Direttiva 12 ottobre 2012, n. 85

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Direttiva 12 ottobre 2012, n. 85

Priorità strategiche dell’INVALSI per gli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015

VISTA la legge 28 marzo 2003 n. 53 ed in particolare l’articolo 3 che prevede la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione ed il riordino dell’INVALSI, Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (di seguito INVALSI);

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 con il quale è stato emanato il Regolamento per la disciplina dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 59 del 1997;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, “Norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286 “Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonchè riordino dell’omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n.53;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76,”Norme generali sul diritto- dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53″;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,”Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53″;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l’art. 1, commi 612, 613, 614, 615 e 622, che apporta modifiche all’assetto organizzativo dell’INVALSI, assegna all’Istituto compiti in materia di valutazione dei dirigenti scolastici e ridefinisce, nell’ambito dell’obbligo di istruzione, le modalità di conseguimento degli obiettivi di apprendimento generali e specifici;

VISTO il decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito nella legge 25 ottobre 2007, n. 176;

VISTA la legge 25 ottobre 2007, n. 176, di conversione del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147;

VISTO l’art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

VISTO il piano programmatico predisposto in data 4 settembre 2008 dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi del citato art. 64, comma 3, del decreto- legge n. 112/2008;

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il D.P.R. 22 luglio 2009, n. 122, “Regolamento recante il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”;

VISTO l’art. 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, di riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165; VISTO il DPR 15 marzo 2010 , n. 87, “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il DPR 15 marzo 2010 , n. 88, “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il DPR 15 marzo 2010, n. 89, “Regolamento recante la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO l’art. 2, comma 4 – undevicies della legge 26 febbraio 2011, n. 10 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010 che individua il Sistema nazionale di valutazione;

VISTA la legge 4 aprile 2012, n. 35 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo e in particolare l’art. 51;

VISTA la Direttiva 16 gennaio 2012, n. 4 di determinazione delle linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell’articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;

VISTA la Direttiva 16 gennaio 2012, n. 5 di definizione delle linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell’articolo 8, comma 6, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87;

VISTO l’Atto di indirizzo 3 aprile 2012, n. 5851, concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’anno 2012;

VISTA la direttiva ministeriale triennale n.74 del 15 settembre 2008, la direttiva ministeriale n. 87 per la predisposizione da parte dell’INVALSI dei testi della prova scritta a carattere nazionale nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione – anno scolastico 2011/2012 e la direttiva n. 88 del 3 ottobre 2011 in tema di obiettivi delle rilevazioni nazionali INVALSI sugli apprendimenti degli studenti, anno scolastico 2011/2012;

VISTO il Decreto Dirigenziale n.11 del 2 settembre 2011 con cui è stato emanato lo Statuto dell’INVALSI nell’esercizio del potere sostitutivo di cui all’art.3, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.213;

CONSIDERATO che l’articolo 2, comma 3, punto a) del decreto legislativo n. 286 del 2004 prevede che il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, relativamente al sistema di istruzione, provvede con propria direttiva pluriennale ad individuare le priorità strategiche sulla cui base l’INVALSI è tenuto a programmare la propria attività istituzionale;

RILEVATA, pertanto, la necessità di definire strategie per consentire all’INVALSI di programmare la propria attività nel prossimo triennio, tenendo conto degli indirizzi politico-programmatici espressi dal Ministero

EMANA

ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.lvo 19/11/2004, n. 286 la seguente direttiva che definisce, per gli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, le priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo di’istruzione delle quali l’INVALSI terrà conto per programmare la propria attività, anche mediante la revisione del Piano triennale delle attività, ferma restando la piena autonomia dell’Ente nella individuazione e adozione delle priorità tecnico-scientifiche.

Rilevazioni nazionali e internazionali sugli apprendimenti degli studenti

1. Nel corso del triennio scolastico 2012/13 – 2014/15 le rilevazioni nazionali degli apprendimenti, a carattere censuario, previste dall’art. 1, comma 5, della legge 25 ottobre 2007, n. 176 riguarderanno anche le classi quinte della scuola secondaria di II grado, prevedendo lo svolgimento di prove distinte per i diversi percorsi del secondo ciclo di istruzione.
Nell’arco dello stesso triennio scolastico, tenendo anche conto dell’effettiva disponibilità su base longitudinale dei dati sulle competenze degli alunni rilevate al termine della scuola primaria, si valuterà l’opportunità di mantenere la rilevazione degli apprendimenti nella prima classe della scuola secondaria di primo grado a partire dal successivo triennio.
Si considerano prioritarie, ai fini delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti, le aree disciplinari dell’italiano e della matematica che verranno valutate in coerenza con gli obiettivi di apprendimento definiti dalle Indicazioni nazionali.
La rilevazione degli apprendimenti nelle seconde classi del secondo ciclo riguarda anche gli studenti che frequentano i percorsi di qualifica professionale nell’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e alla formazione entro il 18esimo anno di età funzionanti presso gli istituti professionali statali, in regime di sussidiarietà, o nelle strutture formative accreditate dalle Regioni. Tale rilevazione è effettuata sulla base di un piano di lavoro definito dall’INVALSI d’intesa con la competente Commissione della Conferenza delle Regioni.

2. Per quanto riguarda la prova scritta a carattere nazionale nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione, in ordine ai testi delle prove si rinvia all’apposita direttiva periodica prevista dall’art. 1, comma 4-ter, della legge 25 ottobre 2007, n. 176.

3. Nel corso del triennio scolastico, la rilevazione esterna degli apprendimenti potrà riguardare anche le scienze e l’inglese con riferimento ad un campione di scuole.

4. Nel corso del triennio sarà sperimentata la progressiva informatizzazione dello svolgimento delle prove, in linea con il piano di digitalizzazione che riguarda tutte le amministrazioni pubbliche e le scuole.

5. La restituzione dei risultati delle rilevazioni degli apprendimenti alle singole scuole sarà oggetto di particolare attenzione da parte dell’INVALSI, in modo che i risultati stessi possano costituire per le istituzioni scolastiche una base per l’avvio dei processi di autovalutazione.
Pertanto, nel corso del triennio scolastico considerato, verrà migliorato l’utilizzo del profilo longitudinale dei dati delle rilevazioni anche al fine di individuare il valore aggiunto determinato dall’azione formativa delle scuole. Per favorire l’utilizzo dei risultati in chiave autovalutativa, l’INVALSI predisporrà apposite linee guida per la loro lettura.

6. Nel corso del triennio scolastico 2012/13 – 2014/15 l’INVALSI garantirà la partecipazione dell’Italia alle indagini internazionali OCSE-PISA, IEA-TIMSS, IEA- PIRLS e TALIS.
In particolare verrà operato un sempre più stretto collegamento tra gli esiti delle indagini internazionali e i risultati delle rilevazioni nazionali, soprattutto per fornire un ampio quadro di sistema sullo stato degli apprendimenti nel nostro Paese.

Esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria di II grado

1. Secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 come sostituito dall’art. 1, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, l’INVALSI curerà, nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, la predisposizione di modelli per l’elaborazione delle terze prove da porre a disposizione delle scuole sul proprio sito INTERNET.
Inoltre l’Istituto predisporrà appositi quadri di riferimento per la valutazione degli elaborati della prima prova scritta e della seconda prova scritta di matematica presso i licei scientifici. Tali quadri potranno essere utilizzati dalle Commissioni di esame al fine di garantire maggiore omogeneità dei criteri di valutazione e comparabilità degli esiti delle valutazioni stesse.

Autovalutazione e valutazione delle scuole

1. Nel corso del triennio scolastico 2012/13 – 2014/15 l’INVALSI presterà supporto ai processi di autovalutazione delle scuole fornendo loro strumenti di analisi dei dati resi disponibili dal sistema informativo del Ministero attraverso “scuola in chiaro” e dalle rilevazioni sugli apprendimenti degli studenti, nonché degli ulteriori elementi significativi integrati dalle scuole stesse.
Il supporto dell’INVALSI sarà garantito prioritariamente nell’ambito del progetto VALES, ma nella prospettiva di una progressiva estensione degli strumenti e generalizzazione dei processi di autovalutazione e valutazione a tutte le istituzioni scolastiche, in coerenza con lo schema di regolamento sul Sistema nazionale di valutazione in via di emanazione ai sensi dell’art. 2, comma 4-undevicies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 255 convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2011, n. 10.
In tale prospettiva l’INVALSI definirà un quadro di riferimento per l’elaborazione dei rapporti di autovalutazione da parte delle scuole.

2. Nel corso del triennio scolastico e prioritariamente nell’ambito del progetto V ALES, l’INV ALSI elaborerà i protocolli di valutazione delle scuole. Essi, opportunamente validati, potranno essere successivamente utilizzati per la valutazione esterna della generalità delle istituzioni scolastiche secondo quanto previsto dall’emanando regolamento sul Servizio nazionale di valutazione.

3. Sempre in vista della messa a regime del Sistema nazionale di valutazione l’INVALSI avvierà, anche nell’ambito del progetto VALES, piani di formazione degli ispettori e degli esperti che dovranno costituire i team di valutazione delle scuole.

Valutazione della dirigenza scolastica

1. Nel corso del triennio scolastico e prioritariamente nell’ambito del progetto VALES, l’INVALSI definirà gli indicatori per la valutazione dei dirigenti scolastici che hanno aderito al progetto stesso.
Tali indicatori, opportunamente validati, potranno essere successivamente impiegati per la valutazione di tutti i dirigenti scolastici.

2. Nell’ambito dei piani di formazione, in particolare dei dirigenti scolastici neoassunti, l’INVALSI curerà le azioni di formazione riguardanti i processi di autovalutazione e valutazione delle scuole ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

Valutazione di sistema

1. In relazione alle funzioni di coordinamento del Sistema nazionale di valutazione, attribuite all’INVALSI dall’art. 51 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l’Istituto predisporrà, al termine del triennio scolastico, un rapporto sul sistema scolastico italiano volto anche a consentire una comparazione su base internazionale. Esso terrà conto non solo dei livelli degli apprendimenti evidenziati dalle rilevazioni nazionali e dalle indagini internazionali, ma anche degli altri indicatori delle performance delle scuole in relazione ai diversi contesti territoriali.
Il rapporto consentirà, quindi, di individuare le aree critiche del sistema educativo del nostro Paese sulla base di espliciti indicatori di efficienza e di efficacia.
Ai fini della programmazione istituzionale coerente con la presente direttiva saranno destinate per l’anno finanziario 2012 le risorse stanziate sul cap. 1399/3 del bilancio di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e a partire dall’anno finanziario 2013 le risorse di competenza del cap. 7236/1.

La presente direttiva è soggetta ai controlli di legge

IL MINISTRO
F.to Francesco Profumo

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