2012, alle imprese editrici che abbiano diritto ai contributi previsti dagli articoli 2 e 3 è corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento dell’importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non può comunque essere superiore a quello percepito per i contributi attinenti all’anno 2010.
22-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 22-bis calcolato in 70 milioni di euro, si provvede con l’applicazione dei commi 22-quater e 22-quinquies del presente articolo.
22-quater. L’onere per il rimborso alla società Poste Italiane SPA dei ratei dovuti ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, pari a 50,8 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015, rientra negli oneri del contratto di servizio universale e le relative risorse del fondo editoria sono destinate alle politiche di sostegno della legge 7 agosto 1990, n. 250.
22-quinqueis. All’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il sesto periodo è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l’imposta si applica con l’aliquota dei beni diversi».
*5534-bis/VII/8. 4. De Biasi, Carra, Carlucci, Coscia, Levi, Giulietti.
(Approvato)

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:
22-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 325 a 328 da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2016. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011. n. 75, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
5534-bis/VII/8. 7. De Biasi, Carlucci, Carra, Coscia, Levi, Giulietti.
(Approvato)

Il 23 e 25 ottobre la 7a Commissione della Camera esamina i DdL:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (C. 5534 -bis Governo)
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (C. 5535 Governo)
– Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza)
– Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza)
– Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, università e ricerca per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015
– Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015

(7a Camera, 25.10.12) La Commissione prosegue l’esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 23 ottobre 2012.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) ricorda, innanzitutto, la grave situazione di crisi economica in cui versa il Paese, reduce dalle politiche del Governo Berlusconi e di fronte all’attuale azione del Governo Monti, registrandosi una notevolissima riduzione del prodotto interno lordo nonché continue e pesantissime manovre finanziarie correttive. Osserva, che, in un tale scenario, la disoccupazione è previsto che arrivi all’11,5 per cento nel 2013, con un altissima disoccupazione giovanile, mentre i consumi delle famiglie risentono sempre più di un livello di tassazione divenuto oramai insostenibile. Con riguardo ai provvedimenti in esame, rileva che si tratta dell’ennesima manovra finanziaria che innesca meccanismi recessivi e si ripercuote, sostanzialmente, sui ceti sociali più deboli. Con riguardo ai profili di competenza della Commissione cultura, preannunciando la presentazione di una relazione di minoranza sulle Tabelle di competenza della Commissione, ricorda gli ennesimi tagli finanziari al settore della scuola e dell’università, nonché al settore più specifico dell’AFAM, che pure si sta cercando di riformare con un provvedimento in corso di esame in sede referente in Commissione.
Considera, nella consapevolezza dell’attuale ristrettezza delle risorse pubbliche, come il Governo potrebbe ben ricavare le idonee coperture finanziarie per il mondo della scuola e dell’università mediante, ad esempio, il taglio delle spese militari, mentre ricorda la strana situazione per cui il numero velivoli militari F35 da acquistare è stato ridotto da 130 a 90, mentre il costo degli stessi è lievitato di circa 3 miliardi. Condivide, quindi, la forte mobilitazione del mondo della scuola per la norma recata dall’articolo 3, comma 42, del disegno di legge di stabilità, e comporterebbe licenziamenti per almeno 30 mila cattedre, tenendo presente che, le attuali 18 ore non esauriscono l’attuale impegno lavorativo dei docenti, in quanto ad esse si sommano le altre ore di attività funzionali all’insegnamento. Ritiene, al riguardo, come i risparmi di spesa che si ricaverebbero da tale disposizione dovrebbero essere recuperati in altri settori, come per esempio quello della difesa militare. Stigmatizza, quindi, il fatto che il Governo abbia destinato congrui finanziamenti alle scuole non statali, mentre la Costituzione impone di finanziare, innanzitutto, il funzionamento della scuola statale. Lamenta, poi, il taglio delle risorse finanziarie per il diritto allo studio. Con riguardo, quindi, ai mancati investimenti per il patrimonio culturale, individua quella che pare essere una strategia del Governo di consegnare la tutela di tale patrimonio ai privati, ricordando, al riguardo, la missione che la Commissione cultura ha effettuato ieri presso il monastero benedettino di Subiaco, ove si sono dovuti interrompere i lavori di restauro proprio per mancanza di risorse. Apprezzando, infine, il passo indietro del Governo sull’aumento delle ore di insegnamento dei docenti, preannuncia che il suo gruppo non avrà pregiudizi a votare una eventuale proposta emendativa soppressiva di questo punto.
In conclusione, sottolinea come in una seria manovra finanziaria dovrebbe esserci grande attenzione per l’equità sociale e la trasparenza, nonché seri provvedimenti finalizzati alla crescita economica del Paese.

Caterina PES (PD) apprezza innanzitutto la disponibilità del Governo a rivedere la disposizione sull’aumento dell’orario di insegnamento dei docenti, preannunciando la presentazione di una proposta emendativa da parte dei gruppi del PD del PdL e dell’UdC che ne chiede la soppressione. Osserva, quindi, nel merito che tale disposizione è errata poiché non considera che i docenti si sobbarcano anche molte ore di attività funzionale a quella di insegnamento frontale, nonché una più complessiva attività di programmazione degli interventi didattici e di rapporto con le famiglie. Rileva come il mondo della scuola in Europa abbia un’organizzazione totalmente differente, con insegnanti che godono di un riconoscimento molto maggiore della loro funzione sociale. Ricorda, poi, come il mondo della scuola sia stato già vessato dai tagli finanziari devastanti operati dal ministro Gelmini come il mancato pagamento degli scatti di anzianità. Invita, quindi, ad avviare una seria riflessione sulla razionalizzazione complessiva del settore, aumentandosi diversamente solo i numero dei precari; nonché un’attenta e meritata riflessione sulla professione del docente nel mondo scolastico.

Paola FRASSINETTI (PdL) non può fare a meno di fare riferimento all’aumento dell’orario per gli insegnanti della scuola pubblica da diciotto a ventiquattro ore settimanali, non associato ad un incremento di stipendio, bensì soltanto a quindici giorni di vacanza estiva in più, di cui era già consuetudine fruire, sebbene in modo non ufficiale. Non si tratta, però, di una questione di risorse finanziarie: l’annoso tema della scarsissima retribuzione degli insegnanti è di per sé indipendente da questo nuovo provvedimento. Rileva che il problema è l’imposizione di un ennesimo onere ai docenti italiani, onere che umilia profondamente la loro professionalità già ripetutamente svilita. Osserva che l’idea di spremere il docente, aumentando a dismisura la quantità di lavoro in classe, senza soppesare l’inevitabile diminuzione della qualità che ciò comporterebbe, appare dunque come l’esito di un metodo erroneo da parte del Governo – appunto un metodo esclusivamente tecnico, coerente con lo stile del potere che lo ha concepito – laddove in tale ossessione per la quadratura dei bilanci si perde il legame con la realtà e la consapevolezza delle conseguenze concrete degli atti compiuti.
Sottolinea, poi, un altro punto riguardante la volontà del Governo, che per fortuna vi ha rinunciato, di accorpare 12 enti di ricerca in uno solo. Contesta innanzitutto le modalità e l’opportunità di questa misura che in ogni caso non andava inserita nella legge di stabilità ma avrebbe avuto bisogno di un dibattito di esperti sul tema. Né può giustificarsi la scelta indicata con la motivazione che in tal modo i fondi europei arriverebbero più velocemente. Ricorda che più volte è stata evidenziata l’eccellenza e l’originalità degli enti di ricerca e non ritiene possibile poterli riformare e accorpare in pochi minuti. Rileva, altresì, che il Governo sulla cultura ha elargito 6 milioni di euro al museo MAXXI tagliando contemporaneamente tutte le altre voci; nel 2012 lo stesso Ministero aveva concesso invece solo 2 milioni. Senza alcuna vis polemica verso la nomina dell’onorevole Melandri, trova assurda una disparità di trattamento tra il MAXXI e i tanti altri istituti culturali bisognosi di fondi.

Giovanni Battista BACHELET (PD) si associa, innanzitutto, alle considerazioni dell’onorevole Frassinetti relative alla criticabile disposizione, poi stralciata, riferita all’accorpamento degli enti di ricerca nel CNR, sbagliata sia nel merito che nel metodo, non essendoci stato un confronto col Parlamento su un tema così importante per il mondo della ricerca. Con riguardo, poi, alla disposizione relativa all’aumento delle ore di insegnamento per i docenti, illustra una tabella di confronto con gli altri Paesi europei da lui elaborata che chiede di allegare al resoconto della seduta odierna (vedi allegato 1). Al riguardo, osserva fra l’altro, come l’applicazione della disposizione sull’aumento orario produrrebbe, fra l’altro, 30 mila posti di insegnante in meno, di modo che non si far luogo a nuove assunzioni per almeno due anni.

Pierfelice ZAZZERA, presidente, autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto della seduta odierna della tabella illustrata dall’onorevole Bachelet.

Elena CENTEMERO (PdL) auspica innanzitutto che i risparmi rivenienti dalla spending review condotta dal Governo vengano utilizzati in modo adeguato e proficuo. Con riguardo, quindi, alla disposizione che aumenta l’impegno orario per il personale docente, stigmatizza la pericolosità nel messaggio che passa al Paese, ricordando che i docenti si sobbarcano anche molte ore di attività funzionale all’insegnamento. Invita, al riguardo, ad aprire una seria riflessione sul mondo della scuola, nell’ambito della quale anche le famiglie abbiano un ruolo fondamentale, ricordando la recente proposta di legge n. 953 Aprea in materia di autonomia scolastica, recentemente approvata in sede legislativa dalla Commissione cultura. Solleva quindi talune perplessità sull’efficacia del contenimento della spesa con riguardo alla disposizione recata dall’articolo 7, commi 14 e 15, del disegno di legge di stabilità, relativa all’obbligo delle convenzioni quadro Consip e del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli istituti scolastici ed universitari. Auspica, inoltre, che sia rivista la disposizione recata dall’articolo 3, comma 23, riguardante la riduzione degli assegni di sede del personale delle scuole all’estero, ricordando le riduzioni già effettuate nei precedenti esercizi finanziari. Aggiunge inoltre la necessità di ripristinare il finanziamento per le scuole paritarie. Lamenta, infine, lo stralcio della disposizione relativa all’accorpamento degli uffici scolastici regionali, che ritiene importante, chiedendo, altresì, lo stato dell’applicazione della riduzione della pianta organica, rispettivamente, del 20 per cento per i dirigenti e del 10 per cento per il rimanente personale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) si associa alle riflessioni svolte dai colleghi, anche in relazione alle pesanti ricadute dei provvedimenti in esame sull’intero mondo della scuola, che sta vivendo profondi disagi. Fa presente che, nel corso di una trasmissione televisiva alla quale ha partecipato ieri, è stata illustrata una tabella recante indicazioni difformi rispetto a quelle contenute nel prospetto predisposto dall’onorevole Bachelet, che tuttavia considera maggiormente attendibile. Ribadisce la necessità di seguire con fermezza una nuova prospettiva culturale ed educativa della scuola, che punti su un’educazione personalizzata e valorizzi al contempo l’orario di lavoro, la carriera, la remunerazione, nonché lo status e la dignità del corpo docente, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Preannunzia, quindi, la presentazione di un emendamento volto a sopprimere l’attuale testo del provvedimento relativo all’orario dei docenti, auspicando che il Governo compia ogni sforzo possibile per reperire le risorse a copertura della somma prevista dalla spending review. Riguardo alle scuole paritarie, tema al quale faceva riferimento il collega Zazzera, dissente da quanto da lui affermato, osservando che sia le scuole statali che quelle paritarie afferiscono ad un sistema pubblico di istruzione. Rileva, altresì, che le scuole paritarie consentono di conseguire ragguardevoli risparmi di spesa; sarebbe, pertanto, inaccettabile, illogico ed inopportuno ridurre la spesa di 223 milioni di euro destinati al sostegno delle scuole paritarie. Stigmatizza, infine, che nei provvedimenti in esame non siano previsti investimenti o stanziamenti di risorse a favore dell’editoria, settore riguardo al quale denuncia la previsione di tagli cospicui ed ingenti.

Paola GOISIS (LNP) osserva che la legge di stabilità 2013, al comma 42, apporta variazioni alla disciplina dell’orario di lavoro del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, compreso quello dei docenti di sostegno, elevandolo da 18 a 24 ore settimanali, a decorrere dal 1o settembre 2013: sei ore ulteriori, ferme restando le ore aggiuntive per attività funzionali all’insegnamento quali scrutini, ricevimento, sostegno, e così via. Rileva che, secondo la Relazione tecnica allegata alla citata legge di stabilità, alla norma consegue una riduzione della spesa di personale, in virtù dell’utilizzo delle suddette ore aggiuntive per la copertura degli spezzoni orario disponibili nell’istituzione scolastica di titolarità, per spezzoni sul sostegno e per le supplenze brevi e saltuarie. Osserva che la Relazione tecnica in parola precisa, tra l’altro, che l’utilizzo delle ore aggiuntive d’insegnamento per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie, non addurrebbe effetti positivi sui saldi di finanza pubblica. Osserva, quindi, che il venir meno della necessità di coprire gli spezzoni orario con supplenze fino al termine delle attività didattiche (anche su scuole diverse, sino a concorrenza dell’orario lavorativo) eliminerebbe di fatto 7.365 posti nella scuola secondaria di primo grado e 13.397 nella scuola secondaria di secondo grado, coperti dai precari della scuola non di sostegno. Osserva che l’incremento delle 6 ore di lavoro a carico del personale docente nominato sui posti dell’organico di diritto è compensato, così come previsto al comma 43 della legge di stabilità 2013, con un incremento di 15 giorni su base annua del periodo di ferie retribuito, riconosciuto al personale docente di tutti i gradi di istruzione, che in deroga all’attuale vincolo contrattuale, stabilisce che le ferie siano fruite nel periodo di sospensione delle lezioni, definito con delibera regionale, e comprendente le feste, gli eventuali ponti, le sospensioni natalizie e pasquali e i giorni dal 1o settembre all’inizio delle lezioni e dal termine delle lezioni al 30 giugno; ovviamente le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale docente, esclusi i supplenti brevi e saltuari, devono essere obbligatoriamente fruiti in conformità al rispettivo ordinamento e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Rileva, quindi, che la ratio del comma 42, come peraltro dichiarato dal Ministro Giarda, si basa sulla necessità di conseguire, ai sensi della legge n. 135 del 2012, Allegato 2, un risparmio corrispondente per il 2013 a 183 milioni di euro, per il 2014 a 173 milioni e per il 2015 a 237 milioni di euro.
Ritiene che una prospettiva culturale e politica seria, volta a costruire una scuola più equa, più solidale e più moderna, non può considerare prioritarie le esigenze di bilancio, a scapito dei precari stabili della scuola, così come realizzato da disposizioni previste in tanti altri provvedimenti di legge: la revisione dell’orario nelle scuole superiori di secondo grado (da 40/36 ore settimanali a 32 ore, perdendo da 8 a 5 ore a settimana per classe) ha determinato l’esubero del personale docente; attualmente il numero di alunni per classe non può essere inferiore a 25-27 alunni, con la possibilità di sdoppiare la classe in presenza di oltre 40 alunni. Tutte le classi sono numerose ed è facile trovare anche 2/3 alunni diversamente abili nella stessa classe. Ciò ha creato molti «perdenti posto» e notevoli difficoltà pedagogico-didattiche dei relativi docenti, nonché di apprendimento per gli allievi. Osserva, inoltre, che la riforma dell’età pensionabile ha determinato il blocco del turn over; il mancato rinnovo del contratto, e l’assenza di scatti di anzianità, hanno determinato una notevole perdita del potere d’acquisto del salario dei docenti; il personale docente che lavora nelle scuole italiane all’estero è sensibilmente diminuito. Aggiunge che, secondo i dati della ricerca Education at a Glance che pone a confronto i sistemi educativi nell’ultimo decennio nei 37 Paesi più economicamente avanzati, nella scuola italiana, pur avendo aumentato le ore di insegnamento in questi ultimi dieci anni lo stipendio medio degli insegnanti è cresciuto ogni anno a partire dal 2005 del 4/5 percentualmente nella media OCDE del 15/22 per cento secondo la fascia di insegnanti (primaria, secondaria di primo e secondo grado), a causa della percentuale di spesa molto bassa che l’Italia dedica al settore della conoscenza, rispetto alla media del 6,2 per cento degli altri Paesi. Il reddito medio degli insegnanti italiani si colloca intorno a 32.000 euro lordi, rispetto ad esempio all’Inghilterra, che supera i 49.000 euro. Nell’accesso alla professione, i docenti italiani prendono quanto gli omologhi europei (28.000 euro), ma nell’ultimo anno prima della pensione perdono tra i 7.000 e gli 8.000 euro.
Ricorda quindi che l’articolo 36 della Costituzione recita: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro». Sulla base del sopra citato principio costituzionale, non sarebbe possibile incrementare le ore di lavoro dei docenti della scuola, senza alcun onere, mantenendo invariata la retribuzione. A suo avviso, nel caso di specie, l’articolo 36 della Costituzione assume nel diritto vivente un valore di precettività, e immediata applicabilità ai rapporti contrattuali, come fonte del diritto assoluto del lavoratore. Sottolinea, inoltre, che l’articolo 39 della Costituzione prevede che il rapporto di lavoro sia regolato da un accordo tra la parte datoriale e il sindacato. Aggiunge che alcune associazioni di categoria, tra cui il Codacons, si sono dichiarate disponibili a farsi promotori di una class action. Qualora il Ministro procedesse al ripristino dell’attuale concorso per 11.542 cattedre nella scuola superiore di primo e secondo grado, rischia di vanificare le aspettative degli aspiranti. L’esercizio della riforma ordinamentale scolastica richiede la rifondazione della funzione docente, nonché la realizzazione dell’autonomia amministrativa e finanziaria delle istituzioni scolastiche, in modo tale da renderle autonome nell’organizzazione del personale docente, anche attraverso forme flessibili d’impiego previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Osserva che l’impegno del Governo dovrebbe andare nella direzione di ritirare la norma in commento, anche per evitare un ulteriore taglio di posti di lavoro, prevedendo ai fini del rispetto dei vincoli finanziari che la legge n. 135 del 2012, Allegato 2, impone, la possibilità di ricorrere a soluzioni alternative, quali la contabilizzazione dei risparmi, attraverso il ricorso ai software open source, potenziale veicolo di opportunità di sviluppo, modernizzazione e ottimizzazione degli investimenti nella scuola. A suo avviso, il comma 42, qualora restasse immutato, creerebbe la ri-pubblicizzazione coatta del rapporto di lavoro della categoria docente, che dall’entrata in vigore della legge n. 421 del 1992 ha diritto a definire per via contrattuale gli aumenti retributivi corrispondenti agli impegni lavorativi.
Osserva, quindi, che sarebbe interessante aprire un tavolo di confronto con tutti i soggetti interessati, in modo tale da definire il regime d’impegno totale dei docenti, rendicontando, oltre alle 18 ore curriculari, anche l’impegno connesso alla preparazione delle lezioni, alla correzione compiti, alle verifiche scritte, ai consigli di classe, agli scrutini, alla partecipazione al collegio dei docenti, ai colloqui con le famiglie, alle programmazioni e relazioni finali, all’organizzazione di varie attività. Per ricondurre le esigenze del sistema di istruzione ad un quadro di compatibilità con le risorse disponibili, nonché per soddisfare le esigenze di copertura degli spezzoni orario, osserva infine che sarebbe utile adoperarsi per costituire organici funzionali cui attribuire incarichi annuali rinnovabili, a disposizione di istituzioni scolastiche viciniore, associate in rete.

Erica RIVOLTA (LNP) rileva come la previsione relativa all’aumento dell’orario di impegno per l’insegnamento per i docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado da 18 a 24 ore appaia paradossale, essendo basata sulla convinzione che il lavoro svolto dal corpo docente sia superficiale e poco impegnativo. Osserva, invece, che occorre stroncare ed abbattere tutte le storture del sistema e restituire dignità ed autorevolezza agli insegnanti, incentivandone le leve motivazionali, in considerazione dell’importante ruolo educativo da loro ricoperto ed anche alla luce del fatto che la gran parte di loro svolge la propria attività come una missione. Con riferimento al tema dell’editoria, osserva quindi che occorre evitare la chiusura di molte testate, conseguenza inevitabile se si adotta un approccio giustizialista. Auspica, inoltre, che si possano stabilire costi standard in ordine all’approvvigionamento di beni e servizi attraverso le convenzioni stipulate dalla Consip. Esprime, altresì, il suo rammarico per lo stanziamento di 1,7 milioni di euro in più rispetto al dato assestato per il 2012 a favore della Fondazione Maxxi – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, nonché per il contestuale stanziamento di un importo complessivo per il Fondo unico per lo spettacolo di 11,5 milioni in meno rispetto al dato assestato per il 2012. Auspica, infine, che il Governo non ponga sui provvedimenti in esame la questione di fiducia, salvaguardando quindi il ruolo dell’istituzione parlamentare.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) esprime forte preoccupazione, evidenziandone la gravità, per le disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio per il 2013, soprattutto in ordine all’ingente riduzione di risorse stanziate a favore della missione relativa alla tutela ed alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistici. Segnala, in proposito, che la somma complessivamente stanziata per il programma relativo al sostegno, alla valorizzazione e alla tutela del settore dello spettacolo, risulta essere inferiore di 17,6 milioni rispetto ad dato assestato per il 2012. Considera intollerabile, inoltre, il taglio degli stanziamenti per il Fondo unico per lo spettacolo per un importo complessivo di 400,4 milioni di euro, cifra inferiore di ben 11,5 rispetto al dato assestato per il 2012. Stigmatizza fortemente, altresì, il taglio, pari a 160.556 euro, dei contributi straordinari al Teatro comunale dell’Opera Carlo Felice di Genova, che invece si era contraddistinto per l’attivazione di contratti di solidarietà per i lavoratori. Non comprende infatti le ragioni di un accanimento così imponente e grave nei confronti di tale istituzione lirico-sinfonica, in assenza di una più compiuta riforma organica del settore. Stigmatizza, inoltre, gli ingenti tagli previsti per il programma relativo alla tutela dei beni archeologici, nonché per il programma relativo alla tutela dei beni librari, alla promozione ed al sostegno del libro e dell’editoria, per il quale è stato previsto lo stanziamento di una somma di 13,5 milioni di euro inferiore rispetto al dato assestato per il 2012, nonostante gli impegni assunti dal Ministro Profumo in sede di illustrazione delle linee programmatiche.
Considera inoltre molto grave la scelta del Governo di disporre lo stanziamento di 1,7 milioni di euro in più rispetto al dato assestato per il 2012 a favore della Fondazione Maxxi – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, contestualmente alla previsione di tagli ingenti nei confronti di biblioteche nazionali ed istituzioni sociali di rilevante importanza, come la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza. Ricorda, quindi, i dati relativi agli esuberi nel settore dell’editoria, pari a circa 4.000 unità di personale, nonché le notizie relative al rischio di chiusura per 70 testate, sottolineando come tale situazione generi una forte crisi in un settore del quale occorrerebbe invece salvaguardare il valore costituzionale. Denuncia, quindi, il passaggio dal 4 per cento al 21 per cento dell’IVA per la transizione dal cartaceo al digitale nel settore dell’editoria scolastica. Auspica, infine, che il Governo adotti ogni iniziativa utile al fine di valorizzare il ruolo della cultura, dell’informazione e della libertà di informazione e di opinione e salvaguardi al contempo la funzione dell’istituzione parlamentare, non ricorrendo alla posizione della questione di fiducia sui provvedimenti in esame.

Manuela GHIZZONI, presidente e relatore, riservandosi di intervenire nella prossima seduta, auspica che i colleghi non dimentichino quanto affermato in riferimento alle misure previste nel provvedimento in esame, qualora, in un futuro prossimo, dovessero assumere diversi ruoli di maggioranza o opposizione.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA, ringraziando preliminarmente tutti i membri della VII Commissione per l’intenso e costruttivo dibattito, fa presente che il Governo intende favorire una proposta emendativa, nel corso dei lavori parlamentari, che sopprima l’attuale testo sul tema dell’orario dei docenti e che reperisca le risorse a copertura delle somme previste dalla spending review per il Ministero. Sottolinea che il Governo apprezza la ricca ed equilibrata relazione dell’onorevole Ghizzoni, che è stata largamente condivisa da tutte le forze politiche della Commissione e rileva che anche oggi è emerso un contributo culturale alto al dibattito sul tempo scuola. Ricorda che il Governo ha annotato con cura anche gli altri punti che sono stati oggetto del dibattito della Commissione sul testo presentato. Dal dibattito – che ha visto tutte le parti politiche esprimersi per un cambiamento fortemente correttivo del testo – emerge anche un’attenzione all’innovazione della scuola e della sua organizzazione e alla tenuta della centralità della scuola italiana per la crescita del Paese. Osserva, infine, che questa attenzione suggerisce un impegno comune per un patto innovativo per la scuola che coinvolge, in modo partecipativo, i docenti, le scuole autonome, le parti sociali, le associazioni.

(…)
La seduta termina alle 15.50.

(7a Camera, 23.10.12) Manuela GHIZZONI (PD), presidente e relatore, avverte che giovedì 18 ottobre 2012 sono stati assegnati alla Commissione cultura, per le parti di competenza, ai fini dell’espressione del parere alla V Commissione, i progetti di legge n. 5534-bis, disegno di legge di stabilità per il 2013, e n. 5535, disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015, in particolare le Tabelle n. 2, recante Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza); n. 3, recante lo Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (limitatamente alle parti di competenza); n. 7, recante lo Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, università e ricerca; n. 13, recante lo Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. Ricorda che, secondo quanto previsto dall’articolo 119, comma 6, del Regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge. Si potrà peraltro procedere all’esame in sede referente e in sede consultiva degli atti dovuti, quali disegni di legge di conversione dei decreti-legge, disegni di legge di ratifica e di recepimento di atti normativi comunitari, progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica e altri progetti di legge iscritti all’esame dell’Assemblea. La Commissione concluderà l’esame delle parti di rispettiva competenza dei disegni di legge di bilancio e di stabilità approvando una relazione per ciascuno stato di previsione e connesse parti del disegno di legge di stabilità. Ricorda, al riguardo, che l’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha convenuto di procedere alla conclusione dell’esame entro giovedì 25 ottobre.
Illustra quindi il disegno di legge n. 5534-bis in esame, presentato dal Governo, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013». Ricorda in proposito che, con riguardo ai profili di competenza della Commissione Cultura, il comma 23 dell’articolo 3, a decorrere dal 2013, dispone la riduzione degli assegni di sede del personale delle scuole all’estero, già disciplinati dall’articolo 658 del decreto legislativo n. 297 del 1994, nella misura di 712.265 euro annui. Ricorda, inoltre, che l’assegno di sede consiste in un assegno, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all’estero. Tale assegno è costituito dall’assegno base e dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti sulla base del costo della vita e delle sue variazioni tenuto conto, tra l’altro, del costo degli alloggi e dei servizi, nonché del corso dei cambi. Peraltro si ricorda che l’indennità di servizio all’estero, unitamente all’assegno per oneri di rappresentanza di cui al successivo articolo 171-bis e agli assegni di sede del personale delle scuole all’estero è stata oggetto di un intervento di riduzione già nel precedente esercizio finanziario: la legge di stabilità per il 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183), infatti, all’articolo 4, comma 6, lettera d) ha ridotto di 27.313.157 euro l’autorizzazione di spesa relativa a queste tre voci. Il comma 24 è finalizzato all’attuazione del comma 23, nonché del comma 22, da conseguire mediante decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze: tale intervento normativo potrà avvenire anche in deroga a quanto previsto dalle rispettive disposizioni – l’articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e l’articolo 658 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 297 del 1994 –, assicurando in ogni caso la copertura dei posti-funzione all’estero di assoluta priorità.
Rileva che tale misura concorre al conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri, per un importo complessivo di 26,8 milioni di euro per l’anno 2013, da raggiungere con interventi quali un prelievo nella misura dell’1,5 per cento sull’importo annuale lordo delle indennità e assegni sopra indicati e una adeguata programmazione nel corso dell’anno dei trasferimenti del personale di ruolo dell’amministrazione degli affari esteri e di quello in servizio nelle istituzioni scolastiche all’estero. A tale proposito, ricorda che l’articolo 14, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 – la cosiddetta Spending review – modificando l’articolo 639 del già citato decreto legislativo n. 297 del 1994, ha disposto una riduzione di 400 unità del personale scolastico impegnato nelle scuole italiane all’estero, nei corsi di lingua e cultura e nelle istituzioni scolastiche e universitarie estere, da operare in 5 anni, nella misura di 80 unità, a partire dall’anno scolastico in corso. I nuovi decreti che hanno definito il contingente per l’anno scolastico 2012-2013, determinano, invece degli 80 attesi, una riduzione di ben 134 posti: meno 22 unità per la qualifica di dirigente scolastico; 31 posti del contingente organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo; meno 50 unità, di cui 40 docenti e 10 ATA dei corsi di lingua e cultura e 36 unità nel settore lettorati. Ad oggi, peraltro, non sono state chiarite le motivazioni della riduzione del contingente per l’anno scolastico 2012-2013 oltre la misura annuale prevista delle 80 unità. Tale disposizione, unitamente a quella prevista dal comma 23 dell’articolo 3, penalizza un settore vitale per il futuro del Paese, quello dell’insegnamento della lingua e della cultura italiana all’estero. L’avvenuta pesante riduzione del contingente degli insegnanti italiani si accompagna alla riduzione delle risorse da destinare agli enti gestori e ha già avuto, come effetto immediato, la chiusura di diversi corsi di lingua e cultura italiana all’estero: tale tendenza andrebbe invece invertita attraverso una riforma di sistema che garantisca la sopravvivenza e il rilancio del sistema misto di insegnamento e diffusione della lingua italiana, a beneficio delle nostre comunità all’estero e della promozione dell’Italia nel mondo in un contesto di competitività con gli altri grandi Paesi europei che, per diffondere lingua e cultura all’estero, investono significative risorse.
Il comma 29 del medesimo articolo anticipa che al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’istruzione, università e ricerca ai sensi dell’articolo 7, commi 12-15, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 – che risultano fissati per i tre dipartimenti in capo Ministero in parola in 182,9 milioni per il 2013, 172,7 milioni per il 2014 e 236,7 milioni per il 2015 – concorrono le disposizioni recate dai commi 30 e 31, 38 e da 42 a 48. Il successivo comma 31 prevede che dall’anno scolastico 2012-2013 l’ordinazione dei pagamenti delle retribuzioni agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l’intero anno scolastico per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è effettuata applicando quanto già previsto dall’articolo 1, comma 24, della legge n. 549 del 1995 per i docenti di religione, i supplenti annuali e i supplenti temporanei fino al termine dell’attività didattica, ovvero con ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa. La relazione tecnica evidenzia che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 32, richiamando quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, dispone che la liquidazione del compenso agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi è effettuata in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali e amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente goduto dall’assistente amministrativo incaricato. Al riguardo, si ricorda che la disciplina dell’assegnazione di mansioni superiori ha caratteri di eccezionalità, temporaneità e provvisorietà.
Dal punto di vista della formulazione del testo, segnala che al comma 30 la parola «direttori» dovrebbe essere sostituita con la parola «direttore» e che, al comma 31, occorre inserire la congiunzione «e» fra la parola «generali» e la parola «amministrativi».
I commi 37 e 38 modificano la disciplina vigente in materia di compensi da corrispondere al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il personale docente della scuola, disponendo l’applicazione del compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi per dirigenti scolastici. La disciplina vigente è recata dall’articolo 404, comma 15, del decreto legislativo n. 297 del 1994, che ha disposto che, fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi (di cui all’articolo 45 del decreto legislativo n. 29 del 1993, ora articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001), i compensi sono corrisposti in gettoni di presenza, di lire sessantacinquemila lorde ciascuno, per giornata di seduta, in relazione al numero delle giornate e per l’importo complessivo massimo rapportato al tempo assegnato per la conclusione della procedura concorsuale, secondo la tabella contenuta nello stesso comma. Ha anche disposto che non è dovuto alcun compenso al personale direttivo e docente della scuola in attività che non rinunci all’esonero dagli obblighi di servizio che esso può ottenere per il periodo di svolgimento del concorso. Tale disposizione viene abrogata dal comma 37 in esame.
Rileva che il comma 38 reca la nuova disciplina, stabilendo che al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente della scuola è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi per dirigenti scolastici (articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2008 e decreto ministeriale del 12 marzo 2012, che è di euro 251 per il presidente in di euro 209,24 per ciascun componente, cui si aggiunge un compenso integrativo pari ad euro 0,50 per ogni elaborato o candidato esaminato. I compensi non possono eccedere euro 2.051,70, aumentati del 20 per cento per il presidente. Il comma in parola dispone, inoltre, che i componenti delle commissioni non possono chiedere l’esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso. La relazione illustrativa evidenzia che l’obiettivo dei descritti commi 37 e 38 è quello di rendere più rapido l’espletamento delle procedure concorsuali, atteso che il compenso non è più rapportato al numero delle sedute, bensì al numero degli elaborati o dei candidati esaminati, mentre dalla relazione tecnica si evince che le nuove disposizioni consentono di corrispondere alle commissioni per il concorso recentemente indetto (per la copertura di 11.542 posti e cattedre di personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado) un compenso inferiore rispetto a quello che spetterebbe secondo le regole in vigore. Tuttavia, la medesima relazione ritiene prudenzialmente di non ascrivere effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.
Segnala che, in relazione alla previsione in base alla quale i componenti delle commissioni non possono chiedere l’esonero dal servizio, occorre modificare anche il comma 4 dell’articolo 404 del decreto legislativo n. 297 del 1994 che, come si è visto, fa riferimento all’elenco del personale che non intenda rinunciare all’esonero. Dal punto di vista della formulazione del testo, inoltre, le parole «stabilito con decreto interministeriale» dovrebbero essere seguite dalle parole «12 marzo 2012,».
I commi 42-45 dispongono, dal 1o settembre 2013, l’aumento dell’orario di impegno per l’insegnamento per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado – da 18 a 24 ore – nonché, per gli stessi docenti, un aumento del numero di giorni di ferie annuali, pari a 15. Dispongono, inoltre, in materia di organico di diritto dei docenti di sostegno e di fruizione delle ferie da parte del personale docente di tutti i gradi di istruzione. Si dispone, altresì, esplicitamente, che le nuove disposizioni legislative non possono essere derogate dalle norme contrattuali. In particolare, il comma 42 stabilisce che, dal 1° settembre 2013, l’orario di impegno per l’insegnamento del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, incluso il personale di sostegno, è di 24 ore settimanali. Nelle 6 ore eccedenti l’orario di cattedra – che, dunque, resterebbe fissato a 18 ore – i docenti non di sostegno sono prioritariamente utilizzati per la copertura di spezzoni orario disponibili nella scuola di titolarità; per l’attribuzione di supplenze temporanee per tutte le classi di concorso cui l’interessato abbia titolo (in tal caso, sembrerebbe, anche al di fuori della scuola di titolarità); per posti di sostegno, purché l’interessato sia in possesso del diploma di specializzazione (anche in tal caso, sembrerebbe che non vi sia una limitazione alla scuola di titolarità); per impegni didattici nell’ambito della flessibilità, ovvero ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. I docenti di sostegno saranno prioritariamente utilizzati per attività di sostegno e, in subordine, per la copertura di spezzoni orari di insegnamenti curricolari nella scuola di titolarità, per i quali l’interessato abbia titolo.
La relazione tecnica evidenzia che, attualmente, parte degli spezzoni sono affidati al personale docente nominato sui posti dell’organico di diritto, quando vi siano docenti disponibili a svolgere le c.d. «ore eccedenti strutturali» e lo spezzone sia pari o inferiore a 6 ore. La relazione tecnica precisa altresì che le ore eccedenti strutturali hanno natura di trattamento economico fisso, da liquidare in maniera identica allo stipendio base. Esse sono, dunque, una fattispecie giuridica completamente diversa dalle ore eccedenti per l’avviamento alla pratica sportiva e per la sostituzione dei colleghi assenti, che costituiscono retribuzione accessoria. All’incremento di 6 ore settimanali dell’orario di servizio conseguirà – come evidenzia la relazione – l’azzeramento delle ore eccedenti l’orario d’obbligo affidate al personale docente nominato sui posti dell’organico di diritto. La relazione evidenzia che nell’anno scolastico 2011/2012 la somma pagata per le ore eccedenti in questione è risultata pari ad euro 129,2 milioni. Tutti gli spezzoni che non sono coperti con ore eccedenti strutturali trovano copertura mediante supplenti fino al termine delle attività didattiche. Allo stesso supplente sono affidati spezzoni anche su scuole diverse, fino a concorrenza dell’orario lavorativo. Con la nuova disposizione, si determinerà, dunque, una riduzione del fabbisogno di supplenti fino al termine delle attività didattiche. Dall’incremento dell’orario di lavoro dei docenti curriculari deriveranno, in base alla relazione tecnica, i seguenti risparmi: 128,6 milioni di euro per il 2013, 385,7 per il 2014 e 385,7 per il 2015. Mentre dai docenti di sostegno deriverebbero risparmi per 109,5 milioni di euro per il 2013, 328,6 per il 2014 e 328,6 per il 2015. Risparmi che di gran lunga sopravanzano gli obiettivi di riduzione della spesa ai sensi dell’articolo 7, commi 12-15, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, risparmi che – ripeto – sono da intendersi in capo a tutti i dipartimenti del Ministero dell’istruzione, università e ricerca. In termini di cattedre, la disposizione porterebbe alla riduzione di 9.269 posti, di cui 3.404 nella Secondaria di primo grado e 5.865 nella Secondaria di secondo grado, mentre la riduzione dei posti a tempo determinato per il sostegno sarebbe nella misura di 11.462 unità, di cui 6.660 nella Scuola Secondaria di primo grado e 4.802 nella Scuola Secondaria di secondo grado. Tali previsioni di ulteriori riduzioni di cattedre – peraltro stimate per difetto – arrivano dopo la pesantissima decurtazione di posti in organico determinata dalle previsioni dell’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e si accompagnano all’innalzamento dell’età pensionabile disposta dalla cosiddetta riforma previdenziale Fornero: il combinato disposto delle due misure avrà l’effetto che la scuola non assumerà nuovi insegnanti per molti anni. Non vi saranno ingressi in ruolo né per precari né per giovani laureati, né per concorso né per scorrimento dalle graduatorie.
La norma in parola, oltre agli effetti negativi sui livelli occupazionali dei docenti, avrebbe anche ricadute peggiorative sulla qualità della didattica e quindi sui livelli di apprendimento. L’aumento di un terzo delle ore di lezione frontale, infatti, porterebbe gli insegnanti a lavorare su più classi aumentando in modo irragionevole il numero degli alunni da seguire ed incrementando le attività funzionali all’insegnamento (previste dal CCNL), così che il carico di lavoro complessivo supererebbe di gran lunga, in una stima seppur per difetto, le 40 ore settimanali. A questo proposito, segnala che per gli insegnanti medi europei, l’orario di insegnamento in classe è in media con le nostre 18 ore settimanali, tenendo conto del fatto che nella maggioranza dei Paesi l’ora di lezione ha durata convenzionale compresa fra 40 e 55 minuti. Gli effetti della norma in parola non producono, peraltro, alcun aumento retributivo, nonostante lo stipendio di un nostro insegnante sia ora ben al di sotto della media di quello dei colleghi europei, anche se rapportato al potere d’acquisto dei diversi paesi. Anche i dati Ocse, pubblicati a settembre, consentono un confronto impietoso tra le retribuzioni dei nostri docenti e quelle degli altri paesi appartenenti a questa organizzazione. Inoltre, se si osserva la dinamica nello scorso decennio, ci sono paesi che hanno aumentato anche del 50 per cento gli stipendi degli insegnanti mentre negli ultimi anni il salario reale dei docenti italiani è diminuito di un punto percentuale.
La materia trattata dal comma 42 è ovviamente disciplinata a livello contrattuale. In particolare, l’articolo 28 del CCNL per il personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, stabilito che gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento e in attività funzionali alla prestazione di insegnamento (comma 4), dispone (comma 5) che negli istituti di istruzione secondaria superiore l’attività di insegnamento si svolge in 18 ore settimanali (25 ore nella scuola dell’infanzia; 22 ore nella scuola primaria, alle quali vanno aggiunte 2 ore da dedicare alla programmazione didattica). L’articolo 29 stabilisce che l’attività funzionale all’insegnamento comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate. In particolare, le attività collegiali riguardanti tutti i docenti sono costituite dalla partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti – fino a 40 ore annue –, dalla partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione – anche in tal caso fino a 40 ore annue – e dallo svolgimento degli scrutini e degli esami. Infine, l’articolo 30 dispone che le attività aggiuntive e le ore eccedenti di insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali ed integrative, vigenti al momento della stipula del CCNL del 2007.
Il quadro normativo per quanto attiene alle ore prestate in eccedenza è costituito, per la scuola secondaria, dall’articolo 70 del CCNL del Comparto Scuola sottoscritto il 4 agosto 1995 e dalle modifiche ed integrazioni poste in essere dai successivi contratti collettivi. Detto articolo disciplina il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo non rientranti nelle attività aggiuntive di insegnamento di cui all’articolo 43, comma 2, dello stesso CCNL. Successivamente, l’articolo 25 del CCNL Comparto Scuola normativo 1998 – 2001 economico 1998 – 1999 del 26 maggio 1999, confermando sostanzialmente l’impianto del precedente CCNL, stabilì (comma 3) che il compenso orario e le modalità di attribuzione delle attività aggiuntive, ivi comprese quelle di pratica sportiva, erano determinati in sede di contrattazione integrativa nazionale, con un incremento del compenso in misura non inferiore al 10 per cento. Inoltre, con il CCNL del 31 agosto 1999, nell’ambito della costituzione del Fondo dell’istituzione scolastica, destinato alla retribuzione delle varie attività esperite negli istituti, è stato disposto (articolo 30, comma 3, lettera b)) che con il richiamato Fondo erano retribuite anche le attività aggiuntive di insegnamento e quelle relative all’educazione fisica. Successivamente, l’articolo 28 del CCNL del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e il primo biennio economico 2002/2003 del 24 luglio 2003 ha confermato che le attività aggiuntive e le ore eccedenti d’insegnamento restavano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, vigenti all’atto della stipula del medesimo CCNL. Lo stesso articolo ha altresì disposto l’avvio, presso l’ARAN, entro 30 giorni dalla sottoscrizione definitiva, di un’apposita sequenza contrattuale per procedere al riesame e all’omogeneizzazione della materia, che però non risulterebbe essere stata attivata. Infine, la previgente disciplina delle ore eccedenti e delle attività aggiuntive è stata confermata dall’articolo 30 del CCNL del Comparto Scuola del 29 novembre 2007. Pertanto, appare opportuno chiarire il rapporto tra la disposizione in esame, che non prevede la retribuzione delle ore eccedenti l’orario di cattedra, e le clausole contrattuali vigenti che prevedono, invece, una retribuzione.
Poiché la materia trattata dal comma in parola è di carattere contrattuale, si ritiene che a tale contesto debba essere rinviata qualsiasi modifica all’orario di lavoro. Pertanto, esprimo contrarietà al successivo comma 45, nel quale si dispone che le previsione recate dai commi 42-44 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. Ritiene a tale proposito necessario chiarire se la disposizione in esame configuri una deroga – limitatamente al personale della scuola – alla disciplina generale di cui all’articolo 40 del decreto legislativo n.165 del 2001, come modificato dal decreto legislativo n. 150 del 2009, che rimette alla contrattazione collettiva la «determinazione dei diritti e degli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro». Per concludere, sulle disposizioni del comma 42, segnala che rispondendo all’interrogazione a risposta immediata n. 3-02543 il 17 ottobre 2012, il rappresentante del Governo ha fatto presente testualmente che «il Ministro Profumo ha ieri dichiarato la sua disponibilità a rivedere, d’accordo con i gruppi parlamentari, la proposta contenuta nel disegno di legge». Precisa che si tratta di una disponibilità apprezzabile ai fini della rimozione della norma in parola, affinché il tema del lavoro degli insegnanti – complesso e non riconducibile al solo momento delle lezioni frontali – sia affrontato nel contesto adeguato del rinnovo contrattuale, teso al rilancio della professione docente e del suo ruolo sociale, che non possono prescindere da adeguati livelli retributivi, così come non possono essere estranei ad una riforma del tempo scuola e ad una riorganizzazione degli spazi della didattica. Il lavoro dell’insegnante necessita di una prospettiva culturale e politica alla quale non si sottrarranno i gruppi parlamentari e segnatamente i rappresentanti della VII Commissione, al fine di costruire un modello, citando testualmente le parole di Benedetto Vertecchi, «di educazione scolastica che si distende fra il mattino e il pomeriggio e che solo in parte consiste in lezioni (…), mentre per il resto è costituita da esperienze volte a consolidare ciò che si è appreso, a riflettere sul rapporto tra l’apprendimento e la natura, tra il pensiero e l’azione, tra l’individuo e la società. Agli insegnanti si chiede non solo di trasferire repertori di conoscenze, ma di contribuire in modo sostanziale a qualificare le esperienze che si effettuano nel tempo di funzionamento delle scuole (…)». Un progetto che non può essere raggiunto limitandosi all’innalzamento di un terzo del lavoro frontale, che appare come un ulteriore colpo inferto all’immagine sociale e professionale dei docenti. Un’ulteriore statuizione del comma 42 riguarda la definizione dell’organico di diritto dei docenti di sostegno che, a decorrere dall’anno anno scolastico 2013/2014, è fissato in misura non superiore a quello dell’anno scolastico 2012/2013. Al riguardo, ricorda che l’articolo 19, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011 (legge n. 111 del 2011) ha disposto che l’organico di sostegno è determinato applicando quanto previsto dall’articolo 2, commi 413 e 414, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), ma con possibilità di istituire posti in deroga in relazione a situazioni di particolare gravità, e che è assegnato complessivamente alla scuola o alle reti di scuole appositamente costituite, considerando un docente ogni due alunni disabili. Ha, altresì, disposto che l’azione didattica e di integrazione degli alunni disabili è assicurata sia dai docenti di sostegno che dai docenti di classe. In seguito, l’articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012 (legge n. 35 del 2012) ha disposto l’emanazione con decreto interministeriale di linee guida – finora non intervenute – finalizzate, fra l’altro, per quanto qui interessa, alla costituzione degli organici dell’autonomia e di rete, nei limiti previsti dall’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale (comma 1, lettera e). Il comma 2 dello stesso articolo 50 ha, poi, disposto che, come previsto dall’articolo 19, comma 7, del decreto-legge n. 98 del 2011, a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche determinata nell’anno scolastico 2011/2012; in questo caso non vi è un riferimento esplicito ai posti di sostegno. Il comma 3, infine, ha disposto che la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete è definita, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca emanato ogni triennio, sulla base della previsione dell’andamento demografico della popolazione in età scolare e nei limiti della quota del 30 per cento dei risparmi di spesa derivanti dall’attuazione delle disposizioni in materia di riorganizzazione scolastica di cui all’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 da destinare ai sensi del comma 9 del medesimo articolo alle risorse contrattuali per il personale della scuola. In sede di prima applicazione, è stato previsto che il decreto di determinazione degli organici per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 dovesse essere adottato entro 120 giorni dall’entrata in vigore del disegno di legge di conversione. Adempimento cui, peraltro, finora non si è dato corso.
Ritiene, pertanto, opportuno esplicitare il coordinamento fra la nuova disposizione e le disposizioni recate dall’articolo 19, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011 (legge n. 111 del 2011) e, soprattutto, dall’articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012 (legge n. 35 del 2012), tenuto conto della necessità di garantire la piena esigibilità del diritto all’inclusione dei ragazzi disabili. Infine, il comma 42 dispone che il periodo di ferie retribuito dei docenti, inclusi quelli di sostegno, della scuola secondaria di primo e di secondo grado è incrementato di 15 giorni l’anno. In base all’articolo 13, comma 2, del vigente CCNL, prima citato, la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi – che, dunque, diventerebbero 47 –. La relazione tecnica evidenzia, al riguardo, che la nuova dotazione di ferie è effettivamente fruibile nell’ambito dei giorni di sospensione delle lezioni, rimanendo sufficienti giorni per gli scrutini e per gli esami. Sulle ferie dei docenti di tutti i gradi di istruzione si sofferma anche il comma 43. Esso dispone che le ferie sono fruite nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, esclusi quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giorni lavorativi, subordinatamente alla possibilità di sostituzioni che non determinino oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. La relazione illustrativa sottolinea che, in base alle vigenti previsioni contrattuali, le ferie devono esser fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche, ossia dal 1o luglio al 31 agosto. Con la disposizione in esame, invece, il riferimento al periodo di sospensione delle lezioni definito con delibera regionale comprende le feste, gli eventuali ponti, le sospensioni natalizia e pasquale, nonché i giorni dal 1° settembre all’inizio delle lezioni e dal termine delle lezioni al 30 giugno.
Segnala peraltro che non è indicata esplicitamente l’applicabilità delle disposizioni recate dal comma 43 a decorrere dal 1° settembre 2013. Il comma 44 dispone in materia di fruizione delle ferie da parte del personale docente breve o saltuario, o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, consentendo la monetizzazione delle ferie non godute. A tal fine, novella il comma 8 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 95 del 2012, che ha obbligato il personale, anche di qualifica dirigenziale, delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, delle Autorità amministrative indipendenti e della Consob, alla fruizione di ferie, riposi e permessi, senza dar luogo in nessun caso alla cosiddetta «monetizzazione». Il comma in esame prevede, dunque, la non applicazione delle richiamate disposizioni al personale docente supplente sopra indicato, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito allo stesso personale di fruire delle ferie. La relazione tecnica evidenzia che tale disposizione si è resa necessaria in quanto nel comparto scuola si presenta il caso di dipendenti che non possono fruire per intero delle ferie loro spettanti ed è volta ad evitare la soccombenza dell’amministrazione in ipotesi di controversie. La relazione tecnica evidenzia che, mentre il periodo richiamato è sufficiente a consentire la fruizione delle ferie a tutto il personale di ruolo e a quello supplente annuale, «ciò non vale per il personale supplente sino al termine delle attività didattiche e breve e saltuario». Pertanto, le nuove disposizioni consentiranno al personale supplente sino al termine delle attività didattiche di monetizzare un numero di giorni di ferie pari al massimo a 11. Comunque inferiore ai 26,7 che potevano monetizzare sino all’entrata in vigore del decreto-legge n. 95 del 2012, ma dalle stime che accompagnano la legge di stabilità la riduzione nel numero dei giorni monetizzabili dovrebbe compensare il previsto incremento di ferie da riconoscere al personale supplente breve e saltuario. I commi 46 e 47 dispongono una riduzione delle unità di personale scolastico che è possibile collocare fuori ruolo per compiti connessi con l’autonomia scolastica, o per assegnazioni presso soggetti che svolgono attività relative alle tossicodipendenze, ovvero presso associazioni professionali del personale direttivo e docente, facendo salvi i collocamenti fuori ruolo già disposti per l’anno scolastico 2012/2013. Il comma 48 dispone in materia di comandi del medesimo personale.
Ricorda in particolare, che il comma 46, novellando l’articolo 26, comma 8, della legge n. 448 del 1998, dispone che il contingente di docenti e dirigenti scolastici di cui l’amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi per compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica è ridotto da 300 a 150 unità. Al riguardo ricorda che la riduzione a 300 unità (da 500) era stata disposta dall’articolo 4, comma 68, della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011). Il comma 47 fa salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo già adottati per l’anno scolastico 2012/2013. Ritiene opportuno ricordare che le riduzioni previste al comma 46, che portano a risparmi per 7 milioni di euro impoveriranno l’attività degli Enti beneficiari che da sempre svolgono attività didattica e formativa a vantaggio delle scuole e di supporto alla loro offerta formativa e al loro personale. Ai sensi del comma 48, salvo le ipotesi di collocamento fuori ruolo, di cui all’articolo 26, comma 8, della citata legge n. 448 del 1998 (come modificato dal comma 46 dell’articolo 3 in esame), il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solamente con oneri a carico dell’amministrazione richiedente. Si modifica, così, limitatamente al personale della scuola, la disciplina sulle spese per i comandi recata dall’articolo 57 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. I commi 75 e 76 dispongono l’istituzione, a decorrere dall’anno 2013, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, università e ricerca, di un Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica, destinato a integrare il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, a realizzare iniziative nazionali in materia di sicurezza nelle scuole, nonché alle necessità dell’organico di rete.
In particolare, il comma 75 dispone che, a decorrere dall’anno 2013, in conseguenza delle economie di spesa derivanti dall’allungamento dell’orario di lavoro per gli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, nonché dalla riduzione dei collocamenti fuori ruolo e dalle novità in materia di comandi (comma 42-48 dell’articolo 3), non destinate al raggiungimento degli obiettivi indicati dall’articolo 7, comma 12, del decreto-legge n. 95 del 2012 (legge n. 135 del 2012), è costituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, università e ricerca un Fondo denominato «Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica». Le economie da destinare al nuovo Fondo sono quantificate in 548,5 milioni di euro nel 2014 e 484,5 milioni di euro dal 2015. Al riguardo, osserva che la relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari di risparmio derivanti dalle disposizioni recate dall’articolo 3, comma 42-48, in complessivi 721,3 milioni di euro a decorrere dal 2014. In altre parole, detto Fondo si alimenta di risorse sottratte alla spesa per il personale della scuola per destinarla ad altre necessità dell’istruzione scolastica, in analogia con quanto avvenuto per il Fondo previsto dall’articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008 per la «valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola». Peraltro, i deludenti esiti di questo ultimo Fondo – che non ha mai portato le risorse destinate ai proprio fine costitutivo – consiglierebbero di abbandonare tali strategie e di cominciare ad investire nella scuola nuove risorse, atteso che – come si può leggere dal rapporto Giarda Spending Review, p. 28 – la spesa Ministero dell’istruzione, università e ricerca «si è ridotta nell’ultimo triennio di 3.5 miliardi, di cui 2.2 nella scuola e quasi 1 nell’università» e che la spesa pubblica nell’istruzione rappresenta in Italia il 4,7 per cento del Pil, contro una media Ocse del 5,8 per cento, all’ultimo posto dopo il Giappone, mentre cui tra il 2000 e il 2009 la spesa dello Stato rispetto alla spesa pubblica totale è scesa dal 9,8 per cento al 9 per cento, crescendo solo del 4 per cento in termini reali, contro una crescita media Ocse del 33 per cento, secondo il rapporto Ocse Education at a Glance 2012.
Sottolinea che nel suddetto Fondo confluisce anche – si presume, a decorrere dal 2013, anno di istituzione – il Fondo previsto dall’articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008 (legge n. 133 del 2008) per l’iscrizione delle economie di spesa derivanti dalle misure di riorganizzazione della scuola, destinate alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera del relativo personale. Conseguentemente, il comma 76 dispone la soppressione del secondo periodo del comma 9 citato. Al riguardo ricorda che il comma 6 dell’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha previsto economie lorde di spesa per il bilancio dello Stato non inferiori a euro 456 milioni per il 2009, a euro 1.650 milioni per il 2010, a euro 2.538 milioni per il 2011 e a euro 3.188 milioni a decorrere dal 2012, da realizzare con le misure di razionalizzazione dettate dal medesimo articolo. Il comma 9 ha destinato – a decorrere dal 2010 – il 30 per cento di tali economie all’incremento delle risorse contrattuali per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola, stabilendo che gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, università e ricerca, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’effettiva realizzazione dell’economia di spesa, e sono resi disponibili in gestione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, subordinatamente alla verifica dell’effettivo ed integrale conseguimento delle stesse economie. In seguito, l’articolo 8, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha disposto che, fermo restando quanto disposto dall’articolo 9 dello stesso decreto-legge in merito al blocco degli incrementi economici per gli anni 2010, 2011 e 2012, le risorse di cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008 sono comunque riservate al settore scolastico, con le modalità di cui allo stesso comma 9, secondo periodo. Al riguardo ricorda che la relazione tecnica – riferita al maxiemendamento presentato al Senato – evidenziava che, con le modifiche apportate all’articolo 9, comma 23 – nel quale è fatto salvo il disposto dell’articolo 8, comma 14 –, che cita testualmente, «è possibile utilizzare il 30 per cento delle economie di cui all’articolo 64, comma 9, della legge 6 agosto 2008, previa prescritta certificazione delle stesse, per il personale docente e ATA della scuola, ai fini di un graduale sblocco degli scatti di anzianità, congelati per effetto del citato comma 23, mediante compensazione delle correlate economie di spesa». In applicazione del citato articolo 8, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, è intervenuto il decreto ministeriale del Ministero dell’istruzione, università e ricerca del 14 gennaio 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 22 marzo 2011) che ha ripartito le risorse di cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008 relative all’esercizio finanziario 2010, destinando euro 320 milioni al recupero degli scatti stipendiali bloccati dal decreto-legge n. 78 del 2010 ed euro 31 milioni per l’attivazione di progetti volti a premiare scuole e docenti migliori, da definire con successivo decreto del Ministero dell’istruzione, università e ricerca. Il medesimo decreto ministeriale ha disposto, inoltre, che le risorse di cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008 relative agli esercizi finanziari successivi al 2010 saranno prioritariamente destinate a finalità di recupero degli scatti stipendiali bloccati. Da ultimo, l’articolo 50, comma 3, del decreto-legge n. 5 del 2012 (legge n. 35 del 2012), nel disciplinare la determinazione della consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete – previsti dallo stesso articolo 50 – ha disposto anche – nel terzo periodo, ora soppresso ai sensi del comma 76 – che, a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, continua a trovare applicazione il citato comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, per le finalità dell’articolo 8, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, per le necessità dell’organico dell’autonomia e le finalità dell’organico di rete (ossia, per il graduale sblocco degli scatti per l’organico citato). Anticipando i contenuti della relazione sul Bilancio dello Stato, informo che al capitolo 1298, che incamera il Fondo in parola, nello stato di previsione per il 2012 erano assegnati solo 578.000 milioni invece dei 960 previsti in attuazione dell’articolo 64 della legge n. 133 del 2008. Nell’assestamento 2012 essi sono stati portati a 379.800.000 con una riduzione di 198.200.000 e con il conseguente mancato pagamento anche degli scatti maturati nel 2012. È rimasta in bilancio in pratica solo la quota che avrebbe potuto garantire la prosecuzione del pagamento degli scatti già retribuiti per il 2010; nel progetto di legge n. 5535 al capitolo 1298 sono assegnati solo 229.000.0000 di euro con una ulteriore riduzione di 150.000.000 euro. Lo stanziamento di questo capitolo avrebbe dovuto avere un carattere strutturale cioè i 320 milioni garantiti permanentemente. Questa situazione potrebbe negare non solo il pagamento degli scatti per il 2011 e il 2012, ma pare pregiudicare anche quelli del 2010. Rileva che su tale questione occorre un chiarimento.
Nel Fondo in parola confluisce inoltre il Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica, universitaria e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, istituito a decorrere dal 2012 nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, università e ricerca ai sensi dell’articolo 4, comma 82, della legge n. 183 del 2011. Nel disegno di legge di bilancio 2013 il Fondo è allocato sul capitolo 1296 e reca uno stanziamento pari a 167 milioni di euro. L’articolo 4, comma 82, della legge n. 183 del 2011 ha previsto l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, università e ricerca, a decorrere dal 2012, del «Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica, universitaria e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica», peraltro destinato, oltre che alle missioni «Istruzione scolastica» e «Istruzione universitaria», anche alla missione «Ricerca e innovazione» (alla quale non si fa riferimento nella denominazione) (di tali destinazioni il comma 76 prevede ora la soppressione). Al Fondo affluiscono le economie di spesa derivanti dalle misure disposte dai commi da 68 a 70 e da 73 a 81 e non destinate al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011 (legge n. 111 del 2011). In particolare, è specificato che il Fondo ha uno stanziamento di euro 64,8 milioni nel 2012, euro 168,4 milioni nel 2013, euro 126,7 milioni dal 2014. Infine, la disposizione ha previsto che al riparto del Fondo fra le relative finalità si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. La relazione illustrativa (A.S. 2968) specificava che il Fondo è volto allo sviluppo del sistema nazionale di valutazione. Il Fondo previsto dal comma 75 è destinato all’integrazione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (articolo 1, comma 601, legge n. 296 del 2006); alla realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole, sentite UPI e ANCI; alle necessità dell’organico di rete (articolo 50, decreto-legge n. 5 del 2012). I criteri per il riparto fra le finalità indicate sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il riferimento, nella norma, ad iniziative per la sicurezza nella scuole e la predisposizione di corrispondenti capitoli di spesa nel bilancio del Ministero dell’istruzione, università e ricerca, prelude ad un analogo impiego delle risorse residue dai 100 milioni previsti dalla finanziaria 2012 e degli altri 100 milioni disposti dalla delibera CIPE n. 6 del 2012. L’impiego per progetti quali la bonifica dell’amianto è certamente lodevole, sempre che non preludano al superamento delle competenze in materia degli enti territoriali previste dalle leggi vigenti. Per l’emanazione di tale decreto non è indicato un termine. In base al comma 76, lo stanziamento – che, come si è visto, deriva da una pluralità di fonti – è reso disponibile subordinatamente alla verifica del conseguimento delle economie effettuata dal comitato di verifica tecnico-finanziaria di cui all’articolo 64, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, che ne certifica anche l’invarianza sui saldi di finanza pubblica. Pertanto, si estende la competenza del comitato citato, finora limitata alla verifica delle economie derivanti dall’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008.
Con riferimento alle soppressioni normative proposte, segnala che, mentre per il Fondo di cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 64 del 2012 l’operazione di coordinamento fra la disposizione vigente e la nuova disposizione è corretta (infatti, si sopprime il periodo del comma 9 citato che istituiva il Fondo), per il Fondo di cui all’articolo 4, comma 82, della legge n. 183 del 2011 occorre individuare una modifica che lo elimini dall’ordinamento. Da questo punto di vista non appare, infatti, sufficiente la previsione di «confluenza» recata dal comma 75, né la soppressione delle finalizzazioni alle tre missioni dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, università e ricerca recata dal comma 76. Dal punto di vista della formulazione del testo, si segnala che nei commi 75 e 76 vari concetti si ripetono: a titolo di esempio, alla certificazione delle economie effettivamente conseguite, nonché all’utilizzo delle sole economie non destinate al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 7, comma 12, del decreto-legge n. 95 del 2012 si fa riferimento in entrambi i commi.
Il comma 63 anticipa quindi che al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell’articolo 7, commi 12-15, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 – che risultano fissati in 55,6 milioni per il 2013, 51,4 milioni per il 2014 e 66,7 milioni per il 2015 – concorrono le disposizioni recate dai commi 64 e 65 che riguardano, rispettivamente, gli interventi conservativi volontari sui beni culturali e le somme giacenti nelle contabilità speciali del Ministero per i beni e le attività culturali. Il comma 64 del medesimo articolo 3 modifica invece la disciplina sospensiva introdotta dal decreto-legge n. 95 del 2012 in materia di contributi statali per interventi conservativi volontari sui beni culturali novellando l’articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012 (legge n. 135 del 2012) – che aveva stabilito la sospensione dei contributi statali per interventi conservativi volontari sui beni culturali (che, si ricorda, sono contributi facoltativi) dalla data dell’entrata in vigore della legge di conversione e fino al 31 dicembre 2015 – stabilisce che la stessa sospensione è disposta fino al pagamento dei contributi già concessi a quella data e non ancora erogati. La relazione tecnica esplicita che si tratta di una prosecuzione della sospensione disposta a legislazione vigente. Sull’argomento, nell’arco dell’ultimo anno, si sono succeduti vari interventi normativi. In particolare, l’articolo 42 del decreto-legge n. 5 del 2012 (legge n. 35 del 2012), modificando l’articolo 31 del decreto legislativo n. 42 del 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ha previsto che l’ammissione dell’intervento autorizzato ai contributi statali stabiliti agli articoli 35, concorso alla spesa da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, e 37 – contributi in conto interessi sui mutui per la realizzazione degli interventi) è disposta dagli organi del Ministero in base all’ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto interministeriale Ministero per i beni e le attività culturali – Ministero dell’economia e delle finanze. È, poi, intervenuto l’articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012, di cui si è già detto. In merito alla disposizione del citato comma 64, ricorda che il dovere di conservazione del patrimonio culturale è richiamato tra i principi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e che la funzione pubblica di adempimento alla norma non può che riguardare anche i soggetti privati, i quali, a loro volta, non sempre sono in condizione di ottemperare alla norma con le sole proprie risorse, in assenza di contributi diretti o indiretti, attraverso la leva fiscale. La contraddizione è evidente e richiederebbe una revisione della norma, che allo stato attuale rende impossibile una programmazione dei suddetti interventi di conservazione.
Il comma 65, novellando l’articolo 4, comma 85, della legge di stabilità 2012, legge n. 183 del 2011, dispone che, ai fini del versamento al bilancio dello Stato delle somme giacenti, alla data di entrata in vigore della stessa legge di stabilità, nelle contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti del Ministero, è data priorità a quelle accreditate fino al 31 dicembre 2006 per la gestione dei fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa per la realizzazione di interventi nel settore dei beni culturali, approvati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 149 del 1993, convertito in legge n. 237 del 1993. Pertanto, rispetto alla formulazione originaria, che limitava il versamento alle somme accreditate «fino al 31 dicembre 2006» – e ivi giacenti alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2012 – ora si generalizza lo stesso versamento a tutte le somme giacenti alla stessa data di entrata in vigore della legge di stabilità 2012, con priorità per le somme accreditate fino al 31 dicembre 2006. Tuttavia, non si modificano gli importi previsti dalla norma originaria, pari a 60,4 milioni di euro entro il 30 giugno 2012 e a 10 milioni di euro entro il 30 giugno 2013. Riterrebbe, dunque, opportuno un chiarimento in merito. Al riguardo, ricorda che l’articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 67 del 1997, legge n. 135 del 1997, al fine di accelerare l’avvio e la realizzazione degli interventi di restauro, di recupero e di valorizzazione dei beni culturali, ha autorizzato l’apertura di contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché ai funzionari delegati dell’assessorato per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione della Regione siciliana, per la gestione dei fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 149 del 1993 (legge n. 237 del 1993). Tale ultima norma prevede che il Ministro approvi, entro il mese di agosto dell’anno che precede quello di riferimento, il piano annuale per la realizzazione degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie da effettuare da parte degli organi centrali e periferici. È quindi intervenuto l’articolo 1, comma 1143, della legge n. 296 del 2006 che ha modificato l’articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 67 del 1997 consentendo una tantum la riprogrammazione delle risorse giacenti nelle contabilità speciali dei capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali non impegnate entro il 30 novembre 2006. Infine, l’articolo 2, comma 386, della legge n. 244 del 2007, al fine di rendere stabile il meccanismo previsto dall’articolo 1, comma 1143, della legge n. 296 del 2006, ha disposto che siano riprogrammati con decreto ministeriale gli interventi relativi a programmi approvati dal Ministro per i quali, al 31 dicembre dell’anno successivo all’approvazione, non siano state avviate procedure di gara o affidamenti. Le risorse in questione possono essere trasferite da una contabilità speciale ad un’altra ai fini della realizzazione dei nuovi interventi, ove possibile nell’ambito della stessa Regione. Infine, ha stabilito che entro il 31 gennaio di ogni anno i responsabili degli uffici titolari delle contabilità speciali sono tenuti a comunicare alla direzione generale centrale competente i programmi e gli interventi per i quali non sono iniziate le procedure di gara o non sono stati definiti gli affidamenti diretti, allo scopo di procedere alla riprogrammazione degli interventi.
Un’ulteriore modifica riguarda la procedura da seguire per l’individuazione delle somme: infatti, mentre la disposizione originaria prevede l’intervento di un decreto del Ministro, su proposta del Segretario generale che provvede alla necessaria attività istruttoria e di verifica, la novella ora proposta prevede che possano intervenire più decreti del Ministro. Infine, è prevista l’estensione della disciplina sul versamento al bilancio dello Stato anche alle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, concernente la riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Si tratta di: Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei; Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Napoli; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Roma; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Firenze; Istituto superiore per la conservazione ed il restauro; Biblioteca nazionale centrale di Roma; Biblioteca nazionale centrale di Firenze; Centro per il libro e la lettura; Archivio centrale dello Stato. Rileva che appare opportuno esplicitare a quali capitoli di bilancio saranno destinate le somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale, poiché non è chiaro se dette somme verranno riassegnate al Ministero per i beni e le attività culturali. L’articolo 4, comma 2, dispone in materia di fabbisogno finanziario delle università e dei principali enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca per il triennio 2013-2015. In particolare dispone che per il triennio 2013-2015 continuano ad applicarsi le disposizioni recate dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007, articolo 1, comma 637, 638, 639, 640 e 642), relative ai criteri di determinazione annuale del fabbisogno finanziario delle università e dei principali enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca (Consiglio nazionale delle ricerche, dell’Agenzia spaziale italiana, dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ora, ENEA), del Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia). Ritiene inoltre che occorra sopprimere le parole «tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 11 della presente legge», poiché l’articolo 11 – come anticipato nella scheda relativa all’articolo 3, comma 29 – è stato stralciato.
Anche per ciascun anno del nuovo triennio, dunque, la crescita del fabbisogno non può essere superiore al fabbisogno finanziario determinato a consuntivo nell’anno precedente, incrementato di un tasso pari al 3 per cento per il sistema universitario (articolo 1, comma 637, legge n. 296 del 2006) e al 4 per cento per gli enti pubblici di ricerca indicati (articolo 1, comma 638, legge n. 296 del 2006). Tale fabbisogno è incrementato degli oneri contrattuali del personale riguardanti competenze arretrate ai sensi dell’articolo 1, comma 642, legge n. 296 del 2006. Il comma 637 citato demanda, inoltre, al Ministro dell’università e della ricerca la determinazione annuale del fabbisogno per ciascun ateneo, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane, mentre il comma 639 stabilisce che il fabbisogno degli enti di ricerca è determinato nella misura inferiore tra quello programmato e quello realizzato nell’anno precedente, incrementato del predetto 4 per cento. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro dello sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche al fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di ricerca, previa compensazione con il fabbisogno annuale degli altri entri di ricerca e comunque nei limiti del fabbisogno complessivo programmato, e possono essere determinati i pagamenti annuali – che non concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato – derivanti da accordi di programma e convenzioni. La relazione tecnica chiarisce che la proroga è finalizzata a mantenere inalterata la dinamica di crescita del fabbisogno e dell’indebitamento netto dei due comparti di spesa per il prossimo triennio, evitando che si determini un livello di fabbisogno non compatibile con gli equilibri di finanza pubblica. I commi 14 e 15 dell’articolo 7 – attraverso talune modifiche ai commi 449 e 450 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 – introducono, per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie: l’obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro stipulate dalla Consip (comma 15); la previsione che, con decreto del Ministero dell’istruzione, università e ricerca, vengano definite linee guida per la razionalizzazione e il coordinamento tra più istituzioni degli acquisti merceologicamente omogenei, avvalendosi del mercato elettronico della pubblica amministrazione o degli altri sistemi telematici di approvvigionamento centralizzato, i quali già operano, per le altre amministrazioni pubbliche, in caso di acquisti di importo inferiore alla «soglia» di rilievo comunitario. Infine, tra i sistemi telematici di acquisto centralizzato per le pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali, è inserito il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (comma 14). A decorrere dall’anno 2014, i risultati conseguiti dalle singole istituzioni saranno presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento, secondo il comma 14, lettera b).
Con riferimento alla formulazione del comma 14, osserva che non è indicata la data entro la quale debba essere adottato il decreto del Ministero dell’istruzione, università e ricerca volto a fissare le linee guida per la razionalizzazione degli acquisti delle scuole e delle istituzioni educative ed universitarie. L’articolo 8, comma 17, autorizza, per l’anno 2013, la spesa di 223 milioni di euro da destinare alle finalità di cui all’articolo 2, comma 47, della legge finanziaria 2009 (legge n. 203 del 2008), concernenti il sostegno alle scuole paritarie. Tale stanziamento si sommerà, dunque, a quello previsto a legislazione vigente nel disegno di legge di bilancio per il 2013, nel Programma 1.9 – Istituzioni scolastiche non statali, pari a 279,2 milioni di euro. La relazione tecnica evidenzia che l’autorizzazione di spesa è stata determinata tenendo conto delle riduzioni apportate dal decreto-legge n. 16 del 2012 (legge n. 44 del 2012). Preliminarmente ricorda che l’articolo 138, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 112 del 1998 ha attribuito alle regioni la competenza amministrativa relativa ai contributi alle scuole non statali. A sua volta, l’articolo 1-bis del decreto-legge n. 250 del 2005 (legge n. 27 del 2006) ha ricondotto le scuole non statali alle due tipologie di scuole paritarie, incluse quelle degli enti locali, riconosciute ai sensi della legge n. 62 del 2000 – abilitate, tra l’altro, al rilascio di titoli di studio aventi valore legale – e di scuole non paritarie. L’articolo 1, comma 635, della legge n. 296 del 2006, al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell’ambito del sistema nazionale di istruzione, ha incrementato, per complessivi 100 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2007, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base «Scuole non statali» dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, università e ricerca, da destinare prioritariamente alle scuole per l’infanzia. Ma, con sentenza n. 50 del 2008, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale, per violazione dell’autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni, l’erogazione di uno stanziamento statale vincolato relativo ad un settore ricadente nelle funzioni amministrative di competenza regionale. La medesima sentenza, peraltro, ha fatto salvi gli eventuali procedimenti in corso, anche se non esauriti, a garanzia della continuità di erogazione di finanziamenti inerenti a diritti fondamentali dei destinatari. L’articolo 2, comma 47, della legge n. 203 del 2008 (legge finanziaria 2009) ha poi disposto che i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione sono stabiliti, fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Contestualmente, infatti, la legge di bilancio per il 2009 (legge n. 204 del 2008) ha inserito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, università e ricerca – esclusivamente per l’esercizio 2009 –, nell’ambito della Missione Istruzione scolastica, un nuovo programma 1.10 – Interventi in materia di istruzione, con una dotazione di 120 milioni di euro per il 2009. Le risorse sono state allocate nel capitolo 1299 – Somme da trasferire alle regioni per il sostegno delle scuole paritarie, di nuova istituzione. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 47, della legge n. 203 del 2008 è stata rifinanziata per gli anni successivi dalla legge finanziaria (poi, di stabilità). In particolare, per il 2010, l’articolo 2, comma 250, legge n. 191 del 2009 ha assegnato (elenco 1, allegato alla legge) 130 milioni di euro provenienti dal cosiddetto «scudo fiscale»; per il 2011, l’articolo 1, comma 40, della legge n. 220 del 2010, disponendo un rifinanziamento per il 2011 del Fondo esigenze indifferibili ed urgenti di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, ha destinato al programma di interventi l’importo di 245 milioni di euro; per il 2012, l’articolo 33, comma 16, della legge n. 183 del 2011 ha, a sua volta, autorizzato, per l’anno 2012, la spesa di 242 milioni di euro.
L’articolo 8, comma 21, prevede l’istituzione di un nuovo fondo, con una dotazione di 900 milioni di euro per l’anno 2013, da ripartire con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, per il finanziamento di interventi di settore concernenti le università, le famiglie, i giovani, la materia sociale, la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma dell’Aquila, nonché il sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali. Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno definiti le modalità di utilizzo del fondo e il riparto delle risorse tra le predette finalità. Prende atto che dal riparto di detto Fondo dovrebbe arrivare l’integrazione delle risorse alla missione Istruzione universitaria, che rispetto all’assestato registra una riduzione di ben 523,1 milioni. Rileva inoltre che la meritoria iniziativa di destinare quota parte di tali finanziamenti alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma dell’Aquila, andrebbe estesa anche ai territori delle province di Modena, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Mantova e Rovigo colpiti dal recente sisma del 20 e del 29 maggio. Rileva, infine, che la cultura non rientra nei finanziamenti di detto fondo. Osserva che vale la pena rilevarlo con allarme, poiché il bilancio complessivo del Ministero per i beni e le attività culturali non è allo stato attuale in grado di rispondere a numerosi interventi già in corso, non ha la forza di stabilizzare la spesa, non appare nelle condizioni di progettare investimenti. Ricorda che eppure le urgenze sono tante, nel campo dei beni culturali nell’accezione più larga, del paesaggio e in quello dello spettacolo. Osserva che, pertanto, la ripartizione del fondo di dotazione dovrebbe prevedere anche la voce cultura. Segnala, infine, che la norma non reca alcun termine entro il quale dovrà essere adottato il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Ricorda, quindi, che il disegno di legge n. 5535 in esame, presentato dal Governo, reca il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015. Per quanto concerne le competenze della Commissione Cultura, con riguardo innanzitutto al finanziamento del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, emerge una riduzione preoccupante, seppur più contenuta, rispetto agli anni precedenti, dello stanziamento complessivo: da 52.187,4 milioni del 2012 a 50.977,4 (-1.210,0 milioni) e ancora di più rispetto all’Assestamento che ammonta a 52.959,9 milioni (-1.982,5 milioni). Per quanto riguarda gli anni precedenti, i dati forniti dallo stesso Ministro Giarda, nella relazione preparatoria del provvedimento sulla revisione della spesa, fanno emergere in tutta evidenza l’impatto negativo dei tagli lineari alla spesa per l’istruzione, l’università e la ricerca adottati con la legge n. 133 del 2008: l’esame dei dati finanziari del 2009 ci colloca al penultimo posto dei paesi dell’OCSE. I dati riferiti ai successivi anni non potranno che peggiorare. Per quanto riguarda, le voci di spesa nell’ambito della classificazione in Missioni e Programmi, le dotazioni finanziarie del Ministero per l’esercizio finanziario 2013 fanno capo alle seguenti Missioni: Istruzione scolastica (missione n. 22); Istruzione universitaria (missione n. 23); Ricerca e innovazione (missione n. 17); L’Italia in Europa e nel mondo (missione n. 4); Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (missione n. 32); Fondi da ripartire (missione n. 33). Le unità di voto, ora costituite dai Programmi di spesa, sono 20, come nell’esercizio finanziario precedente. Peraltro, sono identiche a quelle utilizzate per l’esercizio finanziario precedente sia le denominazioni delle Missioni che quelle dei Programmi.
Con riguardo agli stanziamenti complessivi, lo Stato di previsione del Ministero reca, per l’esercizio finanziario 2013, spese in conto competenza per 50.977,4 milioni di euro, di cui 48.881,1 milioni (95,9 per cento) per spese correnti, dei quali 39.958,3 milioni destinati a spese per il personale; 2.039,1 milioni (4 per cento) per spese in conto capitale. La restante parte è rappresentata – secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 2, lettera b), della legge n. 196 del 2009 – da un’autonoma previsione di spesa dovuta ad operazioni di rimborso di passività finanziarie, pari a 57,3 milioni di euro (0,1 per cento del totale). L’incidenza percentuale sul totale generale del bilancio dello Stato è pari al 9,2 per cento, a fronte del 9,7 per cento riferito al dato assestato 2012. Rispetto alle previsioni assestate per l’esercizio finanziario 2012, quali riportate nel disegno di legge di bilancio per il 2013, si registra una riduzione di 1.982,5 milioni di euro. Le previsioni complessive degli stanziamenti di competenza relative al triennio 2013-2015 sono le seguenti: per la parte corrente, 48.881,1 milioni di euro per il 2013, 48.443,2 milioni di euro per il 2014 e 48.178,5 milioni di euro per il 2015; per la parte in conto capitale, 2.039,1 milioni di euro per il 2013, 2.035,8 milioni di euro per il 2014 e 2.027,4 milioni di euro per il 2015; per il rimborso passività finanziarie, 57,3 milioni di euro per il 2013, 56,1 milioni di euro per il 2014 e 55,6 milioni di euro per il 2015. Tutto ciò per un totale di 50.977 milioni di euro per il 2013, 50.535,1 milioni di euro per il 2014 e 50.261,5 milioni di euro per il 2015.
Rileva che la consistenza dei residui passivi presunti al 1o gennaio 2013 è valutata in 581,3 milioni di euro, di cui 4 milioni per la parte corrente, 572,8 milioni per la parte in conto capitale e 4,5 milioni per la parte relativa al rimborso di passività finanziarie. La consistenza dei residui presunti è inferiore a quella prevista nella legge di bilancio 2012 (2.842,1 milioni di euro); tuttavia, occorre tener presente che la valutazione operata in sede di bilancio di previsione è provvisoria e suscettibile di variazioni che potranno discendere dall’andamento della gestione nella parte finale dell’esercizio. Le autorizzazioni di cassa ammontano per il 2013 a 51.089,6 milioni di euro. Data una massa spendibile di 51.558,7 milioni di euro (581,3 milioni di residui, più 50.977,4 milioni di competenza), le autorizzazioni di cassa assicurano un coefficiente di realizzazione (rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile) del 99,1 per cento. Tale rapporto misura la capacità di spesa che il Ministero ritiene di poter raggiungere nel 2013.
Con riguardo alle singole missioni di spesa, osserva che per l’anno 2013 alla missione Istruzione scolastica è assegnata la dotazione di 40.781,4 milioni di euro (pari all’80 per cento dello stanziamento del Ministero), con riduzione di 1.134,8 milioni di euro rispetto al bilancio assestato 2012. In particolare, sottolinea la riduzione delle risorse destinate al diritto allo studio e del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Per quanto riguarda quest’ultimo, da una prima lettura sembrerebbe che lo stanziamento sia aumentato (da 698,2 a 870) in realtà diminuisce perché nello stesso fondo confluiscono altri capitoli prima iscritti nei fondi da ripartire che hanno una riduzione di ben 231,9 milioni. Lo stanziamento complessivo per la missione Istruzione universitaria è pari a 7.677,6 milioni di euro (pari al 15,1 per cento dello stanziamento del Ministero), con una riduzione di 523,1 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012. Rileva che anche in questo caso ci si trova di fronte ad una notevole riduzione del capitolo sul diritto allo studio, da 168,5 milioni a 105,9, rispetto all’assestato, viene ridotto lo stesso fondo per il funzionamento ordinario di meno 368 milioni. Inoltre anche l’AFAM subisce una riduzione di ben 405,1 milioni. Lo stanziamento complessivo per la missione Ricerca e innovazione è pari a 1.928,5 milioni di euro (pari al 3,8 per cento dello stanziamento del Ministero), con una riduzione di 68,8 milioni di euro rispetto al bilancio assestato 2012. La missione L’Italia in Europa e nel mondo, articolata nei due programmi 4.1 Cooperazione in materia culturale e 4.2 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica, sono destinati 134,9 milioni di euro (pari allo 0,3 per cento dello stanziamento complessivo del Ministero), con un incremento di 2,5 milioni di euro rispetto al bilancio assestato 2012. La missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche sono assegnati complessivi 48,5 milioni di euro (pari allo 0,1 per cento dello stanziamento del Ministero), con una riduzione di 16,4 milioni di euro rispetto al bilancio assestato 2012. La missione Fondi da ripartire, articolata in un unico Programma 6.1 Fondi da assegnare, è dotata di uno stanziamento di 406,5 milioni di euro (pari allo 0,8 per cento dello stanziamento del Ministero), con un decremento di 241,9 milioni di euro rispetto all’assestamento 2012.
Aggiunge che l’articolo 7 del disegno di legge di bilancio autorizza per l’anno finanziario 2013 l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero indicate nello stato di previsione di cui all’allegata tabella 7 (comma 1). Il comma 2 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti nella parte corrente e nel conto capitale del programma Fondi da assegnare, nell’ambito della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero. Ai sensi del comma 3, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra i capitoli Somma da assegnare per il pagamento della mensa scolastica, nonché tra i capitoli relativi al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione. Il comma 4 dispone che l’assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per il 2013 è comprensiva della somma, determinata nella misura massima di 2,6 milioni di euro, a favore dell’Istituto di biologia cellulare per l’attività internazionale afferente all’area di Monterotondo. In base al comma 5, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato in relazione all’articolo 9 del decreto-legge n. 321 del 1996 al programma ricerca scientifica e tecnologica di base del Ministero. Il comma 6 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca. Infine, l’articolo 2, comma 22, del disegno di legge di bilancio autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze, ad apportare, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le variazioni compensative occorrenti per trasferire al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero i fondi occorrenti per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR). Le tabelle allegate al disegno di legge di stabilità registrano alcune variazioni rispetto alle tabelle allegate, negli anni precedenti, alla legge finanziaria. Le tabelle A e B non hanno subito variazioni; le altre tabelle sono state predisposte per missioni e programmi e riportano le dotazioni di competenza e di cassa articolate per ciascun anno del bilancio triennale; dalla tabella C, in applicazione dell’articolo 52 della legge n. 196 del 2009, sono state stralciate le spese obbligatorie, contestualmente riallocate in appositi capitoli di spesa nell’ambito del disegno di legge di bilancio; la tabella E accorpa i dati delle precedenti tabelle D, E – quest’ultima, per le spese di conto capitale – e F.
Con riguardo agli stanziamenti recati da altri stati di previsione, evidenzia che nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella n. 2), nell’ambito della missione Istruzione scolastica, programma 16.1 Sostegno all’istruzione (capitolo 3044) sono allocati 16,9 milioni di euro da trasferire alle regioni per l’assegnazione di borse di studio ad alunni delle scuole dell’obbligo. Rispetto all’assestamento 2012, si registra una riduzione di 8,4 milioni di euro. In materia di ricerca, lo stesso stato di previsione prevede, nell’ambito della missione Ricerca e innovazione, programma 12.1 Ricerca di base e applicata: lo stanziamento di 25,6 milioni di euro (capitolo 7310) per il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998 (articolo 1, comma 3). Rispetto all’assestamento 2012, si registra una riduzione di 0,2 milioni di euro; lo stanziamento di 99,2 milioni di euro (capitolo 7380) per l’Istituto italiano di tecnologia, con una riduzione di 0,8 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012. Nello stato di previsione del Ministero dell’Interno (Tabella n. 8), nell’ambito della Missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (capitolo 7243) sono infine allocati 103 milioni di euro per la fornitura gratuita dei libri di testo nella scuola dell’obbligo ed il comodato nella scuola superiore. Il medesimo capitolo non recava stanziamenti nell’assestamento 2012.
Con riguardo al Ministero per i beni e le attività culturali, sottolinea che la nota integrativa alla Tabella n. 13 evidenzia che la scelta strategica di fondo per la redazione del quadro di riferimento per l’anno 2013 e per il triennio 2013-2015 si è basata sulle priorità politiche espresse nell’atto di indirizzo del Ministro, che impongono di coniugare la qualità dei servizi erogati con l’obbligo di ridurre il costo delle strutture del Ministero e del suo funzionamento. Ricorda che i Programmi per il Ministero sono 13, dislocati in 4 Missioni: tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Ricerca e innovazione; servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche; fondi da ripartire. Per quanto concerne gli stanziamenti complessivi, lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali reca, per l’esercizio finanziario 2013, un totale per spese in conto competenza pari a 1.598,6 milioni di euro, di cui 1.297,3 milioni per spese correnti (81,2 per cento) e 266,7 milioni per spese in conto capitale (16,7 per cento). La restante parte è rappresentata da un’autonoma previsione di spesa per il rimborso di passività finanziarie, pari a 34,6 milioni di euro (2,2 per cento). L’incidenza percentuale sul totale generale del bilancio dello Stato è pari allo 0,3 per cento. Rispetto alle previsioni assestate per l’esercizio finanziario 2012, si registra un decremento complessivo di 103,3 milioni di euro (6,1 per cento per cento) dato da una riduzione di 71,5 milioni per la parte corrente; una riduzione di 56,7 milioni per la parte in conto capitale; un aumento di 24,9 milioni di rimborso passività finanziarie. Le previsioni complessive delle dotazioni di competenza relative al triennio 2013-2015 sono le seguenti: per la parte corrente, 1.297,3 milioni di euro per il 2013, 282,2 milioni di euro per il 2014 e 1.273,8 milioni di euro per il 2015; per la parte in conto capitale, 266,7 milioni di euro per il 2013, 258,4 milioni di euro per il 2014 e 254,1 milioni di euro per il 2015; per il rimborso passività finanziarie 34,6 milioni di euro per il 2013, 36,1 milioni di euro per il 2014 e 38,2 milioni di euro per il 2015. Il totale ammonta a 1.598,6 milioni di euro per il 2013, 1.576,7 milioni di euro per il 2014 e 1.566,1 milioni di euro per il 2015. La consistenza dei residui passivi presunti al 1o gennaio 2013 è valutata in 161,7 milioni di euro (di cui 90,2 per la parte corrente, 71,4 per la parte in conto capitale, mentre, a differenza degli anni passati, non si registrano residui per il rimborso passività finanziarie). La consistenza dei residui presunti è inferiore a quella prevista nella legge di bilancio 2012 (110,3 milioni di euro). Osserva, tuttavia, che la valutazione operata in sede di bilancio di previsione presenta carattere di provvisorietà, condizionata com’è dal concreto evolversi della gestione. Le autorizzazioni di cassa per il 2013 ammontano a 1.611,8 milioni di euro. Data una massa spendibile di 1.760,2 milioni di euro (161,7 milioni di euro di residui, sommati a 1.598,6 milioni di euro di competenza), le autorizzazioni di cassa assicurano un coefficiente di realizzazione (rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile) del 91,6 per cento. Tale rapporto misura la capacità di spesa che il Ministero per i beni e le attività culturali ritiene di poter raggiungere nel 2013.
Con riguardo alle singole missioni di spesa, la missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (n. 21) prevede uno stanziamento complessivo in conto competenza di 1.432,6 milioni di euro (pari all’89,6 per cento dello stanziamento complessivo del Ministero) con un decremento di 61,6 milioni (4,1 per cento) rispetto al dato assestato 2012. La missione Ricerca e innovazione (n. 17), articolata in un solo programma, Ricerca in materia di beni e attività culturali (2.1), prevede uno stanziamento in conto competenza di 42,3 milioni di euro (pari al 2,6 per cento dello stanziamento del Ministero), con un decremento di 23,1 milioni (35,3 per cento) rispetto al bilancio assestato 2012. La missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (n. 32) prevede uno stanziamento complessivo di 33,4 milioni di euro (pari al 2,1 per cento dello stanziamento del Ministero), con una riduzione di 9,1 milioni di euro (21,5 per cento) rispetto al dato assestato 2012. La missione Fondi da ripartire (n. 33), strutturata in un solo programma, Fondi da assegnare (4.1), prevede uno stanziamento di 90,2 milioni di euro (pari al 5,6 per cento dello stanziamento del Ministero), con un decremento di 9,5 milioni di euro (pari al 9,5 per cento in meno) rispetto all’assestamento 2012.
In merito alle disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio, osserva che l’articolo 13 autorizza per l’anno finanziario 2013 l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero indicate nello stato di previsione di cui all’allegata tabella 13 (comma 1). Inoltre, autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, rispettivamente per la parte corrente e per il conto capitale, le variazioni compensative di bilancio (in termini di residui, competenza e cassa) tra i capitoli del programma Sostegno e valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo relativi al Fondo unico per lo spettacolo (comma 2). Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse per il 2013, autorizza altresì lo stesso Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare con propri decreti, adottati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e comunicati alle competenti Commissioni parlamentari, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli del bilancio di previsione del Ministero relativi agli acquisti e alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché all’esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico e bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche (comma 3). Le Tabelle A e B, recanti gli stanziamenti da iscrivere, rispettivamente, nel Fondo speciale di parte corrente e nel Fondo speciale di conto capitale, destinati alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi approvati nel corso del triennio, non prevedono stanziamenti.
Nella nota illustrativa relativa alla Tabella A, evidenzia, peraltro, che nell’accantonamento previsto per il Ministero dell’economia e delle finanze sono comprese le risorse per il provvedimento relativo a «Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» (A.C. 4333), mentre nell’accantonamento previsto per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono comprese le risorse per il provvedimento riguardante «Concessione di un contributo al centro Pio Rajna» (A.C. 5309). La Tabella C reca gli importi afferenti alle leggi di spesa di carattere permanente, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità.
Con riguardo alle spese per interventi di sostegno ai settori dell’informazione e dell’editoria, di competenza del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio, esse sono allocate nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze recato dalla Tabella n. 2), all’interno della missione Comunicazioni (15), Programma Sostegno all’editoria (15.4). Il programma Sostegno all’editoria reca stanziamenti complessivi in conto competenza pari a 177,4 milioni di euro, di cui 167 milioni per spese correnti e 10,4 milioni per spese in conto capitale. Rispetto all’assestamento 2012, si registra un aumento di 7,6 milioni di euro. Le previsioni complessive delle dotazioni di competenza del programma relative al triennio 2013-2015 sono le seguenti: per la parte corrente, 167 milioni di euro per il 2013, 174,5 milioni di euro per il 2014 e 172,5 milioni di euro per il 2015; per la parte in conto capitale, 10,4 milioni di euro per il 2013, 11,3 milioni di euro per il 2014 e 11,1 milioni di euro per il 2015. Il totale ammonta a 177,4 milioni di euro per il 2013, 185,8 milioni di euro per il 2014 e 183,6 milioni di euro per il 2015. Nell’ambito degli stanziamenti relativi al 2013, 135,6 milioni di euro sono assegnati al Fondo occorrente per gli interventi dell’editoria (capitolo 2183, esposto in tabella C della legge di stabilità), con un aumento di 7,3 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012; 10,4 milioni di euro sono assegnati al Fondo occorrente per gli investimenti del Dipartimento dell’editoria (capitolo 7442, esposto in tabella C della legge di stabilità), con un aumento di 0,9 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012. Ulteriori 31,4 milioni di euro sono assegnati al capitolo 1501 e sono finalizzati alla corresponsione alle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni dei rimborsi per le agevolazioni tariffarie per le imprese editrici, comprese le somme relative agli anni pregressi. Rispetto al dato assestato 2012 non si registrano variazioni. La tabella C, recante gli importi afferenti alle leggi di spesa di carattere permanente, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, prevede a favore dell’editoria gli stanziamenti autorizzati dalla legge n. 67 del 1987, allocati sui capitoli 2183 di parte corrente e 7442 di parte capitale, e pari complessivamente a 137,472 milioni di euro per il 2013, 142.695 per il 2014 e 144.074 per il 2015. La medesima tabella espone, altresì, richiamando la legge n. 249 del 1997 istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il capitolo 1575, in corrispondenza del quale non reca stanziamenti per alcuno degli anni del triennio.
Con riguardo agli stanziamenti recati da altri stati di previsione, rileva che parte delle spese per gli interventi nel settore dell’informazione insistono, a partire dall’esercizio 2009, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al quale l’articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 85 del 2008, convertito dalla legge n. 121 del 2008, ha trasferito le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale. Nell’ambito della missione Comunicazioni, programma Servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione, sono previsti stanziamenti di parte corrente riguardanti specificamente la materia radiotelevisiva. Si tratta, in particolare, di 92,9 milioni di euro per contributi alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale (capitolo 3121), con un decremento di 24,1 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012. Non risultano, invece, stanziamenti per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari (capitolo 3021), in corrispondenza del quale nell’assestamento 2012 erano allocati 3 milioni di euro. Le spese in materia di sport, di competenza del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport della Presidenza del Consiglio, trovano collocazione poi nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella n. 2), all’interno della missione Giovani e Sport (30), programma Attività ricreative e sport (30.1). Il programma Attività ricreative e sport reca stanziamenti complessivi in conto competenza pari a 605,2 milioni di euro, di cui 403,8 milioni per spese correnti e 201,4 milioni per spese in conto capitale. Rispetto all’assestamento 2012, si registra una riduzione di 7 milioni di euro. Le previsioni complessive delle dotazioni di competenza del programma Attività ricreative e sport relative al triennio 2013-2015 sono le seguenti: per la parte corrente, 403,8 milioni di euro per il 2013, 408,3 milioni di euro per il 2014 e 407,5 milioni di euro per il 2015; per la parte in conto capitale, 201,4 milioni di euro per il 2013, 201,4 milioni di euro per il 2014 e 201,4 milioni di euro per il 2015. Il totale ammonta a 605,2 milioni di euro per il 2013, 609,7 milioni di euro per il 2014 e 608,9 milioni di euro per il 2015. Nell’ambito degli stanziamenti relativi al 2013, rientrano, in particolare: 403,8 milioni di euro per il finanziamento del CONI (capitolo 1896), con una riduzione di 5,1 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012; 61,2 milioni di euro da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli investimenti in materia di sport (capitolo 7450), con uno stanziamento identico al dato assestato 2012; 140,2 milioni di euro quale annualità quindicennale per la realizzazione di interventi necessari allo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali «Torino 2006» (capitolo 7366), con uno stanziamento identico al dato assestato 2012. Risulta, invece, soppresso il capitolo 2111, relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche dello sport, che nel bilancio assestato 2012 recava uno stanziamento di 1,8 milioni di euro. La nota al capitolo riferisce che la soppressione è operata, cita testualmente, «in applicazione dell’articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, legge finanziaria 2010».

Emerenzio BARBIERI (PdL) ringrazia innanzitutto il relatore per l’approfondito e puntuale lavoro svolto sui disegni di legge di stabilità e di bilancio presentati dal Governo. Con riguardo, tuttavia, al modo di procedere nell’esame dei provvedimenti, chiede quale sia il termine entro cui la Commissione Cultura deve concluderne l’esame.

Manuela GHIZZONI, presidente e relatore, ribadisce che il termine entro cui concludere l’esame dei provvedimenti è stato fissato dall’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi nella giornata di giovedì 25 ottobre prossimo.

Emerenzio BARBIERI (PdL) lamenta come tale termine per la conclusione dell’esame sia assolutamente irrisorio, non potendosi immaginare che la Commissione possa svolgere un esame ponderato in tempi così ristretti. Chiede pertanto alla presidente Ghizzoni di esprimere, a nome della Commissione, l’esigenza di concludere l’esame dei provvedimenti nella giornata di martedì 30 ottobre. Rileva, tra l’altro, come nella seduta odierna non sia presente alcun rappresentante dei gruppi di opposizione.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) si associa alla richiesta dell’onorevole Barbieri, osservando che per un esame serio dei provvedimenti occorrono adeguate condizioni e tempi congrui di esame. Lamenta, quindi, come non si possano esaminare «alla cieca» provvedimenti così importanti per il Paese, essendo altrimenti lesi nelle prerogative parlamentari.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) apprezza innanzitutto la relazione svolta sui provvedimenti in esame, che denota un grande equilibrio e autonomia di giudizio della relatrice dal Governo. Nel merito, con riguardo particolare alle disposizioni relative alla scuola, preannuncia che nella seduta odierna si troverebbe a votare contro i provvedimenti in esame, condividendo al riguardo le considerazioni del segretario del Partito democratico Bersani. Non è possibile che il Governo si faccia sempre scudo, per le proprie decisioni, degli asseriti vincoli finanziari imposti dall’Europa. Condivide, quindi, la richiesta dell’onorevole Barbieri, da presentare possibilmente in via unanime da parte di tutta la Commissione, essendo quello della scuola un tema che riguarda migliaia di persone in tutto il Paese.

Maria COSCIA (PD) condivide la richiesta dell’onorevole Barbieri, osservando come la materia della scuola sia molto complessa e riguardi un elevato numero di insegnanti e di famiglie in tutto il Paese, di modo che proprio la Commissione cultura non può sottrarsi al compito di un esame approfondito e serio di tutte le problematiche connesse.

Manuela GHIZZONI, presidente e relatore, ricorda come già nell’ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi era stato deciso, inizialmente, di avviare l’esame dei provvedimenti in discussione giovedì 25 ottobre, per concluderlo la settimana successiva ove possibile. Ribadisce quindi che in conseguenza dell’assegnazione dei provvedimenti avvenuta il 18 ottobre scorso le Commissioni di merito sono tenute a concluderne l’esame, ai sensi del Regolamento come reinterpretato dalla Giunta del Regolamento, entro sette giorni dall’assegnazione, quindi giovedì 25 ottobre prossimo. Si rimette, in ogni caso, alla Commissione sulla richiesta di rappresentare al presidente della Commissione Bilancio che, in relazione alla complessità dei provvedimenti indicati e alle numerose norme di interesse della Commissione, l’esigenza di svolgere un esame in sede consultiva approfondito sui citati disegni di legge di bilancio e di stabilità, anche oltre il termine di indicato. Tenuto conto dei lavori della V Commissione, riterrebbe quindi che la Commissione potrebbe esprimere le relazioni di competenza sulle citate Tabelle del disegno di legge di bilancio per il triennio 2013-2015 e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità per il 2013, entro martedì 30 ottobre 2012.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) auspica che tutti i gruppi parlamentari forniscano il loro fattivo contributo ai fini dell’elaborazione di proposte di parere largamente condivise.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) si associa alla richiesta di slittamento del termine ultimo per la conclusione dell’esame dei provvedimenti in titolo, alla luce dell’esigenza di sviluppare gli approfondimenti necessari su materie di rilevante interesse e di estrema attualità, che non meritano di essere analizzate in maniera superficiale ed approssimativa.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) sottolinea l’opportunità che la Commissione segnali alla Commissione di merito gli interventi che ritiene prioritari, auspicando che si possa pervenire all’elaborazione di proposte il più possibile condivise. Tra le priorità segnala l’esigenza di adeguati rifinanziamenti per il settore dell’editoria, in merito ai quali si riserva di intervenire più diffusamente nel seguito dell’esame.

Giorgio LAINATI (PdL) si associa alle considerazioni formulate dalla collega De Biasi, auspicando che si possa svolgere un esame approfondito e ponderato dei provvedimenti in discussione.

Manuela GHIZZONI (PD), presidente e relatore, auspica che il confronto tra i diversi gruppi sia costruttivo e fornisca indirizzi ed orientamenti utili alla Commissione di merito.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, dettagliato ed estremamente preciso. Comunica, quindi, la disponibilità del Governo a svolgere un lavoro condiviso con tutte le forze politiche, al fine di apportare rilevanti e significative modifiche ai provvedimenti in esame, seppure nella brevità dei tempi a disposizione, anche alla luce delle necessità sollevate negli ultimi tempi dal mondo della scuola. Precisa, tuttavia, che tali interventi dovranno tenere conto dei vincoli finanziari previsti dalla legge n. 135 del 2012, come peraltro già ribadito dal Ministro Giarda in occasione della risposta all’interrogazione a risposta immediata Granata n. 3-02543.

Elena CENTEMERO (PdL) manifesta la sua disponibilità ad un confronto il più possibile costruttivo con gli altri gruppi parlamentari e con il Governo, al fine di predisporre proposte condivise su argomenti di grande rilevanza per la coesione sociale dell’intero Paese.

Manuela GHIZZONI (PD), presidente e relatore, tenuto conto dell’orientamento unanime emerso in Commissione preannuncia che rappresenterà al presidente della Commissione bilancio l’esigenza della Commissione di concludere l’esame dei provvedimenti in discussione, entro martedì 30 ottobre 2012
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.25.

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Disegno di Legge
(approvato dal Consiglio dei Ministri il 9.10.12, inviato alla Camera dei Deputati il 16.10.12)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Norme riguardanti la Scuola

ARTICOLO 3

29. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi da 38 a 48.

30. A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 l’articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l’intero anno scolastico ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttori dei servizi generali ed amministrativi.

31. La liquidazione del compenso per l’incarico di cui al comma 30 è effettuata ai sensi dell’art. 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall’assistente amministrativo incaricato.

32. Il personale docente dichiarato dalla commissione medica permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute può chiedere di essere sottoposto nuovamente a visita medico collegiale al fine di accertare il recupero dell’idoneità all’insegnamento. In caso di esito favorevole l’interessato rientra solo su posti vacanti e disponibili nei ruoli del personale docente e la sede di titolarità è attribuita secondo le procedure e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale sulla mobilità del personale docente.

33. Le funzioni di valutazione della diagnosi funzionale propedeutica all’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile di cui all’articolo 19, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono affidate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), che le esercita anche avvalendosi del personale medico delle aziende sanitarie locali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e dell’economia e delle finanze, sentito l’Inps, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità attuative del presente articolo.

34. Al comma 7 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole “può riservare” sono sostituite dalla seguente: “riserva” e dopo le parole “alle esigenze della stessa” sono inserite le seguenti: “risorse finanziarie non inferiori a tre milioni di euro”.

35. Per l’anno scolastico 2012-2013 l’amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo dell’istruzione, da realizzarsi con personale docente e ATA incluso nelle graduatorie provinciali. A tal fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La partecipazione delle regioni ai progetti di cui al presente comma avviene, nell’ambito delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente. Al suddetto personale è riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie a esaurimento previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

36. All’articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 la parola “Alle” è sostituita da “Nell’anno scolastico 2012/2013 alle”;
b) al comma 5-bis le parole “A decorrere dall’” sono sostituite da “Nell’”;
c) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
5-ter. A decorrere dall’anno scolastico 2013/2014 i criteri per l’individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali ed amministrativi sono definiti con accordo tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le regioni in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis come modificati dalla legge n. 183 del 2011.

37. All’articolo 404 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato il comma 15.

38. Al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente della scuola è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito con decreto interministeriale ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140. I componenti delle commissioni giudicatrici non possono chiedere l’esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso.

39. Al comma 3 dell’articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole “uffici scolastici regionali” sono inserite le seguenti parole “o interregionali”.

40. All’articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Le classi devono essere costituite da almeno 8 alunni; le classi articolate possono essere costituite con gli stessi criteri e alle medesime condizioni stabilite per le scuole statali. Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione di classi terminali collaterali.”.

41. All’articolo 193 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
“2-bis. I candidati agli esami di idoneità sostengono i relativi esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nei comuni di residenza. In caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio prescelto, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella provincia di residenza e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al limite dell’ambito regionale, devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente generale preposto all’ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. L’istituzione scolastica, alla quale il candidato presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità, non può accogliere un numero di candidati superiore al cinquanta per cento degli alunni iscritti e frequentanti le classi dell’indirizzo di studio indicato nella domanda medesima.”.

42. A decorrere dal 1° settembre 2013 l’orario di impegno per l’insegnamento del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, incluso quello di sostegno, è di 24 ore settimanali. Nelle sei ore eccedenti l’orario di cattedra il personale docente non di sostegno della scuola secondaria titolare su posto comune è utilizzato prioritariamente per la copertura di spezzoni orario disponibili nell’istituzione scolastica di titolarità, nonché per l’attribuzione di supplenze temporanee per tutte le classi di concorso per cui abbia titolo, per posti di sostegno, purché in possesso del relativo diploma di specializzazione e per gli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. Le ore di insegnamento del personale docente di sostegno, eccedenti l’orario di cattedra, sono prioritariamente dedicate all’attività di sostegno e, in subordine, alla copertura di spezzoni orari di insegnamenti curriculari, per i quali il personale docente di sostegno abbia titolo, nell’istituzione scolastica di titolarità. L’organico di diritto del personale docente di sostegno è determinato, a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014, in misura non superiore a quello dell’anno scolastico 2012/2013. Il periodo di ferie retribuito del personale docente di cui al presente comma è incrementato di 15 giorni su base annua.

43. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche.

44. All’articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto alla fine il periodo “Il presente comma non si applica al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto sino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione fruire delle ferie. “

45. Le disposizioni di cui ai commi dal 42 al 44 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.

46. All’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche :
a) al primo periodo, le parole “trecento unità” sono sostituite dalle seguenti “centocinquanta unità”;
b) al secondo periodo le parole “cento unità” sono sostituite dalle seguenti “cinquanta unità”;
c) al terzo periodo le parole “cento unità” sono sostituite dalle seguenti “cinquanta unità”.

47. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, già adottati ai sensi dell’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per l’anno scolastico 2012/2013.

48. Salvo le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solo con oneri a carico dell’Amministrazione richiedente.

75. A decorrere dall’anno 2013, conseguentemente alle economie di spesa di cui ai commi da 42 a 48 del presente articolo non destinate al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un fondo denominato «Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica», nel quale confluiscono altresì il Fondo di cui all’articolo 64, comma 9, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché il Fondo di cui all’articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Lo stanziamento del Fondo è pari a quello degli altri Fondi che vi confluiscono ed è integrato di euro 548,5 milioni nell’anno 2014 e di euro 484,5 milioni a decorrere dall’anno 2015, riferiti rispettivamente alle economie di cui ai commi da 42 a 48 conseguite negli esercizi finanziari 2014, 2015 e successivi. Il Fondo è destinato, previa certificazione delle economie effettivamente conseguite e garantendo l’invarianza in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, all’integrazione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, alla realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole, sentite l’Unione delle province d’Italia e l’Associazione nazionale dei comuni italiani, nonché alle necessità e alle finalità dell’organico di rete di cui all’articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per il riparto del Fondo tra le finalità di cui al periodo precedente. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Sono soppressi il secondo periodo del comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e il terzo periodo del comma 3 dell’articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012. All’articolo 4, comma 82, della legge n. 183 del 2011, le parole da: «, destinato alle missioni» fino alla fine del comma sono soppresse.

76. Lo stanziamento definito dal comma 75 è reso disponibile, limitatamente alla quota data dall’eccedenza delle economie effettivamente conseguite nell’anno scolastico che si conclude nell’esercizio di riferimento rispetto agli obiettivi di cui all’articolo 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all’articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificati dal medesimo comma 75, subordinatamente alla verifica tecnico-finanziaria resa dal comitato di cui al citato articolo 64, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che ne certifica anche l’invarianza sui saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 7

15. All’articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il periodo “ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie” è sostituito dal seguente periodo: “ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie”

RELAZIONE

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

ARTICOLO 3

Le misure necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono contenute nei commi da 30 a 48.

In particolare, i commi 30 e 31 prevedono che per gli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori il compenso per il periodo di effettiva prestazione di tali mansioni viene liquidato in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per i direttori di servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento all’assistente amministrativo indicato. Stabiliscono, inoltre, che la disposizione di cui all’articolo 1, comma 24, della legge n. 549 del 1995, secondo cui l’ordinazione dei pagamenti delle retribuzioni è effettuata dalle direzioni provinciali del tesoro con ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa, si applica anche al pagamento dell’indennità di mansione superiore agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere le mansioni del direttore di servizi generali amministrativi su posto vacante o disponibile non copribile con un supplente annuale per esaurimento delle relative graduatorie.

Il comma 32 stabilisce che il personale docente dichiarato inidoneo permanentemente alla propria funzione per motivi di salute, ora inquadrato nei ruoli ATA ai sensi del decreto-legge n. 95 del 2012, possa essere sottoposto, a sua richiesta, ad un’ulteriore visita medica collegiale, finalizzata all’accertamento del recupero dell’idoneità all’insegnamento. In caso di esito favorevole l’interessato può rientrare in servizio ove vi siano posti vacanti e disponibili nella relativa provincia e classe di concorso, applicando le procedure previste dai contratti collettivi per la mobilità del personale docente.

Il comma 33 trasferisce le funzioni di valutazione della diagnosi propedeutica all’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile all’INPS, che le esercita anche avvalendosi del personale medico delle ASL, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con apposito regolamento saranno definite le modalità attuative di tale misura.

Il comma 34 prevede che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sentita la CRUI, riservi annualmente alcune risorse per le esigenze e le attività istituzionali dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, specificando altresì che tali risorse non devono essere inferiori a 3 milioni di euro.

Il comma 35 attribuisce alle scuole, per l’anno scolastico 2012/2013, la facoltà di promuovere progetti straordinari per attività di istruzione, formazione ed orientamento, della durata di 3 mesi, prorogabili a 8, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le regioni, che mettono a disposizione le risorse finanziarie. A tal fine le scuole possono avvalersi del personale docente e ATA incluso nelle graduatorie provinciali, al quale è riconosciuta la valutazione del servizio per il punteggio nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie permanenti.

Il comma 36 limita solo all’anno scolastico 2012/2013 il divieto, previsto dall’articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, di assegnare dirigenti scolastici nonché il posto in via esclusiva di direttore dei servizi generali ed amministrativi alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ovvero site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Conseguentemente, si prevede che a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014 i criteri per l’individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali ed amministrativi sono definiti con accordo tra il Ministero e le regioni in Conferenza unificata. Tale previsione si rende necessaria per dare completa applicazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 147 del 7 giugno 2012, che ha dichiarato incostituzionale il comma 4 dell’articolo 19 decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, relativo alla generalizzazione degli istituti comprensivi che dovevano essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 in particolari zone (montane e piccole isole), chiarendo che lo Stato non può dettare norma di dettaglio in materia di dimensionamento delle rete scolastica, di competenza regionale, ma può solo fissare norma generale per il contenimento della spesa stabilendo degli obiettivi da raggiungere.

Il comma 37 abroga il comma 15 dell’articolo 404 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, relativo ai compensi per il personale docente nominato nelle commissioni giudicatrici di concorso.

Il successivo comma 38 estende a tale personale il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico, con l’obiettivo di rendere più rapido l’espletamento delle procedure concorsuali, atteso che il compenso non è più rapportato al numero delle sedute, bensì al numero degli elaborati o candidati esaminati. Si prevede inoltre che i componenti delle commissioni non possono chiedere l’esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso.

Il comma 39 consente una forma più flessibile nell’organizzazione della tecnostruttura periferica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca rispetto a quella oggi definita dal decreto legislativo n. 300 del 1999, prevedendo la possibilità di definire uffici periferici di livello generale che siano competenti su territori di più regioni.

Il comma 40 modifica i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della parità alle scuole non statali che ne facciano richiesta, introducendo il limite minimo di 8 alunni per classe e vietando espressamente la costituzione di classi terminali collaterali. Ciò al fine di arginare il fenomeno delle scuole con classi prime e intermedie di dimensioni ridotte (anche una sola unità o con l’accorpamento in un’unica classe di studenti frequentanti percorsi scolastici differenti) a fronte di classi terminali numerose.

Il comma 41 detta disposizioni relative agli esami di idoneità, prevedendo che debbano essere sostenuti presso istituzioni scolastiche ubicate nei comuni di residenza. Solo qualora non sussista nel comune di residenza l’indirizzo di studio prescelto è possibile sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella provincia di residenza e, solo nel caso di assenza anche nella provincia, nella regione. Ciò al fine di contenere il fenomeno della piramide rovesciata a cui contribuisce la «migrazione» da nord a sud di candidati agli esami di idoneità presso gli istituti paritari specializzati nel «recupero anni scolastici». Eventuali deroghe al superamento dell’ambito regionale devono essere autorizzate dal dirigente generale preposto all’ufficio scolastico regionale di provenienza, previa valutazione dei motivi addotti.
Si prevede, altresì, che l’istituzione scolastica, presso cui si presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità, non possa accogliere un numero di candidati superiore al 50 per cento degli alunni iscritti e frequentanti l’indirizzo di studio indicato nella domanda medesima.

Il comma 42 apporta variazioni alla disciplina dell’orario di lavoro del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, compreso quello dei docenti di sostegno, elevandolo da 18 a 24 ore settimanali, a decorrere dal 1o settembre 2013. Conseguentemente, si prevede l’utilizzazione del personale docente della scuola secondaria, nelle sei ore eccedenti l’orario di cattedra, per la copertura di spezzoni di orario disponibili nell’istituzione scolastica di titolarità e per l’attribuzione di supplenze temporanee per tutte le classi di concorso per cui il docente abbia titolo nonché per posti di sostegno, qualora sia in possesso del relativo diploma di specializzazione.
Per il personale di sostegno, invece, le 24 ore devono essere dedicate prioritariamente ad attività di sostegno e, in subordine, alla copertura di spezzoni di orari di insegnamenti curriculari per i quali il docente abbia titolo nell’istituzione scolastica di titolarità.

Il successivo comma 43 prevede che detto incremento dell’orario di lavoro sia compensato con un incremento di 15 giorni su base annua del periodo di ferie retribuito, riconosciuto al personale docente di tutti i gradi di istruzione, precisando che le ferie devono essere fruite nei giorni di sospensione delle lezioni, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative; durante la rimanente parte dell’anno è consentita la fruizione delle ferie per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, qualora sia possibile sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche. Attualmente il vincolo contrattuale richiede che le ferie siano fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche, che dura dal 1o luglio al 31 agosto, mentre con la disposizione in esame si fa riferimento al periodo di sospensione delle lezioni definito con delibera regionale, che comprende le feste, gli eventuali ponti, le sospensioni natalizie e pasquale e i giorni dal 1o settembre all’inizio delle lezioni e dal termine delle lezioni al 30 giugno.

Il comma 44 prevede che la disposizione di cui al comma 8 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 95 del 2012, secondo cui le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche devono essere obbligatoriamente fruiti in conformità ai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, non si applica al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto. Tale esclusione opera limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.

Il comma 45 sancisce l’inderogabilità da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro delle norme di cui ai commi da 42 a 44, prevedendo altresì che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1o settembre 2013.

Il comma 46 riduce da 300 a 150 il numero di docenti e dirigenti scolastici collocati fuori ruolo di cui può avvalersi l’amministrazione scolastica centrale e periferica per i compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica; da 100 a 50 le assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici consentite presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti; da 100 a 50 le assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici consentite presso le associazioni professionali del personale direttivo e docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché presso gli enti e istituzioni che svolgono impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica (articolo 26, comma 8, della legge n. 448 del 1998).

Il comma 47 fa salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, già adottati per l’anno scolastico 2012/2013, ai sensi del comma precedente.

Il comma 48 interviene sui comandi del personale appartenente al comparto scuola presso altre amministrazioni pubbliche, prevedendo che i comandi possano essere concessi solo con oneri a carico dell’amministrazione richiedente; vengono fatte salve le ipotesi consentite ai sensi del comma 46 e le prerogative sindacali.

ARTICOLO 7

La legge finanziaria 2007 già stabilisce che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, siano tenute a fare ricorso al mercato elettronico della PA. Il comma 14 in questione interviene su tale disposizione prevedendo che, con decreto del MIUR, vengano definite, con riferimento agli istituti e alle scuole di ogni ordine e grado, alle istituzioni educative e alle università statali, precise linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni. I risultati conseguiti dalle singole istituzioni hanno una precisa valenza in relazione alla conseguente distribuzione delle risorse per il funzionamento.

La disposizione di cui al comma 15 chiarisce, anche in relazione a quanto stabilito dal precedente comma, che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, siano tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro previste per le amministrazioni statali.

Schede di lettura predisposte dalla Camera dei Deputati

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