Aspettativa per superare un periodo di prova: la durata è limitata ad un anno scolastico e non è ripetibile

da Orizzontescuola

di Paolo Pizzo

Il personale della scuola ha la possibilità di accettare un altro lavoro durante la propria carriera scolastica. Vediamo per quanto tempo e con quali limiti.

Nicoletta scrive

Buongiorno, sono un’insegnante di ruolo. ho chiesto sei mesi di aspetti a dalla scuola per superamento di periodo di prova a seguito di superamento di concorso presso altra pubblica amministrazione. Il periodo sta per scadere ma non riesco a decidere fra un lavoro a T.I. presso la scuola e altro lavoro a T.I. presso altra amministrazione . Vorrei sapere se superato il periodo di prova, posso continuare a lavorare presso l’altro ente chiedendo alla scuola gli altri sei mesi di aspettativa rimanenti, congelando così il ruolo per altri sei mesi. Forse, allora, sarò in grado di prendere la decisione giusta….grazie.

Aspettativa per altro lavoro o per superare un periodo di prova

L’articolo 18, comma 3 del CCNL 2007, confermato dal CCNL 2016/18 per quanto in esso non previsto, prevede che il dipendente è collocato, a domanda, in aspettativa, per un anno scolastico, al fine di svolgere  l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. 

L’aspettativa è senza retribuzione, per cui interrompe l’anzianità di servizio e la progressione di carriera.

Durata

L’aspettativa ha la durata di un anno scolastico anche nel caso in cui la richiesta del lavoratore sia di durata inferiore, per cui esaurisce i suoi effetti alla fine dell’anno scolastico.

Conclusioni

La tipologia di aspettativa prevista per il personale della scuola dà la possiblità a chi è già in ruolo di accettare un altro lavoro o per dare il tempo di superare il periodo di prova laddove previsto, sempre con riferimento alla nuova attività che può essere sia pubblica che privata.

La portata della norma è però limitata, e non può essere altrimenti, infatti, così come confermato anche dall’ARAN, la dizione letterale della norma “per un anno scolastico” si riferisce alla natura dell’aspettativa, la quale, pur essendo richiesta per un più breve periodo, come nel caso de quo, comunque esaurirà i suoi effetti alla fine dell’anno scolastico.

Pertanto l’aspettativa,  una volta fruita anche per un periodo inferiore all’anno scolastico, non potrà essere prorogata.

Nel caso quindi posto dalla collega la scuola non potrà concedere gli ulteriori mesi, in quanto il diritto decade al momento del termine del periodo di aspettativa già richiesto. La collega dovrà quindi decidere se tornare a scuola definitivamente o accettare l’altro impiego.