Docenti Religione cattolica partecipano a pieno titolo a deliberazioni consiglio di classe. Nota

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da Orizzontescuola

di redazione

Nota 1395 dell’Usr per il Veneto del 28 gennaio 2020 avente ad oggetto l’Insegnamento della Religione cattolica presso le scuole statali e paritarie.

Dopo diverse segnalazioni, l’Ufficio scolastico regionale per il Veneto ha emanato la nota per chiarire sia riguardo la facoltà di avvalersi o meno dall’insegnamento della Religione cattolica sia per ciò che concerne la presenza degli insegnanti di IRC in sede di scrutinio intermedio e finale nelle scuole secondarie di II grado.

Sulla prima problematica l’Usr ricorda la circolare 22994 del 13 novembre, che ha stabilito: “La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale nella compilazione del modello on line ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line (ad esempio per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia), attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda B allegata alla presente nota. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati“.

Sul secondo punto la nota sopraddetta, citando l’Ordinanza Ministeriale 205/2019 recante “Istruzioni e modalità organizzative e operative
per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie – anno scolastico 2018/19, precisa che “I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione, nell’ambito della fascia, del credito scolastico agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia di credito, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica“.

Nota