Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, relativo all’istituzione dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità. (20A00408)

(GU Serie Generale n.18 del 23-01-2020)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;

Visto l’art. 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l’art. 4;

Visto, in particolare, l’art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto-legge n. 303, del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l’organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita’ culturali e turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche’ in materia di famiglia e disabilita’, e, in particolare, l’art. 3, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilita’ le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilita’, che comprendono una pluralita’ di ambiti settoriali, riferiti anche alle politiche in materia di lavoro, salute, inclusione scolastica, accessibilita’ e mobilita’, nonche’ attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ulteriori specifici compiti quali, tra gli altri, la gestione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita’;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019 in corso di registrazione, di conferma fino al 31 dicembre 2019 della Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilita’, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018;

Ritenuto pertanto necessario assicurare, in via permanente, il supporto al Presidente del Consiglio dei ministri nell’area funzionale relativa alla promozione e al coordinamento delle politiche in favore delle persone con disabilita’, nelle svolgimento delle attivita’ volte alla tutela e alla promozione dei diritti delle persone con disabilita’ e a favorire la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, nonche’ la loro autonomia, si rende necessario adeguare l’assetto organizzativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, prevedendo l’istituzione di un apposito Ufficio autonomo denominato «Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita’», articolato in non piu’ di un servizio di livello dirigenziale non generale;

Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1 Modifiche all’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 2, comma 2, dopo la lettera m-ter) e’ inserita la seguente: «m-quater) Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita’»;
b) all’art. 5, comma 5, secondo periodo, le parole: «undici ulteriori unita’ il numero massimo dei dirigenti di prima fascia» sono sostituite dalle seguenti: «dieci ulteriori unita’ il numero massimo dei dirigenti di prima fascia», e le parole: «cinque ulteriori unita’ il numero massimo dei dirigenti di seconda fascia» sono sostituite dalle seguenti: «quattro ulteriori unita’ il numero massimo dei dirigenti di seconda fascia»;
c) dopo l’art. 24-ter, e’ inserito il seguente:
«Art. 24-quater Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita’
1. L’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita’ e’ la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nell’area funzionale relativa alla promozione e al coordinamento delle politiche in favore delle persone con disabilita’.
2. L’Ufficio, in particolare, cura gli adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi connessi all’attuazione delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilita’ e a favorire la loro piena ed effettiva partecipazione ed inclusione sociale, nonche’ la loro autonomia, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita’ e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; cura la gestione e il supporto amministrativo per il funzionamento e l’esercizio dei compiti dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita’ di cui al comma 5 dell’art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18; svolge le attivita’ istruttorie connesse all’adozione degli atti, anche normativi, di competenza in materia di disabilita’; svolge l’attivita’ istruttoria ai fini della promozione di intese in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dirette a sviluppare una governance coordinata tra i diversi livelli di governo delle prestazioni e dei servizi socio-sanitari ed educativi in favore delle persone con disabilita’; cura l’attivita’ di informazione e di comunicazione istituzionale nelle materie di propria competenza, ivi compresa la divulgazione delle azioni positive e delle migliori pratiche; assicura la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti negli ambiti sopra indicati.
3. L’Ufficio si articola in non piu’ di un Servizio.».

Art. 2 Disposizioni finali

1. Entro trenta giorni dall’emanazione del presente decreto e’ adottato il decreto di organizzazione interna dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita’ di cui all’art. 2, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012.

Il presente decreto e’ trasmesso ai competenti organi di controllo ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2019

Il Presidente: Conte

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2019 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 1-2151